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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 39816/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4 marzo 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di rapina unitamente a [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta dall'indagato, confermando il provvedimento del giudice per le indagini preliminari. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, eccependo che l'ordinanza impugnata andava annullata in ragione dell'evidente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 309 comma 5 e 10 cod.proc.pen.: il Tribunale della Libertà aveva rigettato l'eccezione di inefficacia per omessa trasmissione del filmato dal quale gli inquirenti avevano tratto le immagini -i fotogrammi — nonostante tale filmato fosse stato trasmesso e valutato dal giudice per le indagini preliminari, ritenendo che i fotogrammi estrapolati erano sufficienti ai fini della valutazione; sul punto il difensore osserva che l'effetto caducatorio non poteva farsi discendere dal contenuto favorevole o meno all'imputato dell'atto, ovvero dal ricorso al criterio di resistenza: da una parte non si vedeva come il Tribunale potesse apprezzare il contenuto (favorevole, neutro o sfavorevole per l'accusato) del quale non aveva preso diretta cognizione, e, d'altra parte, la possibilità di una valorizzazione dissociata in sede di riesame degli elementi superstiti, prescindendo cioè da quelli trasmessi, conferirebbe un aggiuntivo potere di selezione all'autorità procedente, in contrasto con il disposto dell'art. 309 comma 5 cod.proc.pen.

Il difensore osserva che lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva fatto riferimento alle riprese delle telecamere presenti in zona e che , proprio attraverso la visione del filmato presso la cancelleria del giudice, la difesa - depositando peraltro un solo fotogramma- aveva contestato la piattaforma indiziaria, emergendo dalla visione del filmato la circostanza dell'assoluta impossibilità per le parti offese di poter operare il riconoscimento degli autori della rapina, essendo quasi completamente nascosto il volto dei due: visto che l'accusa riteneva che il filmato costituiva riscontro alla dichiarazione della persona offesa, la mancata trasmissione dello stesso non poteva che comportare la perdita di efficacia della misura, non essendo stato posto in grado il Tribunale di controllare l'operato del giudice per le indagini preliminari. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che gli indizi di colpevolezza che attingevano il ricorrente erano stati desunti unicamente dalle dichiarazioni e dal successivo riconoscimento fotografico effettuato unicamente dalla parte offesa ofv\- [OSCURATO:PERSONA], che non erano adeguatamente assistite da intrinseca coerenza: gli indizi a carico del ricorrente promanavano da un soggetto inaffidabile, tanto che, all'esito di una prima richiesta di misura, la stessa era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari proprio in considerazione di quanto dichiarato dalla persona offesa e quanto emergente dal filmato, essendo dimostrata (anche dal solo fotogramma depositato in udienza, che si allegava) l'assoluta impossibilità di poter procedere al riconoscimento dell'indagato; l'affermazione secondo la quale i due rapinatori potevano essere riconosciuti perché indossavano un casco non integrale era frutto di un vero e proprio ,;.tíà.„ lovisa o. mento, visto che la doglianza della difesa non era relativa al casco, ma (che anche il resto del viso fosse coperte da scaldacollo, sciarpa e mascherina.

Il Tribunale, prosegue il difensore, aveva pretermesso la considerazione dell'interrogatorio dell'indagato e superato disinvoltamente le dichiarazioni rese da alcuni soggetti in sede di indagini difensive, che collocavano [OSCURATO:PERSONA] a Napoli nelle ore immediatamente precedenti il fatto delittuoso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come il Tribunale abbia dato atto che gli atti trasmessi al Tribunale erano identici a quelli esaminati dal giudice per le indagini preliminari, posto che in entrambi i casi non era stato visionato il filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto, ma soltanto i fotogrammi estrapolati dal filmato; pertanto, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 309 cod.proc.pen.

Infatti, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il g.i.p. ha dato atto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, nella fotografia n.163 mostratagli) [OSCURATO:PERSONA] come il conducente dello scooter e che le dichiarazioni di Lucifero sull'accaduto erano confermate sia da quelle della teste presente ai fatti che dai fotogrammi dei filmati delle telecamere, che riscontravano la presenza dei mezzi coinvolti (le autovetture Smart di Lucifero e [OSCURATO:PERSONA] della teste e lo scooter usato per commettere la rapina) e del bauletto dello scooter caduto a terra durante la rapina (come riferito dal denunciante); pertanto, la censura secondo la quale dai filmati si evincerebbe che perle persone offeselisarebbe stato impossibile riconoscere i rapinatori non incide sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ricavati dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa e dalla identica descrizione dei fatti fornita da quest'ultima e dalla testimone, ma si risolve in una inammissibile censura sul merito della decisione, fondata su mere valutazioni. 1.2 Deve infatti evidenziarsi, quanto ad entrambi i motivi di ricorso, che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato a lui contestato, e quindi avere superato il vizio di motivazione nel punto riguardante l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza tir.12:ZtiE D.; in particolare, il Tribunale ha evidenziato che le discrasie tra quanto riferito dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti e quanto rappresentato in sede di denuncia possono essere frutto della concitazione del momento, e che il suo racconto dei fatti (lo si ribadisce) è stato riscontrato da quanto riferito dalla teste oculare che, come riportato a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, ha riconosciuto il solo Vaccaro, ma ha fornito una descrizione dei fatti identica a quella della persona offesa.

Si deve infine osservare che il Tribunale ha anche considerato le investigazioni difensive relative alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivando sul perché tali dichiarazioni non potessero essere ritenute tali da incidere sulla consistenza degli indizi a carico dell'indagato (pag.6 ordinanza impugnata).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 marzo 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di rapina unitamente a [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta dall'indagato, confermando il provvedimento del giudice per le indagini preliminari. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, eccependo che l'ordinanza impugnata andava annullata in ragione dell'evidente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 309 comma 5 e 10 cod.proc.pen.: il Tribunale della Libertà aveva rigettato l'eccezione di inefficacia per omessa trasmissione del filmato dal quale gli inquirenti avevano tratto le immagini -i fotogrammi — nonostante tale filmato fosse stato trasmesso e valutato dal giudice per le indagini preliminari, ritenendo che i fotogrammi estrapolati erano sufficienti ai fini della valutazione; sul punto il difensore osserva che l'effetto caducatorio non poteva farsi discendere dal contenuto favorevole o meno all'imputato dell'atto, ovvero dal ricorso al criterio di resistenza: da una parte non si vedeva come il Tribunale potesse apprezzare il contenuto (favorevole, neutro o sfavorevole per l'accusato) del quale non aveva preso diretta cognizione, e, d'altra parte, la possibilità di una valorizzazione dissociata in sede di riesame degli elementi superstiti, prescindendo cioè da quelli trasmessi, conferirebbe un aggiuntivo potere di selezione all'autorità procedente, in contrasto con il disposto dell'art. 309 comma 5 cod.proc.pen. Il difensore osserva che lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva fatto riferimento alle riprese delle telecamere presenti in zona e che , proprio attraverso la visione del filmato presso la cancelleria del giudice, la difesa - depositando peraltro un solo fotogramma- aveva contestato la piattaforma indiziaria, emergendo dalla visione del filmato la circostanza dell'assoluta impossibilità per le parti offese di poter operare il riconoscimento degli autori della rapina, essendo quasi completamente nascosto il volto dei due: visto che l'accusa riteneva che il filmato costituiva riscontro alla dichiarazione della persona offesa, la mancata trasmissione dello stesso non poteva che comportare la perdita di efficacia della misura, non essendo stato posto in grado il Tribunale di controllare l'operato del giudice per le indagini preliminari. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che gli indizi di colpevolezza che attingevano il ricorrente erano stati desunti unicamente dalle dichiarazioni e dal successivo riconoscimento fotografico effettuato unicamente dalla parte offesa ofv\- [OSCURATO:PERSONA], che non erano adeguatamente assistite da intrinseca coerenza: gli indizi a carico del ricorrente promanavano da un soggetto inaffidabile, tanto che, all'esito di una prima richiesta di misura, la stessa era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari proprio in considerazione di quanto dichiarato dalla persona offesa e quanto emergente dal filmato, essendo dimostrata (anche dal solo fotogramma depositato in udienza, che si allegava) l'assoluta impossibilità di poter procedere al riconoscimento dell'indagato; l'affermazione secondo la quale i due rapinatori potevano essere riconosciuti perché indossavano un casco non integrale era frutto di un vero e proprio ,;.tíà.„ lovisa o. mento, visto che la doglianza della difesa non era relativa al casco, ma (che anche il resto del viso fosse coperte da scaldacollo, sciarpa e mascherina. Il Tribunale, prosegue il difensore, aveva pretermesso la considerazione dell'interrogatorio dell'indagato e superato disinvoltamente le dichiarazioni rese da alcuni soggetti in sede di indagini difensive, che collocavano [OSCURATO:PERSONA] a Napoli nelle ore immediatamente precedenti il fatto delittuoso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come il Tribunale abbia dato atto che gli atti trasmessi al Tribunale erano identici a quelli esaminati dal giudice per le indagini preliminari, posto che in entrambi i casi non era stato visionato il filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto, ma soltanto i fotogrammi estrapolati dal filmato; pertanto, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 309 cod.proc.pen. Infatti, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il g.i.p. ha dato atto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, nella fotografia n.163 mostratagli) [OSCURATO:PERSONA] come il conducente dello scooter e che le dichiarazioni di Lucifero sull'accaduto erano confermate sia da quelle della teste presente ai fatti che dai fotogrammi dei filmati delle telecamere, che riscontravano la presenza dei mezzi coinvolti (le autovetture Smart di Lucifero e [OSCURATO:PERSONA] della teste e lo scooter usato per commettere la rapina) e del bauletto dello scooter caduto a terra durante la rapina (come riferito dal denunciante); pertanto, la censura secondo la quale dai filmati si evincerebbe che perle persone offeselisarebbe stato impossibile riconoscere i rapinatori non incide sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ricavati dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa e dalla identica descrizione dei fatti fornita da quest'ultima e dalla testimone, ma si risolve in una inammissibile censura sul merito della decisione, fondata su mere valutazioni. 1.2 Deve infatti evidenziarsi, quanto ad entrambi i motivi di ricorso, che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato a lui contestato, e quindi avere superato il vizio di motivazione nel punto riguardante l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza tir.12:ZtiE D.; in particolare, il Tribunale ha evidenziato che le discrasie tra quanto riferito dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti e quanto rappresentato in sede di denuncia possono essere frutto della concitazione del momento, e che il suo racconto dei fatti (lo si ribadisce) è stato riscontrato da quanto riferito dalla teste oculare che, come riportato a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, ha riconosciuto il solo Vaccaro, ma ha fornito una descrizione dei fatti identica a quella della persona offesa. Si deve infine osservare che il Tribunale ha anche considerato le investigazioni difensive relative alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivando sul perché tali dichiarazioni non potessero essere ritenute tali da incidere sulla consistenza degli indizi a carico dell'indagato (pag.6 ordinanza impugnata). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il