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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 1970

Cassazione n. 09195/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Shijiazhuang, in rappresentanza della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina, in qualità di Stato richiedente l'estradizione del cittadino cinese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8/02/1970 avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha respinto la domanda di estradizione presentata dalla Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del mandato di arresto internazionale emesso dall'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] sicurezza di Shijiazhuang per il reato di omicidio doloso commesso in Cina in data 4 ottobre 1995, sull'assorbente rilievo che, trattandosi di reato punito con la pena di morte dal codice penale cinese, non siano sufficienti le rassicurazioni dello Stato richiedente circa la non applicazione della pena di morte sebbene prevista dalla normativa di quello Stato, trovando applicazione nel nostro ordinamento il divieto assoluto di accoglimento della domanda di estradizione previsto dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. fuori dai casi in cui sia stata adottata una sentenza irrevocabile che irroga una pena diversa da quelle di morte o se questa inflitta sia stata commutata in una pena diversa.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello Stato richiedente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale conferitagli dal legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] del competente Dipartimento della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina, che ha dedotto i due motivi di seguito sinteticamente illustrati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 701-705 cod. proc. pen. che prevedono che la requisitoria scritta del Procuratore Generale sia depositata e comunicata alle altre parti, tra cui anche la rappresentanza dello Stato richiedente qualora ne abbia fatto tempestiva richiesta, manifestando il proprio interesse a partecipare al procedimento camerale regolato dall'art. 127 cod. proc. pen.

A tale riguardo si allegano gli atti che attestano la richiesta di informazioni riguardante la procedura di estradizione in corso, ed in particolare la richiesta avanzata dal Consolato in data 29 settembre 2025 della copia della requisitoria del Procuratore Generale e della comunicazione dell'avviso dell'udienza per la decisione sulla domanda di estradizione con l'espressa manifestazione della volontà di assistere all'udienza (a11.7), nonché la risposta della Corte di appello di Brescia che ha negato il diritto di partecipazione all'udienza camerale perché non pubblica.

Solo in data 28 novembre 2025 è stata notificata alla Ambasciata della [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione che la Corte di appello di Brescia aveva pronunciato decisione contraria all'estradizione e, a fronte della richiesta di informazione al fine di poter presentare ricorso per cassazione, con atto notificato in data 14 novembre 2025, le è stato comunicato che non era più possibile proporre ricorso per cassazione essendo la sentenza divenuta definitiva in data 11 novembre 2025.

Nel caso di specie, si rappresenta che la requisitoria del Procuratore Generale non è stata comunicata dalla Cancelleria della Corte di appello impendendo allo Stato richiedente l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 703, comma 5, cod. proc. pen. di presentare eventuali memorie, con conseguente nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.127,703, 704 e 705 cod. proc. pen. per nullità della sentenza emessa senza dare comunicazione della data dell'udienza fissata per la decisione e per omessa comunicazione della sentenza.

Si osserva che l'unica informazione ricevuta dallo Stato richiedente è una nota diplomatica del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], pervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato il principio secondo cui il diritto della rappresentanza estera alla partecipazione va riconosciuto anche senza un difensore atteso che la facoltà di intervento dello Stato richiedente nella forma espressamente prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. è solo eventuale e non preclude affatto la possibilità di partecipazione ad un suo rappresentante, al quale, proprio a tal fine, va notificato, a pena di nullità ai sensi dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, una volta scaduto il temine previsto dall'art. 703, comma 5, cod. proc. pen., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel precedente della Sez. 6, n 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641.

Si censura, inoltre, l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza perché il termine di impugnazione non può decorrere in assenza della comunicazione della sentenza, ovvero, laddove si opinasse il contrario, si avanza richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. 3.

Con memoria depositata il 16 dicembre 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'estradando, ha evidenziato il difetto di legittimazione del capo del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Shijiazhuang a proporre impugnazione, non essendovi alcuna delega da parte del dicastero cinese o da parte della rappresentanza consolare, trattandosi di un ufficio di pubblica sicurezza di un dipartimento locale, inidoneo a rappresentare lo Stato cinese.

In secondo luogo si osserva che non risulta essere stato mai formalizzato un intervento nella procedura di estradizione attraverso la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria italiana e che risulta carente anche la condizione di reciprocità alla quale è subordinata ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. la facoltà di intervento dello Stato estero nella procedura di estradizione.

Da ultimo si obietta che l'impugnazione deve ritenersi tardiva perché proposta in data 24 novembre 2025 dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e senza neppure l'osservanza del termine di giorni dieci giorni previsto dall'art.175 cod. proc. pen. decorrente dall'avvenuta conoscenza della decisione in data 22 ottobre 2025.

4. Con una successiva memoria di replica il difensore del ricorrente ha ribadito la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] sicurezza del Comune di Shijiazhuang a rappresentare lo Stato richiedente, in conformità all'art. 3 del Codice di Procedura Penale della [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce agli organi di pubblica sicurezza le funzioni requirenti relative al procedimento penale per il quale è richiesta l'estradizione (a riscontro si allega sentenza n.39443 del 11 giugno 2019 della Sezione Sesta della Corte di cassazione, relativa ad altro procedimento).

In subordine, si rappresenta che anche l'Ambasciata della [OSCURATO:PERSONA] si è costituita nel presente giudizio a mezzo dei difensori nominati per la presentazione del ricorso per cassazione per ratificare il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng, che si conferma essere il soggetto legittimato dalla normativa cinese a proporre qualsiasi azione innanzi a qualsiasi autorità in materia di estradizione.

Con riguardo alla condizione di reciprocità si richiama una precedente pronuncia della Corte di appello di Milano (n.66 del 2018) che ha riconosciuto la legittimità della partecipazione dello Stato cinese al procedimento di estradizione alla luce della normativa dello Stato richiedente e delle prassi internazionali.

In relazione alla scelta di non partecipare al procedimento, si osserva che se la Corte di appello avesse comunicato la data di udienza, lo Stato richiedente avrebbe potuto liberamente scegliere se partecipare o meno all'udienza con le forme stabilite dall'art. 702 cod. proc. pen.

Infine, si rappresenta che l'Ambasciata ha ricevuto la comunicazione della decisione solamente il 28 ottobre 2025 senza indicazione degli estremi della sentenza che sono stati comunicati solo con la nota trasmessa dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2025 quando era già decorso il termine di impugnazione, e la sentenza era divenuta irrevocabile in data 11 novembre 2025.

5. Si deve dare atto che a seguito del rinvio disposto all'udienza del 30 dicembre 2025 da questa Corte per assumere informazioni sulla sussistenza della condizione di reciprocità, sono pervenute in cancelleria due note dell'Ambasciata della [OSCURATO:PERSONA], di cui, la prima prodotta dalla difesa della rappresentanza dello Stato richiedente, datata 12 gennaio 2026, e la seconda trasmessa tramite il Ministero della Giustizia recante la data del 23 gennaio, con le quali detta Ambasciata ha attestato che "in conformità con le disposizioni pertinenti della legge della [OSCURATO:PERSONA] di procedura penale e della legge della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese sull'estradizione, la parte cinese garantisce la stessa assistenza alla Repubblica d'Italia in qualsiasi richiesta simile in futuro di assumere avvocati per partecipare a casi di estradizione in Cina, senza imporre ulteriori condizioni o restrizioni" e che "nell'ordinamento giuridico cinese non sussistono restrizioni alla partecipazione dello Stato italiano, anche tramite la difesa di un avvocato, ai procedimenti di estradizione riguardanti cittadini italiani".

6. Con memoria depositata , in data 2 febbraio 2026 il difensore dell'estradando, Avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre a riportarsi alle precedenti osservazioni, ha fatto rilevare che la laconicità della nota trasmessa dall'Ambasciata cinese conferma che non vi sono previsioni normative che regolano le facoltà processuali dello Stato richiedente che possano garantire una partecipazione diretta alla procedura di estradizione da parte dello Stato italiano in termini di sostanziale equivalenza alle garanzie offerte nel nostro ordinamento.

Sono state, pertanto, formulate le conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese di difesa come da nota allegata.

7. Con ulteriore memoria di replica l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng ha, invece, insistito per l'accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere che la nota dell'Ambasciata della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese riscontri la sussistenza della condizione di reciprocità richiesta dall'art. 702 cod. proc. pen. 8.

Infine, deve darsi altresì atto che con la memoria datata 28 gennaio 2026 la Procura Generale ha ribadito le proprie argomentazioni sulla carenza di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare lo Stato richiedente, in difetto di una delega da parte del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese che, in base alll'art.6 della legge 24 settembre 2015, n.161, di ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, rappresenta l'Autorità cinese designata per la trasmissione delle richieste e per la diretta comunicazione tra le parti.

Si osserva, inoltre, che difetta la condizione di reciprocità, non evincendosi dalla nota dell'Ambasciata cinese riferimenti a disposizioni di legge che regolino le facoltà di intervento dello Stato richiedente a parità di trattamento con quelle previste nel nostro ordinamento, e si ribadisce la mancanza di una regolare costituzione della rappresentanza dello Stato cinese nella procedura di estradizione svoltasi davanti alla Corte di appello, in difetto della nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito esposte.

Va preliminarmente affrontata la questione della preclusione di carattere processuale che discende dai limiti della condizione di reciprocità prevista dall'art.702 cod. proc. pen. per l'esercizio della facoltà di intervento dello Stato richiedente nel procedimento estradizionale.

Nel procedimento di estradizione passiva, accanto ai soggetti giuridici essenziali (l'estradando con il suo difensore ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello territorialmente competente ex art. 701, comma 4, cod. proc. pen.), è stata prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. la facoltà di intervento dello Stato richiedente, rappresentato da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana.

A tale proposito va ricordato che l'art. 10 del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010, ratificato con la

I. 24 settembre 2015, n.161, prevede solo che lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione e che, in caso di rifiuto, i motivi sono notificati allo Stato Richiedente.

Non è previsto, quindi, dal Trattato il diritto dello Stato richiedente di partecipare al procedimento giurisdizionale dello Stato richiesto, salvo quanto stabilito da ciascuno dei due Stati aderenti dai rispetti ordinamenti processuali nazionali.

