CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 24630/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] averso l'ordinanza di archiviazione emessa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto l'ordinanza di archiviazione non può essere impugnata per motivi di merito neppure nel caso di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.; rilevato che l'ordinanza di archiviazione non è in alcun modo qualificabile come atto abnorme, sia perché non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia perché non determina alcuna stasi irrevocabile, essendo le indagini preliminari sottoposte a riapertura attraverso il procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 28583 del 02/07/2024); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.