CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06598/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/3/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. .4 In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 28 maggio 2020 dal Tribunale di Cremona, in riforma della decisione ha assolto il predetto imputato dal reato di cui all'art. 368 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], falsamente accusato di calunnia ai danni del Contardì per avergli attribuito la falsa sottoscrizione a proprio nome del contratto di noleggio di una autovettura, perché il fatto non costituisce reato perché scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che a mezzo del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, erronea applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. in quanto al di fuori degli stretti limiti della sua applicazione. La Corte ha erroneamente applicato l'orientamento espresso dalla sentenza dì legittimità n. 14042 del 2015 che ha riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero il caso in cui si tratta di mera negazione della propria responsabilità, laddove quello in esame riguarda l'esplicita accusa formulata dal Contardi nei confronti del Rapetti di aver egli apposto la firma che contestava. Inoltre, il nesso di ineludibilità dell'accusa nei confronti del terzo è venuto meno rispetto alla considerazione che questa era finalizzata ad una "maggiore efficacia" della difesa decettiva, che può essere espressa solo quando l'imputato non abbia altra via di uscita e solo nei limiti in cui tale attività sia inevitabile. 2.2. Con il secondo motivo, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sostituzione dei nomi Contardi e Rapettí nel passaggio fondamentale della sentenza, nella parte in cui afferma che la dichiarazione calunniosa del Contardi a un tempo era" indispensabile" e "finalizzata a una maggiore efficacia della tesi difensiva" nonché in relazione al travisamento della querela sporta dal Rapetti contro il Contardi e dall'esame dibattimentale del Rapetti. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso avendo il Giudice di appello correttamente applicato il richiamato orientamento di legittimità.4. E' intervenuta memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduce l'inammissibilità del ricorso della parte civile in quanto volto a rimuovere il giudicato sulla responsabilità senza evidenziare le ragioni civilistiche cui mira il ricorso. 5. E' seguita memoria difensiva nell'interesse della ricorrente parte civile che ribadisce le ragioni della errata applicazione della scriminante in ragione degli esposti più recenti orientamenti di legittimità. 6. Con conclusioni scritte la parte civile ha chiesto raccoglimento del ricorso in quanto ammissibile e fondato. Quanto alle deduzioni del Contardi, esse sono prive di fondamento in considerazione del tenore letterale del ricorso. Quanto alle conclusioni del P.g. si censura la malcomprensione dei fatti e l'assenza di una condizione binaria secondo la quale per il Contardi accusare il Rapetti era l'unico modo di non accusare sé stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. I motivi proposti possono essere congiuntamente valutati. 3. La sentenza impugnata ha ritenuto accertata la falsità della firma del Rapetti apposta sul contratto di noleggio nella parte relativa alla riconsegna da parte sua dell'auto di cortesia e conseguentemente la falsità della dichiarazione resa dal Contardi, addetto alla concessionaria, che nel suo interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento a suo carico per il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. - aveva attribuito la predetta sottoscrizione allo stesso Rapetti. Ha tuttavia affermato che dette dichiarazioni furono rese per finalità difensive idonee a sostenere la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. A tal riguardo ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità (Sez. 6, Sentenza n. 14042 del 02/10/2014 Cc. (dep. 2015) Rv. 262972).La Corte di merito, a sostegno della sussistenza della scriminante in parola, ha affermato che la mera negazione della accusa da parte del Contardi, senza la concomitante indicazione dell'autore del falso, avrebbe costituito una difesa platealmente inefficace e priva di ragionevoli alternative nel contesto probatorio dato. 4. Ritiene questa Corte che le censure della ricorrente parte civile sono infondate, in ragione della corretta applicazione da parte del Giudice di merito del condivisibile precedente di legittimità ed al limite della inammissibilità quando propongono una diversa valutazione del fatto che ha dato luogo alla scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., risultando - inoltre - un mero ed inincidente errore materiale la censurata inversione dei nomi delle parti nella motivazione della sentenza (v. pg. 11). 5. Rileva questa Corte che l'orientamento posto a base della decisione è stato più recentemente ribadito da Sez. 6, n. 40886 del 08/03/2018 Rv. 274147 che ha riaffermato il principio secondo il quale in tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, in fatti penalmente illeciti, purchè la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rapporto di stretta connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità, nel senso dell'assenza di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito. In motivazione la Corte nell'affrontare la questione della individuazione del limite entro il quale l'imputato, nel negare la verità delle dichiarazioni accusatorie, travalichi il nesso funzionale tra tale negazione e l'attività difensiva ha mostrato di condividere "l'indirizzo secondo cui il criterio di stretta correlazione funzionale esige "che il falso addebito sia formulato in termini che non eccedano l'utilità, l'essenzialità per una efficace confutazione dell'accusa, indipendentemente dal grado di articolazione dell'indicazione accusatoria mendace" (Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Lizio, Rv. 262972). La /6rrelazione funzionale. deve essere valutata con riferimento al caso concreto: essa va esclusa quando il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di ragionevoli alternative. L'attività decettiva deve essere contenutisticamente vincolata, una volta maturata, da parte dell'interessato, la scelta di contestazione dell'accusa: "L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" (così, Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, cit.)". Nondimeno - riguardandosi una dichiarazione resa in sede di interrogatorio reso alla polizia giudiziaria - deve essere ribadito il principio più volte ribadito secondo il quale non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che attribuisce un determinato fatto dì reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell'immediatezza dell'accertamento o nella sede processuale propria (Sez. 6 n. 17883 del 10/02/2021, Presta, Rv. 281091). 6. Ebbene, ritiene questa Corte che il Giudice di merito, in conformità ai richiamati orientamenti di legittimità, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha affermato lo stretto nesso funzionale della la circostanziata attribuzione calunniosa della falsa sottoscrizione alla parte civile con l'esercizio del diritto di difesa da parte del Contardi, affermando correttamente la sua utilità per una efficace confutazione dell'accusa. Non può accedersi, pertanto, alla prospettazione secondo la quale la scrimìnante sarebbe stata ammessa solo nell'ipotesi logica in cui la sottoscrizione "se non era del Rapetti doveva essere del Contardi", travalicando il consentito vaglio di legittimità l'assunto in fatto secondo il quale sarebbe stato sufficiente per il Contardi limitarsi a dire di non sapere chi avesse apposto la sottoscrizione anziché incolpare falsamente il Rapetti. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua