CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1992
Cassazione n. 43257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 23 settembre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal G.u.p. del Tribunale di Marsala il 24 ottobre 2018 in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di cannabis, in concorso con altri). Il ricorso del Barraco consta di due motivi: il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione, è volto a contestare l'inattendibilità attribuita dalla Corte alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] circa le ragioni della presenza del Barraco presso la sua abitazione; il secondo, articolato per violazione di legge e vizio di motivazione, ha ad oggetto la qualificazione del fatto come concorso nella detenzione dello stupefacenti anziché come favoreggiamento. 2. Il ricorso è inammissibile. Nel primo motivo si propone, di fatto, una rivalutazione delle prove raccolte (con particolare riguardo all'inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Nel secondo motivo si postula una riqualificazione del reato che non si confronta, a sua volta, con la risposta argomentativa della sentenza impugnata: secondo la giurisprudenza di legittimità il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973; Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510).3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i