Si tratta, pertanto, di una legittimazione eventuale a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di appello ed alla Corte di Cassazione, poiché l'intervento, di tipo volontario, è subordinato al rispetto della condizione derivante dal trattamento di reciprocità, ossia al consenso, da parte dell'Autorità straniera, alla piena partecipazione dello Stato italiano al procedimento, nella corrispondente evenienza di un'estradizione attiva.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità si deve escludere, in ragione della inevitabile presenza di disposizioni normative non coincidenti o comunque non omogenee nelle legislazioni degli Stati interessati, che l'estradizione sia condizionata da una identità di trattamento da parte dello Stato richiedente e che il rispetto della condizione postuli necessariamente una simmetria di prestazioni.

La condizione di reciprocità, affinchè possa intendersi soddisfatta, richiede soltanto che sia accertata la garanzia di una prestazione sostanzialmente "equivalente", ossia corrispondente al contenuto non formale ma "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilievo nel caso considerato (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 14237 del 03/02/2017, Repubblica di Mauritius, Rv. 269335).

A tale riguardo le due note trasmesse tramite il Ministero della Giustizia con le quali l'Ambasciata cinese in Italia ha dichiarato che non sussistono restrizioni alla partecipazione dello Stato italiano alle procedure di estradizione passive che dovessero interessare cittadini italiani, appaiono idonee a dimostrare la sussistenza della condizione di reciprocità.

Pur in assenza di richiami a norme di legge o regolamentari della procedura di estradizione cinese e/o di riferimenti a fonti anche giurisprudenziali 'di detto Stato estero, non vi è ragione di dubitare della piena attendibilità di comunicazioni ufficiali, che, per la loro provenienza dall'organo di rappresentanza dello Stato cinese di massimo livello nell'ambito del territorio nazionale, trasmesse attraverso la intermediazione del Ministero della Giustizia, trovano supporto e si fondano sul rispetto delle comuni regole di reciproco affidamento nei rapporti internazionali tra le competenti autorità di rappresentanza degli Stati.

2. Ciò premesso, passando al profilo della legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng a rappresentare lo Stato richiedente si deve evidenziare che la conferma intervenuta da parte dell'Ambasciata della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina assume carattere assorbente e non consente di mettere in discussione tale legittimazione.

In linea generale, al di là del caso in esame, deve affermarsi il principio che qualunque autorità dello Stato richiedente che sia investita di poteri di rappresentanza nell'ambito della procedura di estradizione secondo la normativa interna di detto Stato deve ritenersi legittimata ad assumere la veste di parte processuale nel procedimento di estradizione passiva, non potendosi sindacare tale legittimazione alla stregua della normativa nazionale dello Stato richiesto.

A tale proposito va osservato che l'art. 6 della legge 24 settembre 2015, n.161, di ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, che individua il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese quale autorità cinese designata per la trasmissione delle richieste e per la diretta comunicazione tra le parti attiene ai rapporti tra gli Stati nella trasmissione ed inoltro delle richieste di estradizione e degli atti pertinenti, ma non assume alcuna rilevanza con riferimento alla individuazione dell'autorità dello Stato richiedente per la partecipazione diretta alla procedura di estradizione, che non può che essere regolata alla stregua della disciplina interna dello Stato richiedente.

3. Quanto, poi, alle formalità necessarie per l'intervento della rappresentanza dello Stato richiedente si deve considerare che vale il principio della massima semplificazione, non essendo previste dall'art.702 cod. proc. pen. forme vincolanti per l'esercizio della facoltà di intervento, né essendo state dettate o disciplinate particolari modalità e condizioni a pena di inammissibilità.

L'art. 702 cod. proc. pen. che prevede, a condizione di reciprocità, la facoltà dello Stato richiedente di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di cassazione, richiede quale unica formalità la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

Non essendo state delineate forme, termini e modalità attraverso le quali deve essere esercitata la facoltà di intervento dello Stato richiedente nella procedura estradizionale, deve ritenersi che la relativa disciplina - in mancanza norme convenzionali o di diritto internazionale generale ex art. 696 comma 2, cod. proc. pen. - non possa essere assimilata a quella dettata per le ipotesi di intervento facoltativo previste nel processo penale (art. 76 per la costituzione di parte civile; art. 84 per il responsabile civile; 93 cod. proc. pen. per gli enti e associazioni interessate), che oltre ad essere soggette a termini di decadenza (con il richiamo agli accertamenti relativi agli atti introduttivi previsti dall'art. 484 cod. proc. pen.), richiedono il rispetto di determinate formalità finalizzate ad assicurare la regolare costituzione del rapporto processuale, in particolare la notificazione dell'atto di costituzione alle altre parti processuali se questa è avvenuta fuori udienza.

L'assenza di forme vincolanti e tassative per l'esercizio della facoltà di intervento della rappresentanza dello Stato richiedente risponde alla necessità di garantire la massima semplificazione della relativa disciplina, per non ostacolare in alcun modo la partecipazione dello Stato estero alla procedura di estradizione passiva attraverso meccanismi processuali rigidi, soggetti a decadenze o preclusioni, come quelli previsti dalle norme processuali che regolano gli interventi delle parti private diverse dall'imputato nel processo penale, nell'ottica di garantire una piena collaborazione nei rapporti con le autorità straniere nell'amministrazione della giustizia penale, in una materia retta dalla condizione generale di reciprocità e quindi, improntata dall'interesse di ciascuno Stato a non fissare rigidi formalismi che potrebbero penalizzare le corrispondenti procedure di estradizione attiva.

Ma soprattutto va chiarito che l'intervento come atto che determina l'assunzione della qualità di parte processuale, rappresentata da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria nazionale a norma dell'art.702 cod. proc. pen., non deve essere confuso con la partecipazione alla procedura di estradizione che va riconosciuta allo Stato richiedente quale parte interessata in base alle regole generali stabilite dall'art. 127 cod. proc.pen., allo stesso modo in cui tale qualità compete alla persona di cui è stata richiesta l'estradizione, quali soggetti titolari dell'interesse contrapposto sotteso all'oggetto della domanda di estradizione.Le disposizioni degli artt. 703, comma 5, 704, comma 1, cod. proc. pen. che espressamente disciplinano le modalità di accesso agli atti e le correlate facoltà di partecipazione alla procedura di estradizione della rappresentanza dello Stato richiedente non ne subordinano affatto l'applicazione alla presentazione di un atto formale di intervento attraverso la nomina di un avvocato.

In particolare, l'art. 703, comma 5, cod. proc. pen. prevede il diritto dell'eventuale rappresentante dello Stato richiedente di ricevere la notificazione dell'avviso dell'avvenuto deposito sia dela requisitoria del Procuratore generale e sia degli atti e delle cose sequestrate, per consentirgli di prenderne visione, estrarre copia, esaminare le cose in sequestro e presentare memorie entro il termine di dieci giorni.

Alla scadenza del predetto termine di dieci giorni, è poi prevista, a norma dell'art. 704, comma 1, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione oltre che all'estradando e al suo difensore anche all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, che può partecipare all'udienza con la possibilità sia di presentare memorie in Cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza, sia di essere ascoltato — nel contraddittorio camerale con il P.M., il difensore e la persona richiesta in consegna - prima della decisione della Corte d'appello sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione.

Si tratta di facoltà processuali che spettano allo Stato richiedente alla sola condizione che abbia manifestato un esplicito interesse a partecipare all'udienza, anche a prescindere dall'osservanza dell'unica formalità prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. della nomina di un avvocato difensore.

In tale senso, deve essere inteso il riferimento delle norme sopra richiamate al carattere "eventuale" della partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente, che prescinde da qualunque atto formale di costituzione e che richiede soltanto la manifestazione di una esplicita volontà di partecipare all'udienza, che potrà essere successivamente formalizzata con la nomina di un avvocato a norma dell'art. 702 cod. proc. pen.

Va al contempo osservato che, pur non essendo previste decadenze o preclusioni, non può tuttavia prescindersi da un atto di impulso che manifesti in modo esplicito la volontà dello Stato richiedente di intervenire nella procedura, ai fini dell'applicazione degli obblighi di comunicazione che gravano sulla cancelleria della Corte di appello competente, a norma delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 703, comma 5, e 704, comma 1, cod. proc. pen.

È bene ribadire che non è necessario che tale atto si estrinsechi attraverso particolari formalità, perché non previste da alcuna norma di legge, né attraverso la nomina di un avvocato, la cui rappresentanza processuale si renderà necessaria solo allorchè lo Stato richiedente intenda partecipare alla procedura di estradizione con l'assistenza tecnica di un difensore, attraverso la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti l'autorità giudiziaria nazionale.

Si deve, inoltre, considerare che, sebbene neppure sia prevista un'opposizione all'intervento dello Stato richiedente, come invece accade nel processo penale (art. 95 cod. proc. pen. con riferimento all'intervento degli enti), anche l'estradando deve essere messo in condizione di conoscere se lo Stato richiedente abbia esercitato la facoltà di intervento, in modo da poter eventualmente eccepire la mancanza dei requisiti — ed in primo luogo della condizione di reciprocità - cui il legislatore subordina la partecipazione dello Stato estero, con la conseguenza che, ove le condizioni ed i presupposti di legittimità dell'atto di intervento risultino mancanti, la Corte d'appello deve disporre l'esclusione del rappresentante (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 14237 del 03/02/2017, già sopra citata).

Quindi, ferma restando la massima libertà delle forme, l'intervento che fa assumere la veste di parte processuale presuppone che la rappresentanza dello Stato richiedente si attivi per comunicare alla cancelleria della Corte di appello l'interesse ad assistere o a partecipare alla procedura camerale, non essendone prevista la partecipazione come parte necessaria ma solo eventuale, e quindi subordinatamente alla espressa manifestazione dell'interesse a prendervi parte.

Si tratta di regole procedurali di sistema che discendono dal rispetto dei principi fondamentali in tema di garanzia del contraddittorio e che vanno coordinate con le disposizioni degli artt. 703, comma 5, 704, comma 1, 706 cod. proc. pen., che espressamente disciplinano le modalità di accesso agli atti e le correlate facoltà di partecipazione alla procedura di estradizione della rappresentanza dello Stato richiedente.

Solo quando sia stato manifestata e comunicata alla Corte di appello la volontà del rappresentante dello Stato richiedente di partecipare alla procedura estradizionale trovano applicazione le disposizioni sopra richiamate che disciplinano le relative facoltà processuali, cui corrispondono le comunicazioni e gli avvisi che la cancelleria deve eseguire per renderne possibile l'esercizio.

4. Nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Brescia negato l'accesso della rappresentanza dello Stato estero nonostante la esplicita richiesta da questa formulata di prendere parte alla procedura di estradizione, il provvedimento conclusivo della procedura estradizionale è inficiato dalla nullità derivata dall'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen.A tale riguardo il ricorrente ha allegato la richiesta avanzata dal Consolato cinese in data 29 settembre 2025, con la quale si chiedeva di ricevere la copia della requisitoria del Procuratore Generale e si richiedeva altresì la comunicazione dell'avviso dell'udienza per la decisione sulla domanda di estradizione, essendo stata manifestata espressamente l'intenzione della stessa di partecipare all'udienza (a11.7), nonché la risposta della Corte di appello di Brescia, che con provvedimento del 17 ottobre 2025 ha negato il diritto di partecipazione all'udienza camerale sull'assunto che non trattandosi di udienza pubblica la rappresentanza dello Stato richiedente non avrebbe potuto assistervi.

Si tratta di un provvedimento di rigetto illegittimo perché la natura camerale del procedimento non esclude il diritto di partecipazione della rappresentanza dello Stato richiedente che abbia manifestato la volontà di prendervi parte e che implica la doverosa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. per consentire l'esercizio del diritto di partecipazione attraverso la eventuale nomina di un difensore abilitato ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen.

Ne deriva la nullità della decisione sulla domanda di estradizione adottata dalla Corte di appello senza procedere alla notificazione a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. del decreto di fissazione dell'udienza al rappresentante dello Stato richiedente, che ne aveva fatto esplicita e tempestiva richiesta (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641).

5. In ordine al profilo della tempestività della richiesta di intervento deve precisarsi, pur in assenza di una disciplina specifica, che al fine di evitare ritardi o rinvii nella definizione del procedimento, devono comunque essere osservati i termini che regolano lo sviluppo della procedura con le cadenze stabilite per assicurarne la più celere definizione.

L'art. 703 cod. proc. pen., al comma 4, prevede che il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta presenta alla corte di appello la requisitoria, che va depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti e alle cose sequestrate, quindi, la cancelleria, in base al comma 5, deve procedere alla notificazione dell'avviso dell'avvenuto deposito della requisitoria del Procuratore generale e degli atti e delle cose sequestrate, in ogni caso alla persona della quale è richiesta l'estradizione e al suo difensore, nonché al rappresentante dello Stato richiedente, ma solo a condizione che questo abbia fatto pervenire la richiesta di voler partecipare alla procedura estradizionale prima del deposito della requisitoria, con il conseguente decorso dell'ulteriore termine di dieci giorni entro il quale le predette parti hanno facoltà di estrarre copia, esaminare le cose in sequestro e presentare memorie.

Scaduto il termine di giorni dieci previsto dal citato comma 5 dell'art. 703, a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi, a pena di nullità, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, oltre alle parti necessarie (procuratore generale e estradando e suo difensore), anche al rappresentante dello Stato richiedente a condizione che questo abbia manifestato la volontà di partecipare all'udienza prima della emissione del decreto di fissazione dell'udienza o comunque in tempo utile per consentire la notificazione nel rispetto del termine minimo di comparizione che è di giorni dieci.

Solo in tale caso anche nei confronti del rappresentante dello Stato estero andrà notificato il decreto di fissazione dell'udienza, atteso che ove la richiesta di intervento intervenga dopo la emissione del decreto, ferma restando la possibilità di intervento in udienza in assenza di non previste decadenze, la fissazione dell'udienza non può subire ritardi o posticipazioni per consentire la notificazione della citazione per l'udienza anche al rappresentante dello Stato estero nel termine minimo di comparizione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, la richiesta di intervento risulta pervenuta nella cancelleria della Corte di appello in data 29 settembre 2025, quindi, in tempo utile per la comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla data del 21 ottobre 2025 fissata per lo svolgimento dell'udienza.

Con riferimento all'omessa comunicazione della requisitoria del procuratore generale che risulta depositata in data 17 settembre 2025 deve rilevarsi, invece, che essendo pervenuta la relativa richiesta di comunicazione dopo che la requisitoria era stata già depositata, non possa ritenersi violato il disposto dell'art. 703, comma 5, cod. proc. pen. che prevede che la cancelleria curi la notificazione dell'avviso di deposito oltre che alla persona dell'estradando e al suo difensore, anche "all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente".

Tale diposizione presuppone che la volontà di intervento nella procedura sia stata manifestata dalla rappresentanza dello Stato richiedente già prima del deposito della requisitoria, non potendosi far dipendere l'adempimento di cancelleria da una postuma richiesta di intervento, che altrimenti altererebbe i tempi di definizione del procedimento, tenuto conto della previsione della decorrenza di un primo termine di giorni dieci dalla notificazione dell'avviso di deposito della requisitoria che condiziona a norma del comma 1 dell'art. 704 cod. proc. pen. anche la fissazione dell'udienza per la decisione ("scaduto il termine previsto dall'art. 703, comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione").Se è vero che non sono previste decadenze per l'intervento della rappresentanza dello Stato richiedente, d'altra parte, tale ampia flessibilità non può essere causa di nullità degli atti della procedura, ma si risolve attraverso il riconoscimento della possibilità di un intervento anche nel corso dell'udienza fissata per la decisione, senza il rispetto dei termini minimi di comparizione previsti per le notificazioni, ove i tempi della richiesta di partecipazione della rappresentanza dello Stato richiedente non ne rendano possibile l'osservanza.

6. Va solo precisato in linea generale che la generica richiesta di informazioni avanzata dalla rappresentanza dello Stato estero non equivale alla richiesta di partecipazione alla procedura di estradizione funzionale all'eventuale esercizio della facoltà di nominare un avvocato a norma dell'art. 702 cod. proc. pen.

La mera richiesta di informazioni non assume rilievo sul piano processuale ma unicamente sul piano diplomatico della cooperazione tra Stati, e precisamente con riferimento all'obbligo dello Stato richiesto di fornire allo Stato richiedente tutte le informazioni dovute sulla pendenza e sull'esito della procedura estradizionale nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 708, comma 4, cod. proc. pen. e sia dall'art. 10 del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, del 7 ottobre 2010, ratificato con la

I. 24 settembre 2015, n. 161, che assicura il rispetto delle procedure previste nel proprio diritto interno e, in caso di rigetto della domanda di estradizione, stabilisce che i motivi vadano notificati allo Stato richiedente.

Nel caso in esame non si è trattato di una generica richiesta di informazioni, perché il Consolato cinese ha esplicitato chiaramente la volontà dello Stato richiedente di prendere parte alla procedura davanti all'autorità giudiziaria italiana, e ciò imponeva che la Corte di appello garantisse le comunicazioni e gli adempimenti di cancelleria previsti dalla disposizione di cui all'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. con la conseguente nullità della decisione, espressamente prevista dal suddetto comma. 7.

In coerenza con l'eventuale esercizio della facoltà di intervento nel procedimento estradizionale si pone, inoltre, la connessa previsione normativa di cui all'art. 706 cod. proc. pen., che legittima il rappresentante dello Stato richiedente a proporre ricorso per cassazione, anche nel merito, avverso la sentenza della Corte di appello che abbia deciso sulla domanda di estradizione senza consentire alla rappresentanza estera di esercitare il proprio diritto di partecipazione all'udienza fissata per la decisione tramite la nomina di un proprio avvocato difensore.Quanto al termine di impugnazione della sentenza nei confronti della rappresentanza dello Stato richiedente, questo non può decorrere ove risulti omessa la formale comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza spettante anche alla rappresentanza dello Stato richiedente a norma dell'art. 585 cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in camera di consiglio.

Infatti, il termine di impugnazione della sentenza decorre, in mancanza di norme specifiche, secondo le regole generali sui termini di impugnazione previste dall'art. 585 cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, e cioè dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che spetta a tutte le parti processuali cui è riconosciuto il diritto di impugnazione, ivi inclusa la rappresentanza dello Stato richiedente, a condizione che la stessa abbia manifestato la volontà di intervento nella procedura a norma dell'art. 702 cod. proc. pen. 8.

A tale riguardo si rende, tuttavia, necessario un ulteriore chiarimento.

Mancando una regolamentazione specifica anche della fase relativa all'impugnazione, è indispensabile il ricorso ad una pluralità di fonti, allo scopo di colmare le inevitabili lacune che ne derivano.

Poiché dal combinato disposto degli artt.704, comma 2, 706 comma 2, cod. proc. pen. si evince che l'udienza si svolge in camera di consiglio sia davanti alla corte di appello e sia davanti alla corte di cassazione, il modello di riferimento non può che essere quello disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen.

Il codice di rito ha predisposto un modello generale di procedimento in camera di consiglio, descritto nell'art. 127 cod. proc. pen., la cui disciplina di base, diretta ad esaltare i profili di garanzia del contraddittorio orale mediante la partecipazione, eventuale, delle parti, è, in linea di principio, applicabile in ogni ipotesi di specie, ove non sia diversamente previsto (Sez.

U, n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612).

Nel caso in cui, quindi, in una disposizione di legge sia previsto che la decisione del giudice debba essere emessa "in camera di consiglio" e non sia diversamente stabilito, trovano applicazione per relationem la procedura e le forme di base stabilite dall'art. 127 cod. proc. pen.

Conseguentemente, si deve riconoscere anche al rappresentante dello Stato richiedente che ne abbia fatto richiesta la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello (o alla corte di cassazione) quale soggetto interessato, atteso che l'art. 127 cit. prevede, al primo comma, che sia dato avviso "alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori" ed, al comma 7, stabilisce che la decisione emessa all'esito del contraddittorio sia comunicata o notificata agli stessi soggetti indicati al comma 1 "che possono proporre ricorso per cassazione".

Attraverso una interpretazione sistematica di tali disposizioni si deve però ritenere che solo se la rappresentanza dello Stato estero, dopo aver manifestato e comunicato la volontà di intervenire all'udienza e dopo aver ricevuto a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza, abbia proceduto alla nomina di un avvocato abilitato come suo rappresentante a norma dell'art. 702 cod. proc. pen., possa assumere la veste di parte processuale da cui consegue la legittimazione a proporre autonomo ricorso per cassazione, secondo la disposizione di cui all'art. 706 cod. proc. pen.

La previsione di una specifica disciplina (art. 702 cod. proc. pen.) che regola la partecipazione all'udienza nella veste di parte processuale, esclude che possa trovare applicazione la disposizione generale prevista dall'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. che attribuisce il potere di ricorrere in cassazione a qualunque interessato, ammesso alla procedura tramite l'avviso dell'udienza.

La veste di persona interessata a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. spetta certamente anche alla rappresentanza dello Stato estero che richieda di partecipare all'udienza camerale senza difensore, sia che essa si svolga davanti alla corte di appello o davanti alla corte di cassazione, ma legittima tale soggetto a partecipare all'udienza camerale fissata a seguito del ricorso per cassazione proposto da altre parti processuali (estradando o pubblico ministero), non anche a proporre autonomo ricorso per cassazione.

A tale conclusione si perviene per effetto di una interpretazione coordinata delle disposizioni degli artt. 702 e 706 cod. proc. pen., atteso che diversamente opinando - ove cioè si attribuisse alla rappresentanza dello Stato richiedente il potere di impugnazione anche quando si limitasse ad assistere all'udienza senza la nomina di un avvocato difensore - la norma di cui al citato art. 702, che prevede la facoltà di intervenire facendosi rappresentare da un avvocato, risulterebbe priva di effetti ai fini processuali.

Sarebbe, infatti, del tutto inutile, sotto il profilo delle facoltà processuali prevedere la necessità di nominare un avvocato come proprio rappresentante, ove si ritenesse che la qualità di "parte processuale", assunta per effetto dell'intervento esercitato attraverso la nomina di un avvocato ex art. 702 cod. proc. pen., fosse equivalente alla posizione processuale di "altra persona interessata", di cui al comma 1 dell'art. 127 cod. proc. pen.

Si deve considerare che l'art. 706 cit. attribuisce il potere di proporre ricorso per cassazione anche per il merito, attraverso una disciplina speciale che è senza altro derogatoria e prevalente rispetto a quella, generale e residuale, prevista dall'art. 127 cit., che come è noto rinvia ai motivi ordinari di ricorso contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Va, quindi, in ultima analisi, affermato che le lacune normative di disciplina della partecipazione dello Stato richiedente non autorizzano applicazioni analogiche o estensive delle preclusioni che discendono dalle disposizioni processuali che regolano l'intervento degli enti e altri soggetti nel processo penale (ovvero parte civile, responsabile civile, associazioni), ma devono trovare applicazione soltanto i limiti che discendono dalla espressa previsione della nomina di un avvocato quale rappresentante processuale (ex art. 702), nella misura in cui la rappresentanza dello Stato richiedente sia stata messa in condizione di partecipare all'udienza camerale davanti alla corte di appello, attraverso l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 703, comma 5, e 704, comma 1, cod. proc. pen. che prevedono, al contrario e diversamente dall'art. 706 cit., facoltà processuali preordinate e preliminari rispetto alla eventuale assunzione della qualità di "parte processuale", che si estrinseca attraverso la nomina di un avvocato che svolga le funzioni di procuratore legale nella procedura di estradizione.

In altre parole, dalla lettura combinata della disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. con le (poche) specifiche regole dettate agli artt. 703, comma 5, e 704, commi 1 e 2, 706 cod. proc. pen. si evince che la rappresentanza dello Stato estero deve comunicare la propria volontà di partecipare al rito camerale davanti alla corte di appello, restando libera di scegliere se farsi o meno assistere da un avvocato, dovendo in ogni caso la cancelleria dare seguito alle comunicazioni previste dagli agli artt. 703, comma 5, e 704, commi 1, cod. proc. pen., che sono da intendersi funzionali a consentire alla rappresentanza dello Stato estero di decidere se nominare o meno un avvocato per partecipare all'udienza camerale.

Inoltre, si deve poi distinguere il caso in cui la rappresentanza dello Stato estero partecipi all'udienza come "soggetto interessato", quindi senza assumere la veste formale di parte processuale, limitandosi ad un intervento di mera presenza, dal caso in cui assuma la veste di "parte processuale" nominando un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana a norma dell'art. 702 cod. proc. pen., dovendo solo in questo secondo caso ritenersi applicabile anche la disposizione del comma 1 dell'art. 706 cod. proc. pen.

In definitiva, solo nel caso di nomina di un avvocato quale rappresentante processuale a norma dell'art. 702 cod. proc. pen., il conseguimento della veste di parte processuale attribuisce anche la legittimazione a partecipare alla discussione e a proporre autonomo ricorso per cassazione in applicazione della disposizione prevista dall'art. 706 cod. proc. pen.9.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene di non potersi dare seguito all'orientamento di legittimità secondo cui l'intervento dello Stato richiedente è consentito, salvo diversa regolamentazione contenuta nelle convenzioni internazionali, sino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale davanti alla Corte di appello competente a conoscere della domanda di consegna (vedi, Sez. 6, n. 14237 del 03/02/2017, Repubblica di Mauritius, Rv. 269336).

Con tale decisione è stato operato un non condivisibile richiamo alle disposizioni che regolano la costituzione nel processo penale delle parti processuali diverse dall'imputato, mentre si ritiene di condividere la conclusione cui perviene questa medesima decisione, ma sulla base di una diversa chiave interpretativa, circa la impossibilità della rappresentanza dello Stato richiedente di proporre ricorso per cassazione senza avere formalizzato la nomina di un avvocato quale proprio patrocinante e procuratore legale nel corso della udienza svoltasi davanti alla corte di appello.

In altri termini, pur non potendo trovare applicazione le disposizioni riguardanti i termini e le formalità di costituzione per l'intervento nel processo penale degli enti o delle associazioni di cui agli artt. 93 e 94 cod. proc. pen. che prevedono quale termine ultimo quello della fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado, stante la diversità della materia disciplinata, deve comunque escludersi qualsiasi possibilità di intervento tardivo attuabile per la prima volta in sede di autonoma proposizione del ricorso per cassazione perché non consentito dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 127, 702, 706 e cod. proc. pen.

Va aggiunto che la necessità di dare certezza al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla corte di appello a norma dell'art. 704 cod. proc. pen. impone di delimitare e circoscrivere chiaramente quali sono le parti processuali aventi diritto alla comunicazione della decisione a norma dell'art. 585 cod. proc. pen. per il decorso del termine di impugnazione di quindici giorni previsto per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, il cui dies a quo dipende dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento spettante a ciascuna delle parti processuali che hanno diritto di proporre ricorso per cassazione.

Pertanto, solo se la rappresentanza dello Stato richiedente abbia assunto la veste di parte processuale nel corso del procedimento camerale davanti alla corte di appello attraverso la nomina di un proprio avvocato, l'avviso di deposito della decisione le andrà notificato con conseguente rilevanza di tale avviso anche ai fini dell'esecutività della sentenza da cui discendono gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 708 cod. proc. pen. per dare corso alla consegna dell'estradando in caso di decisione positiva, ovvero, per le informazioni dovute da parte del Ministero della giustizia allo Stato richiedente in caso di decisione negativa.

Se si riconoscesse la legittimazione della rappresentanza estera di proporre autonomo ricorso per cassazione anche quando l'intervento venisse effettuato per la prima volta nel corso della pendenza del termine di impugnazione fissato per le altre parti processuali, si determinerebbe una inevitabile incertezza anche sulla scadenza del termine di impugnazione, che resterebbe subordinata alla ammissibilità di un eventuale e solo ipotetico intervento tardivo senza precise scansioni temporali.

Solo la nomina di un avvocato patrocinatore quale rappresentante processuale nel corso dell'udienza camerale davanti alla corte di appello, cui spetta anche la notificazione dell'avviso di deposito della decisione, assicura la individuazione precisa delle parti processuali aventi diritto a tale avviso senza incertezze, non tollerabili in questa tipologia di procedura caratterizzata da termini brevi anche per la fase esecutiva rimessa alla competenza del Ministero della giustizia.

Diversamente, nella pendenza del giudizio in cassazione instaurato per effetto della presentazione dei ricorsi proposti dalle altre parti processuali, nessuna preclusione o decadenza è prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. per la facoltà di intervento del rappresentante dello Stato richiedente anche per la prima volta nella procedura che si svolge davanti alla corte di cassazione, tramite la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio.

Con riferimento al procedimento che si svolge davanti alla corte di cassazione, infatti, l'art. 706 cod. proc. pen. opera al comma 2 un richiamo alle disposizioni previste dall'art. 704 stesso codice per il procedimento camerale davanti alla corte di appello, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili le medesime disposizioni relative alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza da eseguirsi entro il termine di giorni dieci prima dell'udienza anche al rappresentante dello Stato richiedente ove questo abbia manifestato la volontà di intervenire all'udienza fissata sul ricorso proposto dalle altre parti processuali, sempre che tale richiesta sia stata comunicata prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza davanti alla corte di cassazione, fatta salva la possibilità di intervento diretto in udienza, come sopra chiarito con riferimento alla partecipazione all'udienza davanti alla corte di appello.

10. Va osservato che nel caso in esame la legittimazione a proporre ricorso per cassazione discende dalla violazione delle norme processuali volte ad assicurare l'esercizio della facoltà di intervento prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. nel procedimento davanti alla corte di appello.Essendo stato precluso alla rappresentanza dello Stato richiedente di formalizzare il proprio intervento nella procedura di estradizione a norma dell'art.702 cod. proc. pen., anche in ragione dell'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza prevista a pena di nullità dall'art. 704, comma 1, stesso codice, assume necessariamente rilievo ai fini della valutazione dell'osservanza del termine di impugnazione la comunicazione della sentenza eseguita in data 18 novembre 2025 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (come da attestazione della cancelleria della Corte di appello di Brescia del 25 novembre 2025 trasmessa anche a questa Corte di Cassazione), quale avvocato nominato dalla rappresentante dello Stato richiedente, individuato nel [OSCURATO:PERSONA] di Geocheng, in ragione della violazione di legge che ha impedito allo Stato richiedente di partecipare alla procedura camerale svoltasi davanti alla Corte di appello di Brescia.

Deve ritenersi, pertanto, tempestivo il ricorso proposto dall'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Shijiazhuang, in rappresentanza della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina, in qualità di Stato richiedente l'estradizione del cittadino cinese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8/02/1970 avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha respinto la domanda di estradizione presentata dalla Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del mandato di arresto internazionale emesso dall'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] sicurezza di Shijiazhuang per il reato di omicidio doloso commesso in Cina in data 4 ottobre 1995, sull'assorbente rilievo che, trattandosi di reato punito con la pena di morte dal codice penale cinese, non siano sufficienti le rassicurazioni dello Stato richiedente circa la non applicazione della pena di morte sebbene prevista dalla normativa di quello Stato, trovando applicazione nel nostro ordinamento il divieto assoluto di accoglimento della domanda di estradizione previsto dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. fuori dai casi in cui sia stata adottata una sentenza irrevocabile che irroga una pena diversa da quelle di morte o se questa inflitta sia stata commutata in una pena diversa. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello Stato richiedente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale conferitagli dal legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] del competente Dipartimento della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina, che ha dedotto i due motivi di seguito sinteticamente illustrati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 701-705 cod. proc. pen. che prevedono che la requisitoria scritta del Procuratore Generale sia depositata e comunicata alle altre parti, tra cui anche la rappresentanza dello Stato richiedente qualora ne abbia fatto tempestiva richiesta, manifestando il proprio interesse a partecipare al procedimento camerale regolato dall'art. 127 cod. proc. pen. A tale riguardo si allegano gli atti che attestano la richiesta di informazioni riguardante la procedura di estradizione in corso, ed in particolare la richiesta avanzata dal Consolato in data 29 settembre 2025 della copia della requisitoria del Procuratore Generale e della comunicazione dell'avviso dell'udienza per la decisione sulla domanda di estradizione con l'espressa manifestazione della volontà di assistere all'udienza (a11.7), nonché la risposta della Corte di appello di Brescia che ha negato il diritto di partecipazione all'udienza camerale perché non pubblica. Solo in data 28 novembre 2025 è stata notificata alla Ambasciata della [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione che la Corte di appello di Brescia aveva pronunciato decisione contraria all'estradizione e, a fronte della richiesta di informazione al fine di poter presentare ricorso per cassazione, con atto notificato in data 14 novembre 2025, le è stato comunicato che non era più possibile proporre ricorso per cassazione essendo la sentenza divenuta definitiva in data 11 novembre 2025. Nel caso di specie, si rappresenta che la requisitoria del Procuratore Generale non è stata comunicata dalla Cancelleria della Corte di appello impendendo allo Stato richiedente l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 703, comma 5, cod. proc. pen. di presentare eventuali memorie, con conseguente nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.127,703, 704 e 705 cod. proc. pen. per nullità della sentenza emessa senza dare comunicazione della data dell'udienza fissata per la decisione e per omessa comunicazione della sentenza. Si osserva che l'unica informazione ricevuta dallo Stato richiedente è una nota diplomatica del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], pervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato il principio secondo cui il diritto della rappresentanza estera alla partecipazione va riconosciuto anche senza un difensore atteso che la facoltà di intervento dello Stato richiedente nella forma espressamente prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. è solo eventuale e non preclude affatto la possibilità di partecipazione ad un suo rappresentante, al quale, proprio a tal fine, va notificato, a pena di nullità ai sensi dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, una volta scaduto il temine previsto dall'art. 703, comma 5, cod. proc. pen., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel precedente della Sez. 6, n 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641. Si censura, inoltre, l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza perché il termine di impugnazione non può decorrere in assenza della comunicazione della sentenza, ovvero, laddove si opinasse il contrario, si avanza richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. 3. Con memoria depositata il 16 dicembre 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'estradando, ha evidenziato il difetto di legittimazione del capo del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Shijiazhuang a proporre impugnazione, non essendovi alcuna delega da parte del dicastero cinese o da parte della rappresentanza consolare, trattandosi di un ufficio di pubblica sicurezza di un dipartimento locale, inidoneo a rappresentare lo Stato cinese. In secondo luogo si osserva che non risulta essere stato mai formalizzato un intervento nella procedura di estradizione attraverso la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria italiana e che risulta carente anche la condizione di reciprocità alla quale è subordinata ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. la facoltà di intervento dello Stato estero nella procedura di estradizione. Da ultimo si obietta che l'impugnazione deve ritenersi tardiva perché proposta in data 24 novembre 2025 dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e senza neppure l'osservanza del termine di giorni dieci giorni previsto dall'art.175 cod. proc. pen. decorrente dall'avvenuta conoscenza della decisione in data 22 ottobre 2025. 4. Con una successiva memoria di replica il difensore del ricorrente ha ribadito la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] sicurezza del Comune di Shijiazhuang a rappresentare lo Stato richiedente, in conformità all'art. 3 del Codice di Procedura Penale della [OSCURATO:PERSONA] che attribuisce agli organi di pubblica sicurezza le funzioni requirenti relative al procedimento penale per il quale è richiesta l'estradizione (a riscontro si allega sentenza n.39443 del 11 giugno 2019 della Sezione Sesta della Corte di cassazione, relativa ad altro procedimento). In subordine, si rappresenta che anche l'Ambasciata della [OSCURATO:PERSONA] si è costituita nel presente giudizio a mezzo dei difensori nominati per la presentazione del ricorso per cassazione per ratificare il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng, che si conferma essere il soggetto legittimato dalla normativa cinese a proporre qualsiasi azione innanzi a qualsiasi autorità in materia di estradizione. Con riguardo alla condizione di reciprocità si richiama una precedente pronuncia della Corte di appello di Milano (n.66 del 2018) che ha riconosciuto la legittimità della partecipazione dello Stato cinese al procedimento di estradizione alla luce della normativa dello Stato richiedente e delle prassi internazionali. In relazione alla scelta di non partecipare al procedimento, si osserva che se la Corte di appello avesse comunicato la data di udienza, lo Stato richiedente avrebbe potuto liberamente scegliere se partecipare o meno all'udienza con le forme stabilite dall'art. 702 cod. proc. pen. Infine, si rappresenta che l'Ambasciata ha ricevuto la comunicazione della decisione solamente il 28 ottobre 2025 senza indicazione degli estremi della sentenza che sono stati comunicati solo con la nota trasmessa dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2025 quando era già decorso il termine di impugnazione, e la sentenza era divenuta irrevocabile in data 11 novembre 2025. 5. Si deve dare atto che a seguito del rinvio disposto all'udienza del 30 dicembre 2025 da questa Corte per assumere informazioni sulla sussistenza della condizione di reciprocità, sono pervenute in cancelleria due note dell'Ambasciata della [OSCURATO:PERSONA], di cui, la prima prodotta dalla difesa della rappresentanza dello Stato richiedente, datata 12 gennaio 2026, e la seconda trasmessa tramite il Ministero della Giustizia recante la data del 23 gennaio, con le quali detta Ambasciata ha attestato che "in conformità con le disposizioni pertinenti della legge della [OSCURATO:PERSONA] di procedura penale e della legge della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese sull'estradizione, la parte cinese garantisce la stessa assistenza alla Repubblica d'Italia in qualsiasi richiesta simile in futuro di assumere avvocati per partecipare a casi di estradizione in Cina, senza imporre ulteriori condizioni o restrizioni" e che "nell'ordinamento giuridico cinese non sussistono restrizioni alla partecipazione dello Stato italiano, anche tramite la difesa di un avvocato, ai procedimenti di estradizione riguardanti cittadini italiani". 6. Con memoria depositata , in data 2 febbraio 2026 il difensore dell'estradando, Avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre a riportarsi alle precedenti osservazioni, ha fatto rilevare che la laconicità della nota trasmessa dall'Ambasciata cinese conferma che non vi sono previsioni normative che regolano le facoltà processuali dello Stato richiedente che possano garantire una partecipazione diretta alla procedura di estradizione da parte dello Stato italiano in termini di sostanziale equivalenza alle garanzie offerte nel nostro ordinamento. Sono state, pertanto, formulate le conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese di difesa come da nota allegata. 7. Con ulteriore memoria di replica l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng ha, invece, insistito per l'accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere che la nota dell'Ambasciata della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese riscontri la sussistenza della condizione di reciprocità richiesta dall'art. 702 cod. proc. pen. 8. Infine, deve darsi altresì atto che con la memoria datata 28 gennaio 2026 la Procura Generale ha ribadito le proprie argomentazioni sulla carenza di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare lo Stato richiedente, in difetto di una delega da parte del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese che, in base alll'art.6 della legge 24 settembre 2015, n.161, di ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, rappresenta l'Autorità cinese designata per la trasmissione delle richieste e per la diretta comunicazione tra le parti. Si osserva, inoltre, che difetta la condizione di reciprocità, non evincendosi dalla nota dell'Ambasciata cinese riferimenti a disposizioni di legge che regolino le facoltà di intervento dello Stato richiedente a parità di trattamento con quelle previste nel nostro ordinamento, e si ribadisce la mancanza di una regolare costituzione della rappresentanza dello Stato cinese nella procedura di estradizione svoltasi davanti alla Corte di appello, in difetto della nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito esposte. Va preliminarmente affrontata la questione della preclusione di carattere processuale che discende dai limiti della condizione di reciprocità prevista dall'art.702 cod. proc. pen. per l'esercizio della facoltà di intervento dello Stato richiedente nel procedimento estradizionale. Nel procedimento di estradizione passiva, accanto ai soggetti giuridici essenziali (l'estradando con il suo difensore ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello territorialmente competente ex art. 701, comma 4, cod. proc. pen.), è stata prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. la facoltà di intervento dello Stato richiedente, rappresentato da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana. A tale proposito va ricordato che l'art. 10 del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010, ratificato con la I. 24 settembre 2015, n.161, prevede solo che lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione e che, in caso di rifiuto, i motivi sono notificati allo Stato Richiedente. Non è previsto, quindi, dal Trattato il diritto dello Stato richiedente di partecipare al procedimento giurisdizionale dello Stato richiesto, salvo quanto stabilito da ciascuno dei due Stati aderenti dai rispetti ordinamenti processuali nazionali. Si tratta, pertanto, di una legittimazione eventuale a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di appello ed alla Corte di Cassazione, poiché l'intervento, di tipo volontario, è subordinato al rispetto della condizione derivante dal trattamento di reciprocità, ossia al consenso, da parte dell'Autorità straniera, alla piena partecipazione dello Stato italiano al procedimento, nella corrispondente evenienza di un'estradizione attiva. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità si deve escludere, in ragione della inevitabile presenza di disposizioni normative non coincidenti o comunque non omogenee nelle legislazioni degli Stati interessati, che l'estradizione sia condizionata da una identità di trattamento da parte dello Stato richiedente e che il rispetto della condizione postuli necessariamente una simmetria di prestazioni. La condizione di reciprocità, affinchè possa intendersi soddisfatta, richiede soltanto che sia accertata la garanzia di una prestazione sostanzialmente "equivalente", ossia corrispondente al contenuto non formale ma "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilievo nel caso considerato (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 14237 del 03/02/2017, Repubblica di Mauritius, Rv. 269335). A tale riguardo le due note trasmesse tramite il Ministero della Giustizia con le quali l'Ambasciata cinese in Italia ha dichiarato che non sussistono restrizioni alla partecipazione dello Stato italiano alle procedure di estradizione passive che dovessero interessare cittadini italiani, appaiono idonee a dimostrare la sussistenza della condizione di reciprocità. Pur in assenza di richiami a norme di legge o regolamentari della procedura di estradizione cinese e/o di riferimenti a fonti anche giurisprudenziali 'di detto Stato estero, non vi è ragione di dubitare della piena attendibilità di comunicazioni ufficiali, che, per la loro provenienza dall'organo di rappresentanza dello Stato cinese di massimo livello nell'ambito del territorio nazionale, trasmesse attraverso la intermediazione del Ministero della Giustizia, trovano supporto e si fondano sul rispetto delle comuni regole di reciproco affidamento nei rapporti internazionali tra le competenti autorità di rappresentanza degli Stati. 2. Ciò premesso, passando al profilo della legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] di Gaocheng a rappresentare lo Stato richiedente si deve evidenziare che la conferma intervenuta da parte dell'Ambasciata della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] della Cina assume carattere assorbente e non consente di mettere in discussione tale legittimazione. In linea generale, al di là del caso in esame, deve affermarsi il principio che qualunque autorità dello Stato richiedente che sia investita di poteri di rappresentanza nell'ambito della procedura di estradizione secondo la normativa interna di detto Stato deve ritenersi legittimata ad assumere la veste di parte processuale nel procedimento di estradizione passiva, non potendosi sindacare tale legittimazione alla stregua della normativa nazionale dello Stato richiesto. A tale proposito va osservato che l'art. 6 della legge 24 settembre 2015, n.161, di ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010, che individua il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] cinese quale autorità cinese designata per la trasmissione delle richieste e per la diretta comunicazione tra le parti attiene ai rapporti tra gli Stati nella trasmissione ed inoltro delle richieste di estradizione e degli atti pertinenti, ma non assume alcuna rilevanza con riferimento alla individuazione dell'autorità dello Stato richiedente per la partecipazione diretta alla procedura di estradizione, che non può che essere regolata alla stregua della disciplina interna dello Stato richiedente. 3. Quanto, poi, alle formalità necessarie per l'intervento della rappresentanza dello Stato richiedente si deve considerare che vale il principio della massima semplificazione, non essendo previste dall'art.702 cod. proc. pen. forme vincolanti per l'esercizio della facoltà di intervento, né essendo state dettate o disciplinate particolari modalità e condizioni a pena di inammissibilità. L'art. 702 cod. proc. pen. che prevede, a condizione di reciprocità, la facoltà dello Stato richiedente di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di cassazione, richiede quale unica formalità la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana. Non essendo state delineate forme, termini e modalità attraverso le quali deve essere esercitata la facoltà di intervento dello Stato richiedente nella procedura estradizionale, deve ritenersi che la relativa disciplina - in mancanza norme convenzionali o di diritto internazionale generale ex art. 696 comma 2, cod. proc. pen. - non possa essere assimilata a quella dettata per le ipotesi di intervento facoltativo previste nel processo penale (art. 76 per la costituzione di parte civile; art. 84 per il responsabile civile; 93 cod. proc. pen. per gli enti e associazioni interessate), che oltre ad essere soggette a termini di decadenza (con il richiamo agli accertamenti relativi agli atti introduttivi previsti dall'art. 484 cod. proc. pen.), richiedono il rispetto di determinate formalità finalizzate ad assicurare la regolare costituzione del rapporto processuale, in particolare la notificazione dell'atto di costituzione alle altre parti processuali se questa è avvenuta fuori udienza. L'assenza di forme vincolanti e tassative per l'esercizio della facoltà di intervento della rappresentanza dello Stato richiedente risponde alla necessità di garantire la massima semplificazione della relativa disciplina, per non ostacolare in alcun modo la partecipazione dello Stato estero alla procedura di estradizione passiva attraverso meccanismi processuali rigidi, soggetti a decadenze o preclusioni, come quelli previsti dalle norme processuali che regolano gli interventi delle parti private diverse dall'imputato nel processo penale, nell'ottica di garantire una piena collaborazione nei rapporti con le autorità straniere nell'amministrazione della giustizia penale, in una materia retta dalla condizione generale di reciprocità e quindi, improntata dall'interesse di ciascuno Stato a non fissare rigidi formalismi che potrebbero penalizzare le corrispondenti procedure di estradizione attiva. Ma soprattutto va chiarito che l'intervento come atto che determina l'assunzione della qualità di parte processuale, rappresentata da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria nazionale a norma dell'art.702 cod. proc. pen., non deve essere confuso con la partecipazione alla procedura di estradizione che va riconosciuta allo Stato richiedente quale parte interessata in base alle regole generali stabilite dall'art. 127 cod. proc.pen., allo stesso modo in cui tale qualità compete alla persona di cui è stata richiesta l'estradizione, quali soggetti titolari dell'interesse contrapposto sotteso all'oggetto della domanda di estradizione.Le disposizioni degli artt. 703, comma 5, 704, comma 1, cod. proc. pen. che espressamente disciplinano le modalità di accesso agli atti e le correlate facoltà di partecipazione alla procedura di estradizione della rappresentanza dello Stato richiedente non ne subordinano affatto l'applicazione alla presentazione di un atto formale di intervento attraverso la nomina di un avvocato. In particolare, l'art. 703, comma 5, cod. proc. pen. prevede il diritto dell'eventuale rappresentante dello Stato richiedente di ricevere la notificazione dell'avviso dell'avvenuto deposito sia dela requisitoria del Procuratore generale e sia degli atti e delle cose sequestrate, per consentirgli di prenderne visione, estrarre copia, esaminare le cose in sequestro e presentare memorie entro il termine di dieci giorni. Alla scadenza del predetto termine di dieci giorni, è poi prevista, a norma dell'art. 704, comma 1, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione oltre che all'estradando e al suo difensore anche all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, che può partecipare all'udienza con la possibilità sia di presentare memorie in Cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza, sia di essere ascoltato — nel contraddittorio camerale con il P.M., il difensore e la persona richiesta in consegna - prima della decisione della Corte d'appello sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione. Si tratta di facoltà processuali che spettano allo Stato richiedente alla sola condizione che abbia manifestato un esplicito interesse a partecipare all'udienza, anche a prescindere dall'osservanza dell'unica formalità prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. della nomina di un avvocato difensore. In tale senso, deve essere inteso il riferimento delle norme sopra richiamate al carattere "eventuale" della partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente, che prescinde da qualunque atto formale di costituzione e che richiede soltanto la manifestazione di una esplicita volontà di partecipare all'udienza, che potrà essere successivamente formalizzata con la nomina di un avvocato a norma dell'art. 702 cod. proc. pen. Va al contempo osservato che, pur non essendo previste decadenze o preclusioni, non può tuttavia prescindersi da un atto di impulso che manifesti in modo esplicito la volontà dello Stato richiedente di intervenire nella procedura, ai fini dell'applicazione degli obblighi di comunicazione che gravano sulla cancelleria della Corte di appello competente, a norma delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 703, comma 5, e 704, comma 1, cod. proc. pen. È bene ribadire che non è necessario che tale atto si estrinsechi attraverso particolari formalità, perché non previste da alcuna norma di legge, né attraverso la nomina di un avvocato, la cui rappresentanza processuale si renderà necessaria solo allorchè lo Stato richiedente intenda partecipare alla procedura di estradizione con l'assistenza tecnica di un difensore, attraverso la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti l'autorità giudiziaria nazionale. Si deve, inoltre, considerare che, sebbene neppure sia prevista un'opposizione all'intervento dello Stato richiedente, come invece accade nel processo penale (art. 95 cod. proc. pen. con riferimento all'intervento degli enti), anche l'estradando deve essere messo in condizione di conoscere se lo Stato richiedente abbia esercitato la facoltà di intervento, in modo da poter eventualmente eccepire la mancanza dei requisiti — ed in primo luogo della condizione di reciprocità - cui il legislatore subordina la partecipazione dello Stato estero, con la conseguenza che, ove le condizioni ed i presupposti di legittimità dell'atto di intervento risultino mancanti, la Corte d'appello deve disporre l'esclusione del rappresentante (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 14237 del 03/02/2017, già sopra citata). Quindi, ferma restando la massima libertà delle forme, l'intervento che fa assumere la veste di parte processuale presuppone che la rappresentanza dello Stato richiedente si attivi per comunicare alla cancelleria della Corte di appello l'interesse ad assistere o a partecipare alla procedura camerale, non essendone prevista la partecipazione come parte necessaria ma solo eventuale, e quindi subordinatamente alla espressa manifestazione dell'interesse a prendervi parte. Si tratta di regole procedurali di sistema che discendono dal rispetto dei principi fondamentali in tema di garanzia del contraddittorio e che vanno coordinate con le disposizioni degli artt. 703, comma 5, 704, comma 1, 706 cod. proc. pen., che espressamente disciplinano le modalità di accesso agli atti e le correlate facoltà di partecipazione alla procedura di estradizione della rappresentanza dello Stato richiedente. Solo quando sia stato manifestata e comunicata alla Corte di appello la volontà del rappresentante dello Stato richiedente di partecipare alla procedura estradizionale trovano applicazione le disposizioni sopra richiamate che disciplinano le relative facoltà processuali, cui corrispondono le comunicazioni e gli avvisi che la cancelleria deve eseguire per renderne possibile l'esercizio. 4. Nel caso di specie, avendo la Corte di appello di Brescia negato l'accesso della rappresentanza dello Stato estero nonostante la esplicita richiesta da questa formulata di prendere parte alla procedura di estradizione, il provvedimento conclusivo della procedura estradizionale è inficiato dalla nullità derivata dall'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen.A tale riguardo il ricorrente ha allegato la richiesta avanzata dal Consolato cinese in data 29 settembre 2025, con la quale si chiedeva di ricevere la copia della requisitoria del Procuratore Generale e si richiedeva altresì la comunicazione dell'avviso dell'udienza per la decisione sulla domanda di estradizione, essendo stata manifestata espressamente l'intenzione della stessa di partecipare all'udienza (a11.7), nonché la risposta della Corte di appello di Brescia, che con provvedimento del 17 ottobre 2025 ha negato il diritto di partecipazione all'udienza camerale sull'assunto che non trattandosi di udienza pubblica la rappresentanza dello Stato richiedente non avrebbe potuto assistervi. Si tratta di un provvedimento di rigetto illegittimo perché la natura camerale del procedimento non esclude il diritto di partecipazione della rappresentanza dello Stato richiedente che abbia manifestato la volontà di prendervi parte e che implica la doverosa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. per consentire l'esercizio del diritto di partecipazione attraverso la eventuale nomina di un difensore abilitato ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. Ne deriva la nullità della decisione sulla domanda di estradizione adottata dalla Corte di appello senza procedere alla notificazione a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. del decreto di fissazione dell'udienza al rappresentante dello Stato richiedente, che ne aveva fatto esplicita e tempestiva richiesta (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 58239 del 09/11/2018, Sartini, Rv. 275641). 5. In ordine al profilo della tempestività della richiesta di intervento deve precisarsi, pur in assenza di una disciplina specifica, che al fine di evitare ritardi o rinvii nella definizione del procedimento, devono comunque essere osservati i termini che regolano lo sviluppo della procedura con le cadenze stabilite per assicurarne la più celere definizione. L'art. 703 cod. proc. pen., al comma 4, prevede che il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta presenta alla corte di appello la requisitoria, che va depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti e alle cose sequestrate, quindi, la cancelleria, in base al comma 5, deve procedere alla notificazione dell'avviso dell'avvenuto deposito della requisitoria del Procuratore generale e degli atti e delle cose sequestrate, in ogni caso alla persona della quale è richiesta l'estradizione e al suo difensore, nonché al rappresentante dello Stato richiedente, ma solo a condizione che questo abbia fatto pervenire la richiesta di voler partecipare alla procedura estradizionale prima del deposito della requisitoria, con il conseguente decorso dell'ulteriore termine di dieci giorni entro il quale le predette parti hanno facoltà di estrarre copia, esaminare le cose in sequestro e presentare memorie. Scaduto il termine di giorni dieci previsto dal citato comma 5 dell'art. 703, a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi, a pena di nullità, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, oltre alle parti necessarie (procuratore generale e estradando e suo difensore), anche al rappresentante dello Stato richiedente a condizione che questo abbia manifestato la volontà di partecipare all'udienza prima della emissione del decreto di fissazione dell'udienza o comunque in tempo utile per consentire la notificazione nel rispetto del termine minimo di comparizione che è di giorni dieci. Solo in tale caso anche nei confronti del rappresentante dello Stato estero andrà notificato il decreto di fissazione dell'udienza, atteso che ove la richiesta di intervento intervenga dopo la emissione del decreto, ferma restando la possibilità di intervento in udienza in assenza di non previste decadenze, la fissazione dell'udienza non può subire ritardi o posticipazioni per consentire la notificazione della citazione per l'udienza anche al rappresentante dello Stato estero nel termine minimo di comparizione previsto dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. Nel caso di specie, la richiesta di intervento risulta pervenuta nella cancelleria della Corte di appello in data 29 settembre 2025, quindi, in tempo utile per la comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla data del 21 ottobre 2025 fissata per lo svolgimento dell'udienza. Con riferimento all'omessa comunicazione della requisitoria del procuratore generale che risulta depositata in data 17 settembre 2025 deve rilevarsi, invece, che essendo pervenuta la relativa richiesta di comunicazione dopo che la requisitoria era stata già depositata, non possa ritenersi violato il disposto dell'art. 703, comma 5, cod. proc. pen. che prevede che la cancelleria curi la notificazione dell'avviso di deposito oltre che alla persona dell'estradando e al suo difensore, anche "all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente". Tale diposizione presuppone che la volontà di intervento nella procedura sia stata manifestata dalla rappresentanza dello Stato richiedente già prima del deposito della requisitoria, non potendosi far dipendere l'adempimento di cancelleria da una postuma richiesta di intervento, che altrimenti altererebbe i tempi di definizione del procedimento, tenuto conto della previsione della decorrenza di un primo termine di giorni dieci dalla notificazione dell'avviso di deposito della requisitoria che condiziona a norma del comma 1 dell'art. 704 cod. proc. pen. anche la fissazione dell'udienza per la decisione ("scaduto il termine previsto dall'art. 703, comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione").Se è vero che non sono previste decadenze per l'intervento della rappresentanza dello Stato richiedente, d'altra parte, tale ampia flessibilità non può essere causa di nullità degli atti della procedura, ma si risolve attraverso il riconoscimento della possibilità di un intervento anche nel corso dell'udienza fissata per la decisione, senza il rispetto dei termini minimi di comparizione previsti per le notificazioni, ove i tempi della richiesta di partecipazione della rappresentanza dello Stato richiedente non ne rendano possibile l'osservanza. 6. Va solo precisato in linea generale che la generica richiesta di informazioni avanzata dalla rappresentanza dello Stato estero non equivale alla richiesta di partecipazione alla procedura di estradizione funzionale all'eventuale esercizio della facoltà di nominare un avvocato a norma dell'art. 702 cod. proc. pen. La mera richiesta di informazioni non assume rilievo sul piano processuale ma unicamente sul piano diplomatico della cooperazione tra Stati, e precisamente con riferimento all'obbligo dello Stato richiesto di fornire allo Stato richiedente tutte le informazioni dovute sulla pendenza e sull'esito della procedura estradizionale nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 708, comma 4, cod. proc. pen. e sia dall'art. 10 del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, del 7 ottobre 2010, ratificato con la I. 24 settembre 2015, n. 161, che assicura il rispetto delle procedure previste nel proprio diritto interno e, in caso di rigetto della domanda di estradizione, stabilisce che i motivi vadano notificati allo Stato richiedente. Nel caso in esame non si è trattato di una generica richiesta di informazioni, perché il Consolato cinese ha esplicitato chiaramente la volontà dello Stato richiedente di prendere parte alla procedura davanti all'autorità giudiziaria italiana, e ciò imponeva che la Corte di appello garantisse le comunicazioni e gli adempimenti di cancelleria previsti dalla disposizione di cui all'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. con la conseguente nullità della decisione, espressamente prevista dal suddetto comma. 7. In coerenza con l'eventuale esercizio della facoltà di intervento nel procedimento estradizionale si pone, inoltre, la connessa previsione normativa di cui all'art. 706 cod. proc. pen., che legittima il rappresentante dello Stato richiedente a proporre ricorso per cassazione, anche nel merito, avverso la sentenza della Corte di appello che abbia deciso sulla domanda di estradizione senza consentire alla rappresentanza estera di esercitare il proprio diritto di partecipazione all'udienza fissata per la decisione tramite la nomina di un proprio avvocato difensore.Quanto al termine di impugnazione della sentenza nei confronti della rappresentanza dello Stato richiedente, questo non può decorrere ove risulti omessa la formale comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza spettante anche alla rappresentanza dello Stato richiedente a norma dell'art. 585 cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in camera di consiglio. Infatti, il termine di impugnazione della sentenza decorre, in mancanza di norme specifiche, secondo le regole generali sui termini di impugnazione previste dall'art. 585 cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, e cioè dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che spetta a tutte le parti processuali cui è riconosciuto il diritto di impugnazione, ivi inclusa la rappresentanza dello Stato richiedente, a condizione che la stessa abbia manifestato la volontà di intervento nella procedura a norma dell'art. 702 cod. proc. pen. 8. A tale riguardo si rende, tuttavia, necessario un ulteriore chiarimento. Mancando una regolamentazione specifica anche della fase relativa all'impugnazione, è indispensabile il ricorso ad una pluralità di fonti, allo scopo di colmare le inevitabili lacune che ne derivano. Poiché dal combinato disposto degli artt.704, comma 2, 706 comma 2, cod. proc. pen. si evince che l'udienza si svolge in camera di consiglio sia davanti alla corte di appello e sia davanti alla corte di cassazione, il modello di riferimento non può che essere quello disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen. Il codice di rito ha predisposto un modello generale di procedimento in camera di consiglio, descritto nell'art. 127 cod. proc. pen., la cui disciplina di base, diretta ad esaltare i profili di garanzia del contraddittorio orale mediante la partecipazione, eventuale, delle parti, è, in linea di principio, applicabile in ogni ipotesi di specie, ove non sia diversamente previsto (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612). Nel caso in cui, quindi, in una disposizione di legge sia previsto che la decisione del giudice debba essere emessa "in camera di consiglio" e non sia diversamente stabilito, trovano applicazione per relationem la procedura e le forme di base stabilite dall'art. 127 cod. proc. pen. Conseguentemente, si deve riconoscere anche al rappresentante dello Stato richiedente che ne abbia fatto richiesta la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello (o alla corte di cassazione) quale soggetto interessato, atteso che l'art. 127 cit. prevede, al primo comma, che sia dato avviso "alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori" ed, al comma 7, stabilisce che la decisione emessa all'esito del contraddittorio sia comunicata o notificata agli stessi soggetti indicati al comma 1 "che possono proporre ricorso per cassazione". Attraverso una interpretazione sistematica di tali disposizioni si deve però ritenere che solo se la rappresentanza dello Stato estero, dopo aver manifestato e comunicato la volontà di intervenire all'udienza e dopo