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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41192/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa.

Rilevato che entrambi i motivi dedotti si rivelano inammissibili, postulando una indebita rivalutazione delle emergenze probatorie preclusa al giudice di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 slttembre 2022 Il consigliere‘; es ensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione e 21.000,00 euro di multa. Rilevato che entrambi i motivi dedotti si rivelano inammissibili, postulando una indebita rivalutazione delle emergenze probatorie preclusa al giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 slttembre 2022 Il consigliere‘; es ensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris