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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17414/2026

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re, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni SCARPA (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Claudio LUCISANO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 282/14/2018 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata in data 09/01/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 28/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un attodi contestazione ed irrogazioni sanzioni adottato dall'Agenzia delleDogane nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., aseguito dell'accertata violazione delle disposizioni in materia didepositi IVA, questa Corte, a seguito di ricorso proposto dalla societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza d’appello, con sentenzan. 16983/2016 (erroneamente indicata nella sentenza impugnatacome sentenza n. 16936/2016), dopo aver precisato che «il quadrointerpretativo messo a fuoco dal giudice unionale porta ad affermareche, stante la legittimità della prescrizione sulla fisicità del depositoIVA contenuta nella legislazione nazionale, la mancata immissione indeposito delle merci oggetto di importazione - per le quali all'atto delloro ingresso nel territorio dell'Unione siano solo corrisposti, inadempimento dell'obbligazione doganale di cui all'art. 129 Reg UE952/13, i dazi dovuti all'importazione e gli altri oneri previsti dallalegislazione nazionale, ma non l'IVA, altrimenti dovuta in base agliartt. 3 e 67 D.P.R. 633/72 - è fonte, se l'imposta sia corrisposta conil meccanismo dell'autofatturazione, solo di una violazione dicarattere formale, sanzionabile non già con una nuova riscossionedell'imposta, derivandone in tal caso un'indebita privazione a caricodel soggetto passivo del diritto a detrazione, ma con una sanzioneche deve essere conforme al principio di proporzionalità e checompete al giudice di merito apprezzare in applicazione di questoprincipio nella sua idoneità ad assicurare l'esatta riscossionedell'imposta e a scongiurare il rischio di evasione», ha demandato aigiudici di appello di «valutare in sede di rinvio la proporzionalità dellaNumero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026sanzione applicata in relazione alla contestazione esposta dall'Ufficiononché la rilevanza del pagamento effettuato all'atto di estrazionedella merce con le forme della autofatturazione disciplina[ta] dal d.l.331/93, art. 50-bis, comma 6, tenendo conto del tempo intercorsofra omesso versamento dell'IVA all'importazione e dell'eventualeassolvimento dell'IVA interna - con annotazione nei relativi registri -all'atto dell'estrazione della merce.

Ciò anche al fine di vagliarel'applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorie ridottepreviste dal medesimo art. 13 cit., in caso di ritardo nel versamentoe della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicati dalla Corte diGiustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland".2.

Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, la CTR haaffermato che il potere sanzionatorio era stato correttamenteesercitato, che la sanzione per ritardato pagamento era «del tuttoappropriata alla condotta elusiva contestata alla ricorrente» e «deltutto proporzionata alla natura e alla tipologia delle numerosissimetransazioni in oggetto nel contesto più generale, nonché alle modalitàdi importazione e rivendita della merce».3.

Avverso tale statuizione la società contribuente proponericorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata concontroricorso.4.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384, secondo comma, c.p.c.1.1 Sostiene la ricorrente che la pronuncia cassatoria non avevademandato alla CTR «di discettare e decidere in ordine all’astrattaidoneità dell’inversione contabile quale strumento di assolvimentodell’imposta ma esclusivamente quello di verificare la proporzionalitàtra la sanzione comminata e quella commisurata», da effettuarsiNumero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026tenendo conto del disposto di cui al primo comma, secondo periododell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.2.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e segg. c.c. nonché degli artt. 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del1992, 17, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, 13 del d.lgs. n.471 del 1997.2.1.

Sostiene la ricorrente che «La CTR nel negare l’effettosolutorio dell’inversione contabile, malgrado sussistesse in relazionealla fattispecie concreta addirittura un giudicato, ha omessol’accertamento di fatto demandatole, ignorando la circostanza che leprove portate alla sua attenzione erano esaustive.

La società, nelproporre il giudizio di rinvio, aveva enunciato e documentato quantonecessario per provare non solo che il reverse charge era stato nellaspecie correttamente attivato – com’era già pacifico – ma anche gliaspetti cronologici, visto che ciò è indispensabile al fine di dimostrarela congruità o meno della sanzione».3.

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni diinammissibilità sollevata dalla controricorrente.3.1.

È manifestamente infondata quella di carenzadell’esposizione dei fatti di causa, la cui rappresentazione è, invece,contenuta nelle pagine da 3 e 6 del ricorso ed è stata effettuata conmodalità tali da consentire a questa Corte di conoscere dall'atto,senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dellosvolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti,soprattutto in funzione della questione oggetto di rinvio operato dallaCorte con l’ordinanza sopra indicata.3.2.

Analogamente infondata è l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo di ricorso che, diversamente da quanto sostenuto dallacontroricorrente, enuncia precise censure vertite in diritto.Numero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/20263.3.

Infondata è anche l’ultima eccezione, di inammissibilità delricorso per violazione dell’art. 348-ter c.p.c. posto che, da un lato,entrambi i motivi di ricorso deducono una violazione e falsaapplicazione di legge, dall’altro, anche ove si volesse ritenere dedottoun omesso esame dei documenti elencati nel secondo motivo,determinanti, a dire della parte ricorrente, ai fini della quantificazionedella sanzione, su tale questione non era ravvisabile alcuna decisionedi merito, invece espressamente demandata dall’ordinanza cassatoriadi rinvio.4.

Venendo, quindi, al merito della vicenda processuale, i duemotivi, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo allamedesima questione, sono fondati e vanno accolti nei termini di cuiappresso si dirà.4.1.

Al riguardo va, infatti, precisato che, contrariamente aquanto si argomenta nei motivi di ricorso, la CTR non ha contraddettoil principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenzacassatoria con riferimento alla legittimità dell’assolvimento dell’IVAnon versata al momento dell’importazione con il meccanismodell'autofatturazione.

A tal fine è sufficiente richiamare quanto siafferma nella sentenza impugnata al p.

2.1. («La statuizione dellaCorte di Cassazione […] impone alla CTR di valutare la proporzionalitàdella sanzione applicata alla luce dei criteri indicati dalla Corte diGiustizia, nonché la rilevanza del pagamento effettuato all’attodell’estrazione della merce con autofatturazione, verificando lasussistenza di un ritardo rilevante ai fini del riconoscimento dellariduzione prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997») e nellaparte finale del p.

3.1. («[…] la auto-fatturazione vale ad escludere laviolazione degli obblighi contabili relativi al regime del reverse chargee, una ipotesi di omesso versamento dell’IVA, purché la stessa siavalidamente e sollecitamente effettuata, applicandosi in casocontrario la sanzione per il ritardato pagamento»).Numero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/20265.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardoalla determinazione della sanzione in concreto applicabile.5.1.

Questa Corte nella sentenza cassatoria ha, infatti,demandato alla CTR di «valutare in sede di rinvio la proporzionalitàdella sanzione applicata in relazione alla contestazione espostadall'Ufficio nonché la rilevanza del pagamento effettuato all'atto diestrazione della merce con le forme della autofatturazione disciplinadal d.l. 331/93, art. 50-bis, comma 6, tenendo conto del tempointercorso fra omesso versamento dell'IVA all'importazione edell'eventuale assolvimento dell'IVA interna - con annotazione neirelativi registri - all'atto dell'estrazione della merce.

Ciò anche al finedi vagliare l'applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorieridotte previste dal medesimo art. 13 cit., in caso di ritardo nelversamento e della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicatidalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland"».5.2.

Ricordato che l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiorea novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta allametà, mentre per quelli effettuati con un ritardo non superiore aquindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormenteridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno diritardo, la CTR avrebbe dovuto verificare il «tempo intercorso fraomesso versamento dell'IVA all'importazione e dell'eventualeassolvimento dell'IVA interna - con annotazione nei relativi registri -all'atto dell'estrazione della merce» (così nella sentenza di rinvio diquesta Corte) e quindi determinare la sanzione applicabile ad ognunadi dette transazioni.6.

I giudici di appello non si sono attenuti a detta specificaindicazione contenuta nella statuizione di legittimità essendosi limitatia rilevare genericamente ed ingiustificatamente che la sanzione perritardato pagamento era «del tutto appropriata alla condotta elusivaNumero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026contestata alla ricorrente» e «del tutto proporzionata alla natura ealla tipologia delle numerosissime transazioni in oggetto nel contestopiù generale, nonché alle modalità di importazione e rivendita dellamerce»; circostanze, queste relative alla natura e tipologia delletransazioni e alle modalità di importazione, del tutto irrilevantirispetto all’unico dato effettivamente rilevante, ovvero il tempotrascorso tra il momento dell’importazione della merce e l’emissionedell’autofattura.7.

Da quanto detto, in definitiva, consegue l’accoglimento delricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania che dovràprovvedere alla quantificazione della sanzione applicabile alla societàricorrente con le modalità sopra nuovamente indicate.8.

All’esito provvederà anche alla regolamentazione delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAK

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni SCARPA (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Claudio LUCISANO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 282/14/2018 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata in data 09/01/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 28/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un attodi contestazione ed irrogazioni sanzioni adottato dall'Agenzia delleDogane nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., aseguito dell'accertata violazione delle disposizioni in materia didepositi IVA, questa Corte, a seguito di ricorso proposto dalla societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza d’appello, con sentenzan. 16983/2016 (erroneamente indicata nella sentenza impugnatacome sentenza n. 16936/2016), dopo aver precisato che «il quadrointerpretativo messo a fuoco dal giudice unionale porta ad affermareche, stante la legittimità della prescrizione sulla fisicità del depositoIVA contenuta nella legislazione nazionale, la mancata immissione indeposito delle merci oggetto di importazione - per le quali all'atto delloro ingresso nel territorio dell'Unione siano solo corrisposti, inadempimento dell'obbligazione doganale di cui all'art. 129 Reg UE952/13, i dazi dovuti all'importazione e gli altri oneri previsti dallalegislazione nazionale, ma non l'IVA, altrimenti dovuta in base agliartt. 3 e 67 D.P.R. 633/72 - è fonte, se l'imposta sia corrisposta conil meccanismo dell'autofatturazione, solo di una violazione dicarattere formale, sanzionabile non già con una nuova riscossionedell'imposta, derivandone in tal caso un'indebita privazione a caricodel soggetto passivo del diritto a detrazione, ma con una sanzioneche deve essere conforme al principio di proporzionalità e checompete al giudice di merito apprezzare in applicazione di questoprincipio nella sua idoneità ad assicurare l'esatta riscossionedell'imposta e a scongiurare il rischio di evasione», ha demandato aigiudici di appello di «valutare in sede di rinvio la proporzionalità dellaNumero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026sanzione applicata in relazione alla contestazione esposta dall'Ufficiononché la rilevanza del pagamento effettuato all'atto di estrazionedella merce con le forme della autofatturazione disciplina[ta] dal d.l.331/93, art. 50-bis, comma 6, tenendo conto del tempo intercorsofra omesso versamento dell'IVA all'importazione e dell'eventualeassolvimento dell'IVA interna - con annotazione nei relativi registri -all'atto dell'estrazione della merce. Ciò anche al fine di vagliarel'applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorie ridottepreviste dal medesimo art. 13 cit., in caso di ritardo nel versamentoe della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicati dalla Corte diGiustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland".2. Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, la CTR haaffermato che il potere sanzionatorio era stato correttamenteesercitato, che la sanzione per ritardato pagamento era «del tuttoappropriata alla condotta elusiva contestata alla ricorrente» e «deltutto proporzionata alla natura e alla tipologia delle numerosissimetransazioni in oggetto nel contesto più generale, nonché alle modalitàdi importazione e rivendita della merce».3. Avverso tale statuizione la società contribuente proponericorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata concontroricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384, secondo comma, c.p.c.1.1 Sostiene la ricorrente che la pronuncia cassatoria non avevademandato alla CTR «di discettare e decidere in ordine all’astrattaidoneità dell’inversione contabile quale strumento di assolvimentodell’imposta ma esclusivamente quello di verificare la proporzionalitàtra la sanzione comminata e quella commisurata», da effettuarsiNumero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026tenendo conto del disposto di cui al primo comma, secondo periododell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e segg. c.c. nonché degli artt. 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del1992, 17, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, 13 del d.lgs. n.471 del 1997.2.1. Sostiene la ricorrente che «La CTR nel negare l’effettosolutorio dell’inversione contabile, malgrado sussistesse in relazionealla fattispecie concreta addirittura un giudicato, ha omessol’accertamento di fatto demandatole, ignorando la circostanza che leprove portate alla sua attenzione erano esaustive. La società, nelproporre il giudizio di rinvio, aveva enunciato e documentato quantonecessario per provare non solo che il reverse charge era stato nellaspecie correttamente attivato – com’era già pacifico – ma anche gliaspetti cronologici, visto che ciò è indispensabile al fine di dimostrarela congruità o meno della sanzione».3. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni diinammissibilità sollevata dalla controricorrente.3.1. È manifestamente infondata quella di carenzadell’esposizione dei fatti di causa, la cui rappresentazione è, invece,contenuta nelle pagine da 3 e 6 del ricorso ed è stata effettuata conmodalità tali da consentire a questa Corte di conoscere dall'atto,senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dellosvolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti,soprattutto in funzione della questione oggetto di rinvio operato dallaCorte con l’ordinanza sopra indicata.3.2. Analogamente infondata è l’eccezione di inammissibilità delprimo motivo di ricorso che, diversamente da quanto sostenuto dallacontroricorrente, enuncia precise censure vertite in diritto.Numero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/20263.3. Infondata è anche l’ultima eccezione, di inammissibilità delricorso per violazione dell’art. 348-ter c.p.c. posto che, da un lato,entrambi i motivi di ricorso deducono una violazione e falsaapplicazione di legge, dall’altro, anche ove si volesse ritenere dedottoun omesso esame dei documenti elencati nel secondo motivo,determinanti, a dire della parte ricorrente, ai fini della quantificazionedella sanzione, su tale questione non era ravvisabile alcuna decisionedi merito, invece espressamente demandata dall’ordinanza cassatoriadi rinvio.4. Venendo, quindi, al merito della vicenda processuale, i duemotivi, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo allamedesima questione, sono fondati e vanno accolti nei termini di cuiappresso si dirà.4.1. Al riguardo va, infatti, precisato che, contrariamente aquanto si argomenta nei motivi di ricorso, la CTR non ha contraddettoil principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenzacassatoria con riferimento alla legittimità dell’assolvimento dell’IVAnon versata al momento dell’importazione con il meccanismodell'autofatturazione. A tal fine è sufficiente richiamare quanto siafferma nella sentenza impugnata al p. 2.1. («La statuizione dellaCorte di Cassazione […] impone alla CTR di valutare la proporzionalitàdella sanzione applicata alla luce dei criteri indicati dalla Corte diGiustizia, nonché la rilevanza del pagamento effettuato all’attodell’estrazione della merce con autofatturazione, verificando lasussistenza di un ritardo rilevante ai fini del riconoscimento dellariduzione prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997») e nellaparte finale del p. 3.1. («[…] la auto-fatturazione vale ad escludere laviolazione degli obblighi contabili relativi al regime del reverse chargee, una ipotesi di omesso versamento dell’IVA, purché la stessa siavalidamente e sollecitamente effettuata, applicandosi in casocontrario la sanzione per il ritardato pagamento»).Numero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/20265. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardoalla determinazione della sanzione in concreto applicabile.5.1. Questa Corte nella sentenza cassatoria ha, infatti,demandato alla CTR di «valutare in sede di rinvio la proporzionalitàdella sanzione applicata in relazione alla contestazione espostadall'Ufficio nonché la rilevanza del pagamento effettuato all'atto diestrazione della merce con le forme della autofatturazione disciplinadal d.l. 331/93, art. 50-bis, comma 6, tenendo conto del tempointercorso fra omesso versamento dell'IVA all'importazione edell'eventuale assolvimento dell'IVA interna - con annotazione neirelativi registri - all'atto dell'estrazione della merce. Ciò anche al finedi vagliare l'applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorieridotte previste dal medesimo art. 13 cit., in caso di ritardo nelversamento e della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicatidalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland"».5.2. Ricordato che l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiorea novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta allametà, mentre per quelli effettuati con un ritardo non superiore aquindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormenteridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno diritardo, la CTR avrebbe dovuto verificare il «tempo intercorso fraomesso versamento dell'IVA all'importazione e dell'eventualeassolvimento dell'IVA interna - con annotazione nei relativi registri -all'atto dell'estrazione della merce» (così nella sentenza di rinvio diquesta Corte) e quindi determinare la sanzione applicabile ad ognunadi dette transazioni.6. I giudici di appello non si sono attenuti a detta specificaindicazione contenuta nella statuizione di legittimità essendosi limitatia rilevare genericamente ed ingiustificatamente che la sanzione perritardato pagamento era «del tutto appropriata alla condotta elusivaNumero registro generale 1791/2019Numero sezionale 3528/2026Numero di raccolta generale 17414/2026Data pubblicazione 02/06/2026contestata alla ricorrente» e «del tutto proporzionata alla natura ealla tipologia delle numerosissime transazioni in oggetto nel contestopiù generale, nonché alle modalità di importazione e rivendita dellamerce»; circostanze, queste relative alla natura e tipologia delletransazioni e alle modalità di importazione, del tutto irrilevantirispetto all’unico dato effettivamente rilevante, ovvero il tempotrascorso tra il momento dell’importazione della merce e l’emissionedell’autofattura.7. Da quanto detto, in definitiva, consegue l’accoglimento delricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania che dovràprovvedere alla quantificazione della sanzione applicabile alla societàricorrente con le modalità sopra nuovamente indicate.8. All’esito provvederà anche alla regolamentazione delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAK
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