Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:26
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000C0268
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 17 gennaio 2002 (
1
)
1.
Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte, a norma dell'art. 226 CE, di dichiarare che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (
2
).
2.
La direttiva ha lo scopo di proteggere l'ambiente e la salute pubblica ed a tal fine essa è volta a ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e a preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore.
3.
L'art. 4, n. 1, della direttiva prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3».
Dato che la direttiva è stata notificata il 10 dicembre 1975, il termine è scaduto il 10 dicembre 1985.
4.
L'art. 6, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:
«Le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato». Ai sensi dell'art. 12, n. 1, i campionamenti dovevano iniziare entro due anni dalla notifica della direttiva.
5.
Nel suo ricorso la Commissione afferma che i [OSCURATO:PERSONA] sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva, come risulta dalla relazione della Commissione per la stagione balneare 1999: lo 0,7% delle acque interne (4 sulle 528 zone di balneazione) restavano insufficientemente campionate e l'8% delle acque interne non rispettavano i valori limite minimi.
6.
I [OSCURATO:PERSONA] riconoscono di non aver rispettato i propri obblighi riguardo agli argomenti fatti valere dalla Commissione. Essi presentano osservazioni sui motivi di infrazioni precedenti (nel 1996, 1997 e 1998); sulle misure nel frattempo adottate per evitare nuove infrazioni; sulla frequenza dei campionamenti e sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 1999. Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA] i risultati dei campionamenti per la stagione balneare 1999 dimostrano un notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti e l'insufficiente campionamento nelle quattro zone di balneazione è stato dovuto ad un errore umano. Per quanto riguarda l'8% delle acque interne che non rispettavano i valori limite minimi, ciò rappresentava un aumento rispetto al 1998, ma i risultati nella metà delle acque di cui trattasi erano probabilmente dovuti ad analisi incomplete ed il resto a cause specifiche. In sostanza, i [OSCURATO:PERSONA] riconoscono di non aver rispettato i propri obblighi ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva.
Conclusione
7.
Di conseguenza, ritengo che la Corte debba:
1)
dichiarare che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione;
2)
condannare il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
(
1
) Lingua originale: l'inglese.
(
2
)
GU 1976, L 31, pag. 1
.