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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo e il terzo motivo denunziano asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato - costituente un unicum con quello di primo grado confermato - dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, laddove l'elemento probatorio che si assume trascurato, e che nella prospettazione difensiva incrinerebbe la ricostruzione accusatoria quanto meno sotto il profilo dell'insinuazione del ragionevole dubbio, attiene alla mera circostanza secondo cui l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunque prestato collaborazione al curatore ai fini della ricostruzione della massa fallimentare, superando il dato della mancanza delle scritture contabili; circostanza che evidentemente non fa venir meno la pregressa condotta della sottrazione delle scritture contabili (giustificata con un furto denunciato dopo il rinvio a giudizio).

1.1. Il primo motivo che deduce violazione di legge sotto il profilo della mancanza di prova del dolo specifico, che si assume necessario in riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ravvisata dai giudici di merito, denunzia violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, e ciò vieppiù nel caso di specie in cui il motivo sul dolo specifico non è stato proposto in appello secondo quanto risulta dalla incontestata sintesi del provvedimento impugnato; sicché con esso si pretende da questa Corte un vaglio nel merito non consentito in sede di legittimità. 2.Nondimeno deve rilevarsi l'illegalità delle pene accessorie fallimentari applicate con la sentenza di primo grado nella misura di anni dieci, non oggetto di rivisitazione da parte della corte territoriale nonostante la pronuncia dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui prevede la durata di tali pene di dieci anni; durata che dovrà essere rideterminata dal giudice del rinvio alla luce del criterio individuato nei parametri di cui all'art. 133 codice penale dalle Sezioni Unite di questa Corte del 28.2.2019.

3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità dell'imputato, quantificazione della pena principale.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo e il terzo motivo denunziano asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato - costituente un unicum con quello di primo grado confermato - dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, laddove l'elemento probatorio che si assume trascurato, e che nella prospettazione difensiva incrinerebbe la ricostruzione accusatoria quanto meno sotto il profilo dell'insinuazione del ragionevole dubbio, attiene alla mera circostanza secondo cui l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunque prestato collaborazione al curatore ai fini della ricostruzione della massa fallimentare, superando il dato della mancanza delle scritture contabili; circostanza che evidentemente non fa venir meno la pregressa condotta della sottrazione delle scritture contabili (giustificata con un furto denunciato dopo il rinvio a giudizio). 1.1. Il primo motivo che deduce violazione di legge sotto il profilo della mancanza di prova del dolo specifico, che si assume necessario in riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ravvisata dai giudici di merito, denunzia violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, e ciò vieppiù nel caso di specie in cui il motivo sul dolo specifico non è stato proposto in appello secondo quanto risulta dalla incontestata sintesi del provvedimento impugnato; sicché con esso si pretende da questa Corte un vaglio nel merito non consentito in sede di legittimità. 2.Nondimeno deve rilevarsi l'illegalità delle pene accessorie fallimentari applicate con la sentenza di primo grado nella misura di anni dieci, non oggetto di rivisitazione da parte della corte territoriale nonostante la pronuncia dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui prevede la durata di tali pene di dieci anni; durata che dovrà essere rideterminata dal giudice del rinvio alla luce del criterio individuato nei parametri di cui all'art. 133 codice penale dalle Sezioni Unite di questa Corte del 28.2.2019. 3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità dell'imputato, quantificazione della pena principale. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricor