CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 19373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (SA) nella ritenuta quasi flagranza dei reati di detenzione e di porto illegali di due pistole (capi nn. 1 e 2, rispettivamente: arma comune da sparo e arma clandestina) e di munizioni (capo n. 3), di ricettazione dell'arma di cui al capo n. 2 (capo n. 4) e di detenzione illecita a fine di cessione di droga pesante - crack (capo n. 5: art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatti tutti contestati come commessi in concorso tra i due indagati il 17 gennaio 2024 in Pagani (SA), con la recidiva qualificata per [OSCURATO:PERSONA] (a Montagna è stata contestata anche la detenzione illegale di marijuana e di hashish nella propria abitazione, in pari data: capo n. 6), il P.M. ha chiesto al G.i.p. la convalida della pre-cautela e l'applicazione della custodia in carcere ed il Giudice con ordinanza del 20 gennaio 2024 ha provveduto in conformità. 2. Adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale per il riesame di Salerno il 10 febbraio 2024 ha annullato il provvedimento nei confronti dell'indagato, di cui ha ordinato la immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (sostanzialmente indicata nella violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante ovvero manifestamente illogica. Ripercorse le circostanze fattuali dell'arresto, sintetizzati i ragionamenti del G.i.p. e del Tribunale per il riesame e richiamata la nozione di gravità indiziaria in fase cautelare, il ricorrente critica il provvedimento impugnato sottolineando avere i Militari appostati visto Montagna alle 15.00 circa del 17 gennaio 2024 scendere dall'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto in attesa con il motore acceso, recando Montagna un borsello in mano, che poi ha riposto in una intercapedine tra una cabina elettrica ed un muretto: si tratta del borsello al cui interno, una volta allontanatisi i due in auto, i Carabinieri hanno trovato due pistole, di cui una clandestina, munizioni e droga. E all'interno di un sacchettino nascosto vicino al quadro elettrico dell'androne di una palazzina ove Montagna era stato visto entrare subito dopo avere collocato il borsello e prima di risalire nell'auto rimasta in attesa è stata trovata altra droga. Quanto alla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del contenuto di quanto occultato, si evidenzia da parte del P.M., sul presupposto che Montagna nell'interrogatorio se ne è assunto la paternità in via esclusiva, mentre [OSCURATO:PERSONA], che pure ha risposto all'interrogatorio, ha negato di esserne a conoscenza, che quanto riferito dai due è in contraddizione sia intrinseca sia estrinseca, cioè anche rispetto a ciò che hanno verificato i Carabinieri, in particolare non avendo la polizia giudiziaria dato atto che a bordo dell'automobile vi fosse materiale da lavoro che gli indagati avrebbero caricato e che giustificherebbe l'impiego dell'auto da parte dei due. Inoltre, la pacifica stretta amicizia tra i due e l'avere Montagna operato il nascondimento del borsello sotto gli occhi di Ferraiolit che lo attendevai, farebbe ritenere essere [OSCURATO:PERSONA] ben consapevole di quanto si occultava. Ed avere posto in essere tale operazione con rapidità e scioltezza denoterebbe/ ad avviso del P.M.tessersi in presenza di un meccanismo già collaudato ~111é. Si denunzia, pertanto, la illogicità del ragionamento svolto dal Tribunale per il riesame, che ha ritenuto gli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sì g sussistenti ma privi del connotato della gravità, siccome contrastati da una versione alternativa A E.4, 0/ che cioè [OSCURATO:PERSONA], pur gravemente pregiudicato anche per fatti analoghi, abbia accompagnato ed atteso l'amico tuttavia senza essere a conoscenza di quanto detenuto dallo stesso. Il Tribunale per il riesame avrebbe disatteso la nozione di gravità indiziaria in fase cautelare e misconosciuto la consolidata distinzione tra autore diretto di reato e complice, entrambi corresponsabili, svolgendo peraltro nella parte finale della motivazione dell'ordinanza le seguenti, incondivisibili, valutazioni: «diverso sarebbe stato il discorso se, ad esempio, la perquisizione domiciliare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] avesse sortito esito positivo o se, ad esempio, la res in sequestro fosse stata rinvenuta nelle pertinenze o nelle vicinanze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ovvero allorchè vi fosse stata la dimostrazione di un episodio, anche pregresso, in cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato trovato, insieme al Montagna, nella comune detenzione di alcune delle res illecite rinvenute» (così alla p. 5 del provvedimento del Tribunale per il riesame). Infatti, ad avviso del P.M.: quanto all'affermazione che «diverso sarebbe stato il discorso se, ad esempio, la perquisizione domiciliare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] avesse sortito esito positivo», si segnala criticamente che la perquisizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha avuto esito negativo ma che ciò non sconfessa quanto percepito direttamente dalla p.g. e gli addebiti mossi all'indagato; quanto al passaggio motivazionale secondo cui «diverso sarebbe stato il discorso [...] se, ad esempio, la res in sequestro fosse stata rinvenuta nelle pertinenze o nelle vicinanze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]», non si comprenderebbe il plusvalore che avrebbe avuto il rinvenimento di alcune cose presso la casa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, invece, sono state trovate in un luogo in cui entrambi si sono 3 r71- recati insieme, ponendo in essere una condotta qualificabile ad avviso del requirente in termini di concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; in riferimento, poi, all'affermazione che «diverso sarebbe stato il discorso se [...] vi fosse stata la dimostrazione di un episodio, anche pregresso, in cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato trovato, insieme al Montagna, nella comune detenzione di alcune delle res illecite rinvenute», il P.M. osserva che ciò, a ben vedere, non sconfessa la raggiunta certezza, a suo avviso, della prova dell'avvenuto occultamento in concorso di armi e di droga e che, comunque, «la sola circostanza di non averli trovati insieme in un'altra occasione non può eliminare quanto effettivamente accaduto» (così alla p. 5 del ricorso del P.M.) Si domanda, dunque, l'annullamento dell'impugnata ordinanza. 4. Il Procuratore Generale della S.C. inella requisitoria del 28 febbraio 2024/ ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Appare opportuno premettere che il criterio in dubio pro reo opera anche in fase cautelare, infatti: «La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 3, n. 31022 del 2/03/2023, Necchi, Rv. 284982; in termini, v. già Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, P.M. e Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243); «In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del "favor rei", da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699).3. Ciò premesso in linea di principio, osserva il Collegio quanto segue. L'ordinanza impugnata nella prima parte (pp. 1-3) riferisce puntualmente il ragionamento del G.i.p., che ha valorizzato le circostanze di fatto, direttamente percepite dai Carabinieri ed allo stato incontestate, di avere [OSCURATO:PERSONA] accompagnato alla guida dell'auto Montagna, che è sceso e che ha occultato nell'interstizio tra una cabina elettrica ed un muretto sulla pubblica via il borsello di colore nero, al cui interno poi sono state trovate due pistole, di cui una clandestina, pallottole e droga, e che poi ha prelevato qualcosa da un •pacchettino collocato nel quadro elettrico nell'androne di un condominio, ove i Carabinieri hanno trovato droga, e ciò sotto gli occhi dell'amico che lo attendeva in auto a motore acceso e che poi, una volta risalito a bordo Montagna, è ripartito con rapidità, e la contraddizione tra le dichiarazioni circa i momenti precedenti l'arresto ed i motivi del loro incontro rese nel corso dell'udienza di convalida dai due, che risultano essere legati da rapporto di stretta frequentazione. Nella seconda parte del provvedimento (pp. 4-5) il Tribunale per il riesame ha ritenuto il ragionamento del G.i.p. di tipo ipotetico e l'accusa elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sostenuta da indizi sì esistenti ma non connotati dal requisito della gravità, poiché alla tesi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati addebitati a Montagna si contrapporrebbe, con pari valenza persuasiva, quella alternativa, sostenuta dalla Difesa, della ignoranza da parte del primo del contenuto del borsello e di ciò che era nel quadro elettrico e del motivo dell'agire da parte del secondo. Tale passaggio motivazionale non resiste alle censure del P.M. ricorrente, sotto il profilo della non corretta applicazione nel caso di specie dell'art. 273 cod. proc. pen. Da un punto di vista generale, occorre rammentare che, secondo il costante insegnamento della S.C., «In tema di applicazione di misure caute/ari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2)» (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284262) e «Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1- bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.» (tra le numerose, Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276704; in termini v. già, tra le altre, Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179). Ciò posto, il Tribunale per il riesame contrappone alla ricostruzione del G.i.p., basata su una lettura complessiva e critica degli elementi emersi, l'affermazione della non implausibilità della tesi difensiva circa la non consapevolezza da parte del ricorrente, senza, tuttavia, confutare analiticamente il rilievo che il decidente di primo grado ha attribuito alla presenza, nel contesto dato, con il ruolo attivo di autista/di [OSCURATO:PERSONA] ed alle contraddizioni su più punti rilevate tra i racconti dei due indagati, contraddizioni su cui si sofferma analiticamente l'ordinanza genetica alle pp. 6-7. In luogo della spiegazione, che sarebbe stata necessaria, del perché non si attribuisca un qualificato livello di gravità indiziaria agli elementi raccolti, il Tribunale per il riesame si affida ad una esemplificazione casistica («diverso sarebbe stato il discorso se, ad esempio, la perquisizione domiciliare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] avesse sortito esito positivo o se, ad esempio, la res in sequestro fosse stata rinvenuta nelle pertinenze o nelle vicinanze dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ovvero allorchè vi fosse stata la dimostrazione di un episodio, anche pregresso, in cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato trovato, insieme al Montagna, nella comune detenzione di alcune delle res illecite rinvenute»: così alla p. 5) che, tuttavia, non risulta né esaustiva dei possibili sviluppi investigativi né decisiva al fine in esame. 4. Discende dalle considerazioni svolte l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale per il riesame di Salerno, che, all'esito di un nuovo esame del compendio istruttorio, da condursi tenendo conto che non è indispensabile in fase cautelare la precisione e la concordanza indiziaria, poiché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. prescrive che «Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1» cod. proc. pen., deciderà, in piena autonomia giurisdizionale, circa la conferma ovvero la riforma dell'ordinanza del G.i.p. E, all'esito di un approfondito esame, soltanto nell'evenienza in cui due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, dovrà necessariamente privilegiare quello più favorevole all'indagato (come puntualizzato dalle già richiamate pronunzie di Sez. 3, n. 31022 del 2/03/2023, Necchi, Rv. 284982, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699, Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, P.M. e Caparrotta, Rv. 268128, e