CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Cortedr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, previaverifica degli atti necessari, per intervenuta remissione della querela; in subordine, in caso diverifica non favorevole in tale direzione, chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, insiste per l'annullamento senza rinvio perremissione della querela; in subordine insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza diprimo grado del Tribunale di Verona del 14 giugno 2024, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato oggetto del procedimento n.3744/2021 r.g.n.r. e 280/2025 rg. app. perché l’azione penale non doveva essereproseguita essendo il fatto assorbito in quello già oggetto del procedimento n. 9894/2020r.g.n.r. e 1307/2024 r.g. app., ed ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2023 delTribunale di Verona che aveva dichiarato il medesimo imputato penalmente responsabileper il delitto di cui all’art. 610, primo comma, cod. pen., a lui contestato per aver chiuso achiave la zona cantine del complesso condominiale ubicato in Colognola ai Colli impedendoad [OSCURATO:PERSONA] di controllare il corretto funzionamento del proprio contatore a seguitodi un’interruzione di corrente, costringendolo a rimanere senza energia elettrica e senzariscaldamento con la conseguenza di dover abbandonare la propria casa per la notte.2. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. 22.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza deipresupposti della fattispecie contestata, poiché non sarebbe stato dimostrato nel corsodell’istruttoria dibattimentale che il ricorrente avrebbe tenuto una qualche condottatale da limitare le persone offese nella loro libertà di autodeterminazione. Con memoriadifensiva, infatti, la difesa avrebbe approfondito il tema depositando una sentenza dellaCorte di cassazione riguardante un caso analogo, in cui sarebbe stata esclusaqualsivoglia responsabilità penale in capo al ricorrente poiché sarebbe mancata unaseria verifica per ritenere che non vi fossero generici atti di tolleranza ex art. 1144 cod.civ. ma un vero e proprio possesso di servitù in capo alla persona offesa. Nel caso dispecie, non sarebbe stata data prova dell’esistenza di una servitù di passaggio intermini rigorosi. Tale riferimento sarebbe stato tuttavia ritenuto inconferente dallaCorte, che però avrebbe richiamato dei provvedimenti civili, che farebbero esplicitamenzione di una servitù di passaggio, successivi ai fatti contestati. Taleargomentazione varrebbe anche per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato,poiché lo stesso sarebbe stato desunto anche dall’opposizione del ricorrente alcomando impartitogli dal giudice civile, per l’appunto successivo ai fatti. [OSCURATO:PERSONA] poi omesso di confrontarsi con il fato per cui il comportamento rimproveratoall’imputato consisterebbe esclusivamente in una forma di mancata cooperazione alconseguimento del risultato voluto dalla persona offesa, essendo irrealistico pretenderedal proprietario la mancata chiusura di una porta che dà accesso alla sua esclusivaproprietà.2.2. Il secondo motivo, in subordine, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi piuttosto allafattispecie di cui all’art. 392 cod. pen. poiché il ricorrente, nel chiudere o nel tenerecomunque chiusa la porta del locale cantine, avrebbe esercitato i diritti e le facoltà chesono prerogative del proprietario, anziché ricorrere al giudice per vedere riconosciutotale diritto. I parametri utilizzati dalla Corte per negare la riqualificazione nonavrebbero alcuna valenza nella distinzione tra i due reati in questione.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allamancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondatadalla Corte sulla base del contenuto dell’ordinanza di misura cautelare personaleemessa dal G.I.P. a carico del ricorrente nel 2021, poiché tale ordinanza, successiva aifatti addebitati in questa sede al ricorrente, sarebbe comunque un atto provvisoriopronunciato nell’ambito di un procedimento non ancora conclusosi neppure in primogrado, e dunque inidoneo a fondare qualunque giudizio prognostico.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], hadapprima depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; in sede didiscussione orale, dato atto dell’intercorsa remissione di querela, ha chiesto in via 3principale l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela;in subordine, si è riportata alla requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc.pen. e 152 cod. pen., per intervenuta remissione di querela.2.In data odierna, al cospetto del collegio dinanzi al quale il ricorrente aveva chiesto latrattazione del ricorso in forma orale, la difesa dell’imputato ha documentato l’intervenutaremissione della querela, con accettazione contestuale, formalizzata dunque dopo laproposizione del ricorso e nelle more del giudizio di legittimità.L’estinzione del reato, conseguente all’operatività della remissione di querela, che prevale sueventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità,purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681-01), deve essere sancita ove non sussistano, come nel caso in esame,i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen.,del resto nemmeno puntualmente invocati nell’atto di impugnazione (sez.5, n. 42260 del06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140).3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estintoper intervenuta remissione di querela e tale decisione travolge anche le statuizioni civili (Sez.5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti,Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400). Non può invero operare la previsione dell'art. 578 cod.proc. pen.., che impone al giudice dell'impugnazione di decidere ai soli effetti delle disposizionie dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, limitatamente ai casi dideclaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, che non dipendono dallavolontà della persona offesa, le cui pretese non debbono essere frustrate da vicendeprocessuali ad essa estranee. L'art. 578 cod. proc. pen. delinea confini tassativi, in tema diestinzione del reato, ai quali l’organo decidente non può derogare perché di strettainterpretazione (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).4. Ai sensi dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essereposte a carico del querelato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]