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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32523/2026

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INA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13353-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo per il reato di minaccia.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti — è inammissibile in quanto mira a contrastare, peraltro in maniera aspecifica, il vaglio svolto dal [OSCURATO:PERSONA] di pace sia sul contributo dichiarativo della persona offesa che su quello della persona informata dei fatti.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di minaccia contestato all'imputata — è manifestamente infondato in quanto il vaglio del [OSCURATO:PERSONA] di pace non si espone a critiche, avendo valorizzato sia il tenore oggettivo della frase proferita che l'impatto che essa ha avuto sulla persona offesa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara in P.Q.MP [OSCURATO:PERSONA] elmonte DEP T A T N "T k 01 SET 2026 [L FUNZIONA, GIUDjZIARIO Vaiontina i Ofovanni 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13353-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo per il reato di minaccia. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti — è inammissibile in quanto mira a contrastare, peraltro in maniera aspecifica, il vaglio svolto dal [OSCURATO:PERSONA] di pace sia sul contributo dichiarativo della persona offesa che su quello della persona informata dei fatti. Rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di minaccia contestato all'imputata — è manifestamente infondato in quanto il vaglio del [OSCURATO:PERSONA] di pace non si espone a critiche, avendo valorizzato sia il tenore oggettivo della frase proferita che l'impatto che essa ha avuto sulla persona offesa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara in P.Q.MP [OSCURATO:PERSONA] elmonte DEP T A T N "T k 01 SET 2026 [L FUNZIONA, GIUDjZIARIO Vaiontina i Ofovanni 2
Sentenza Cassazione n. 32523/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris