CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2023
Cassazione n. 11876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 5 d.igs.74/2000, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., trattamento sanzionatorio eccessivo sia nella determinazione della pena base sia in ordine al quantum di aumento per la continuazione. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata e a lamentare l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di concise affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023 itities4 I Consigliere estensore Il Presidente