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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000C0268

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F.G. JACOBS

presentate il 17 gennaio 2002 ( 1 )

1. Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte, a norma dell'art. 226 CE, di dichiarare che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione ( 2 ).

2. La direttiva ha lo scopo di proteggere l'ambiente e la salute pubblica ed a tal fine essa è volta a ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e a preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore.

3. L'art. 4, n. 1, della direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3».

Dato che la direttiva è stata notificata il 10 dicembre 1975, il termine è scaduto il 10 dicembre 1985.

4. L'art. 6, n. 1, della direttiva dispone quanto segue: «Le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato».

Ai sensi dell'art. 12, n. 1, i campionamenti dovevano iniziare entro due anni dalla notifica della direttiva.

5. Nel suo ricorso la Commissione afferma che i [OSCURATO:PERSONA] sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva, come risulta dalla relazione della Commissione per la stagione balneare 1999: lo 0,7% delle acque interne (4 sulle 528 zone di balneazione) restavano insufficientemente campionate e l'8% delle acque interne non rispettavano i valori limite minimi.

6. I [OSCURATO:PERSONA] riconoscono di non aver rispettato i propri obblighi riguardo agli argomenti fatti valere dalla Commissione.

Essi presentano osservazioni sui motivi di infrazioni precedenti (nel 1996, 1997 e 1998); sulle misure nel frattempo adottate per evitare nuove infrazioni; sulla frequenza dei campionamenti e sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 1999.

Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA] i risultati dei campionamenti per la stagione balneare 1999 dimostrano un notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti e l'insufficiente campionamento nelle quattro zone di balneazione è stato dovuto ad un errore umano.

Per quanto riguarda l'8% delle acque interne che non rispettavano i valori limite minimi, ciò rappresentava un aumento rispetto al 1998, ma i risultati nella metà delle acque di cui trattasi erano probabilmente dovuti ad analisi incomplete ed il resto a cause specifiche.

In sostanza, i [OSCURATO:PERSONA] riconoscono di non aver rispettato i propri obblighi ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva.

Conclusione

7. Di conseguenza, ritengo che la Corte debba: 1) dichiarare che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione; 2) condannare il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l'inglese. ( 2 ) GU 1976, L 31, pag. 1 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000C0268 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS presentate il 17 gennaio 2002 ( 1 ) 1. Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte, a norma dell'art. 226 CE, di dichiarare che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione ( 2 ). 2. La direttiva ha lo scopo di proteggere l'ambiente e la salute pubblica ed a tal fine essa è volta a ridurre l'inquinamento delle acque di balneazione e a preservare queste ultime da un deterioramento ulteriore. 3. L'art. 4, n. 1, della direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'articolo 3». Dato che la direttiva è stata notificata il 10 dicembre 1975, il termine è scaduto il 10 dicembre 1985. 4. L'art. 6, n. 1, della direttiva dispone quanto segue: «Le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato». Ai sensi dell'art. 12, n. 1, i campionamenti dovevano iniziare entro due anni dalla notifica della direttiva. 5. Nel suo ricorso la Commissione afferma che i [OSCURATO:PERSONA] sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva, come risulta dalla relazione della Commissione per la stagione balneare 1999: lo 0,7% delle acque interne (4 sulle 528 zone di balneazione) restavano insufficientemente campionate e l'8% delle acque interne non rispettavano i valori limite minimi. 6. I [OSCURATO:PERSONA] riconoscono di non aver rispettato i propri obblighi riguardo agli argomenti fatti valere dalla Commissione. Essi presentano osservazioni sui motivi di infrazioni precedenti (nel 1996, 1997 e 1998); sulle misure nel frattempo adottate per evitare nuove infrazioni; sulla frequenza dei campionamenti e sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 1999. Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA] i risultati dei campionamenti per la stagione balneare 1999 dimostrano un notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti e l'insufficiente campionamento nelle quattro zone di balneazione è stato dovuto ad un errore umano. Per quanto riguarda l'8% delle acque interne che non rispettavano i valori limite minimi, ciò rappresentava un aumento rispetto al 1998, ma i risultati nella metà delle acque di cui trattasi erano probabilmente dovuti ad analisi incomplete ed il resto a cause specifiche. In sostanza, i [OSCURATO:PERSONA] riconoscono di non aver rispettato i propri obblighi ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva. Conclusione 7. Di conseguenza, ritengo che la Corte debba: 1) dichiarare che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione; 2) condannare il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l'inglese. ( 2 ) GU 1976, L 31, pag. 1 .
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