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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36583/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, 61 n. 5, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso deduce un evidente difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena rispetto al precetto dell'art.125 cod. proc. pen., così reiterando una censura già formulata in sede di gravame, rispetto alla quale la decisione impugnata ha fornito, nel disattenderla, una congrua motivazione, dando altresì conto del procedimento in virtù del quale il giudice di primo grado aveva in concreto correttamente determinato la pena pur omettendo di indicare l'iter logico in forza del quale era pervenuto a detto risultato (pag. 3-4); Rilevato che il secondo motivo, laddove contesta la violazione dell'art. 81 cod.proc.pen. è manifestamente infondato poiché alla data dell'emanazione della pronuncia oggetto di ricorso l'altra sentenza di condanna rispetto alla quale si richiedeva di applicare il regime della continuazione non era definitiva sicché mancava il presupposto per applicare lo stesso che resta comunque possibile richiedere in sede esecutiva (cfr., ex multis, Sez. 6, Sn. 54638 del 20/09/2018, Rv. 274708 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, 61 n. 5, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso deduce un evidente difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena rispetto al precetto dell'art.125 cod. proc. pen., così reiterando una censura già formulata in sede di gravame, rispetto alla quale la decisione impugnata ha fornito, nel disattenderla, una congrua motivazione, dando altresì conto del procedimento in virtù del quale il giudice di primo grado aveva in concreto correttamente determinato la pena pur omettendo di indicare l'iter logico in forza del quale era pervenuto a detto risultato (pag. 3-4); Rilevato che il secondo motivo, laddove contesta la violazione dell'art. 81 cod.proc.pen. è manifestamente infondato poiché alla data dell'emanazione della pronuncia oggetto di ricorso l'altra sentenza di condanna rispetto alla quale si richiedeva di applicare il regime della continuazione non era definitiva sicché mancava il presupposto per applicare lo stesso che resta comunque possibile richiedere in sede esecutiva (cfr., ex multis, Sez. 6, Sn. 54638 del 20/09/2018, Rv. 274708 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 36583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris