CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21916/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA].) INLIQUIDAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] D. LGS. N.270/1999, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Presidenza [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2186/2025depositata il 16/07/2025;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazionealla controricorrente, non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia;Numero registro generale 3166/2026Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 21916/2026Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €5.093, oltre spese eventualmente prenotate a debito e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026 [OSCURATO:PERSONA]