aver ricevuto a norma dell'art. 704, comma 1, cod. proc. pen. rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza, abbia proceduto alla nomina di un avvocato abilitato come suo rappresentante a norma dell'art. 702 cod. proc. pen., possa assumere la veste di parte processuale da cui consegue la legittimazione a proporre autonomo ricorso per cassazione, secondo la disposizione di cui all'art. 706 cod. proc. pen. La previsione di una specifica disciplina (art. 702 cod. proc. pen.) che regola la partecipazione all'udienza nella veste di parte processuale, esclude che possa trovare applicazione la disposizione generale prevista dall'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. che attribuisce il potere di ricorrere in cassazione a qualunque interessato, ammesso alla procedura tramite l'avviso dell'udienza. La veste di persona interessata a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. spetta certamente anche alla rappresentanza dello Stato estero che richieda di partecipare all'udienza camerale senza difensore, sia che essa si svolga davanti alla corte di appello o davanti alla corte di cassazione, ma legittima tale soggetto a partecipare all'udienza camerale fissata a seguito del ricorso per cassazione proposto da altre parti processuali (estradando o pubblico ministero), non anche a proporre autonomo ricorso per cassazione. A tale conclusione si perviene per effetto di una interpretazione coordinata delle disposizioni degli artt. 702 e 706 cod. proc. pen., atteso che diversamente opinando - ove cioè si attribuisse alla rappresentanza dello Stato richiedente il potere di impugnazione anche quando si limitasse ad assistere all'udienza senza la nomina di un avvocato difensore - la norma di cui al citato art. 702, che prevede la facoltà di intervenire facendosi rappresentare da un avvocato, risulterebbe priva di effetti ai fini processuali. Sarebbe, infatti, del tutto inutile, sotto il profilo delle facoltà processuali prevedere la necessità di nominare un avvocato come proprio rappresentante, ove si ritenesse che la qualità di "parte processuale", assunta per effetto dell'intervento esercitato attraverso la nomina di un avvocato ex art. 702 cod. proc. pen., fosse equivalente alla posizione processuale di "altra persona interessata", di cui al comma 1 dell'art. 127 cod. proc. pen. Si deve considerare che l'art. 706 cit. attribuisce il potere di proporre ricorso per cassazione anche per il merito, attraverso una disciplina speciale che è senza altro derogatoria e prevalente rispetto a quella, generale e residuale, prevista dall'art. 127 cit., che come è noto rinvia ai motivi ordinari di ricorso contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen. Va, quindi, in ultima analisi, affermato che le lacune normative di disciplina della partecipazione dello Stato richiedente non autorizzano applicazioni analogiche o estensive delle preclusioni che discendono dalle disposizioni processuali che regolano l'intervento degli enti e altri soggetti nel processo penale (ovvero parte civile, responsabile civile, associazioni), ma devono trovare applicazione soltanto i limiti che discendono dalla espressa previsione della nomina di un avvocato quale rappresentante processuale (ex art. 702), nella misura in cui la rappresentanza dello Stato richiedente sia stata messa in condizione di partecipare all'udienza camerale davanti alla corte di appello, attraverso l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 703, comma 5, e 704, comma 1, cod. proc. pen. che prevedono, al contrario e diversamente dall'art. 706 cit., facoltà processuali preordinate e preliminari rispetto alla eventuale assunzione della qualità di "parte processuale", che si estrinseca attraverso la nomina di un avvocato che svolga le funzioni di procuratore legale nella procedura di estradizione. In altre parole, dalla lettura combinata della disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. con le (poche) specifiche regole dettate agli artt. 703, comma 5, e 704, commi 1 e 2, 706 cod. proc. pen. si evince che la rappresentanza dello Stato estero deve comunicare la propria volontà di partecipare al rito camerale davanti alla corte di appello, restando libera di scegliere se farsi o meno assistere da un avvocato, dovendo in ogni caso la cancelleria dare seguito alle comunicazioni previste dagli agli artt. 703, comma 5, e 704, commi 1, cod. proc. pen., che sono da intendersi funzionali a consentire alla rappresentanza dello Stato estero di decidere se nominare o meno un avvocato per partecipare all'udienza camerale. Inoltre, si deve poi distinguere il caso in cui la rappresentanza dello Stato estero partecipi all'udienza come "soggetto interessato", quindi senza assumere la veste formale di parte processuale, limitandosi ad un intervento di mera presenza, dal caso in cui assuma la veste di "parte processuale" nominando un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana a norma dell'art. 702 cod. proc. pen., dovendo solo in questo secondo caso ritenersi applicabile anche la disposizione del comma 1 dell'art. 706 cod. proc. pen. In definitiva, solo nel caso di nomina di un avvocato quale rappresentante processuale a norma dell'art. 702 cod. proc. pen., il conseguimento della veste di parte processuale attribuisce anche la legittimazione a partecipare alla discussione e a proporre autonomo ricorso per cassazione in applicazione della disposizione prevista dall'art. 706 cod. proc. pen.9. Per le ragioni sopra esposte si ritiene di non potersi dare seguito all'orientamento di legittimità secondo cui l'intervento dello Stato richiedente è consentito, salvo diversa regolamentazione contenuta nelle convenzioni internazionali, sino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale davanti alla Corte di appello competente a conoscere della domanda di consegna (vedi, Sez. 6, n. 14237 del 03/02/2017, Repubblica di Mauritius, Rv. 269336). Con tale decisione è stato operato un non condivisibile richiamo alle disposizioni che regolano la costituzione nel processo penale delle parti processuali diverse dall'imputato, mentre si ritiene di condividere la conclusione cui perviene questa medesima decisione, ma sulla base di una diversa chiave interpretativa, circa la impossibilità della rappresentanza dello Stato richiedente di proporre ricorso per cassazione senza avere formalizzato la nomina di un avvocato quale proprio patrocinante e procuratore legale nel corso della udienza svoltasi davanti alla corte di appello. In altri termini, pur non potendo trovare applicazione le disposizioni riguardanti i termini e le formalità di costituzione per l'intervento nel processo penale degli enti o delle associazioni di cui agli artt. 93 e 94 cod. proc. pen. che prevedono quale termine ultimo quello della fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado, stante la diversità della materia disciplinata, deve comunque escludersi qualsiasi possibilità di intervento tardivo attuabile per la prima volta in sede di autonoma proposizione del ricorso per cassazione perché non consentito dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 127, 702, 706 e cod. proc. pen. Va aggiunto che la necessità di dare certezza al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla corte di appello a norma dell'art. 704 cod. proc. pen. impone di delimitare e circoscrivere chiaramente quali sono le parti processuali aventi diritto alla comunicazione della decisione a norma dell'art. 585 cod. proc. pen. per il decorso del termine di impugnazione di quindici giorni previsto per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, il cui dies a quo dipende dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento spettante a ciascuna delle parti processuali che hanno diritto di proporre ricorso per cassazione. Pertanto, solo se la rappresentanza dello Stato richiedente abbia assunto la veste di parte processuale nel corso del procedimento camerale davanti alla corte di appello attraverso la nomina di un proprio avvocato, l'avviso di deposito della decisione le andrà notificato con conseguente rilevanza di tale avviso anche ai fini dell'esecutività della sentenza da cui discendono gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 708 cod. proc. pen. per dare corso alla consegna dell'estradando in caso di decisione positiva, ovvero, per le informazioni dovute da parte del Ministero della giustizia allo Stato richiedente in caso di decisione negativa. Se si riconoscesse la legittimazione della rappresentanza estera di proporre autonomo ricorso per cassazione anche quando l'intervento venisse effettuato per la prima volta nel corso della pendenza del termine di impugnazione fissato per le altre parti processuali, si determinerebbe una inevitabile incertezza anche sulla scadenza del termine di impugnazione, che resterebbe subordinata alla ammissibilità di un eventuale e solo ipotetico intervento tardivo senza precise scansioni temporali. Solo la nomina di un avvocato patrocinatore quale rappresentante processuale nel corso dell'udienza camerale davanti alla corte di appello, cui spetta anche la notificazione dell'avviso di deposito della decisione, assicura la individuazione precisa delle parti processuali aventi diritto a tale avviso senza incertezze, non tollerabili in questa tipologia di procedura caratterizzata da termini brevi anche per la fase esecutiva rimessa alla competenza del Ministero della giustizia. Diversamente, nella pendenza del giudizio in cassazione instaurato per effetto della presentazione dei ricorsi proposti dalle altre parti processuali, nessuna preclusione o decadenza è prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. per la facoltà di intervento del rappresentante dello Stato richiedente anche per la prima volta nella procedura che si svolge davanti alla corte di cassazione, tramite la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio. Con riferimento al procedimento che si svolge davanti alla corte di cassazione, infatti, l'art. 706 cod. proc. pen. opera al comma 2 un richiamo alle disposizioni previste dall'art. 704 stesso codice per il procedimento camerale davanti alla corte di appello, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili le medesime disposizioni relative alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza da eseguirsi entro il termine di giorni dieci prima dell'udienza anche al rappresentante dello Stato richiedente ove questo abbia manifestato la volontà di intervenire all'udienza fissata sul ricorso proposto dalle altre parti processuali, sempre che tale richiesta sia stata comunicata prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza davanti alla corte di cassazione, fatta salva la possibilità di intervento diretto in udienza, come sopra chiarito con riferimento alla partecipazione all'udienza davanti alla corte di appello. 10. Va osservato che nel caso in esame la legittimazione a proporre ricorso per cassazione discende dalla violazione delle norme processuali volte ad assicurare l'esercizio della facoltà di intervento prevista dall'art. 702 cod. proc. pen. nel procedimento davanti alla corte di appello.Essendo stato precluso alla rappresentanza dello Stato richiedente di formalizzare il proprio intervento nella procedura di estradizione a norma dell'art.702 cod. proc. pen., anche in ragione dell'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza prevista a pena di nullità dall'art. 704, comma 1, stesso codice, assume necessariamente rilievo ai fini della valutazione dell'osservanza del termine di impugnazione la comunicazione della sentenza eseguita in data 18 novembre 2025 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (come da attestazione della cancelleria della Corte di appello di Brescia del 25 novembre 2025 trasmessa anche a questa Corte di Cassazione), quale avvocato nominato dalla rappresentante dello Stato richiedente, individuato nel [OSCURATO:PERSONA] di Geocheng, in ragione della violazione di legge che ha impedito allo Stato richiedente di partecipare alla procedura camerale svoltasi davanti alla Corte di appello di Brescia. Deve ritenersi, pertanto, tempestivo il ricorso proposto dall'
Sentenza Cassazione n. 09195/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris