CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Verbania che l'ha condannata alla pena di euro 300 di multa per avere rivolto minacce a due pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'assenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è generico, poiché non indica quali elementi positivi, in tesi trascurati, avrebbero dovuto condurre il giudice a riconoscere la prevalenze delle circostanze attenuanti generiche, benevolmente concesse all'imputata, rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. e ad applicare una pena ancora più mite rispetto a quella inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a orosini Stlnyplyt ,„b, [OSCURATO:PERSONA] C ERIA 0 5