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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 46291/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 agosto 1997 avverso la sentenza resa il 9 Febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 dicembre 2017 dal Tribunale di Enna, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e utilizzo di una carta bancomat di provenienza illecita. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art.55 comma 9 decreto legislativo n. 231/2007 e dell'art. 2 comma 4 cod. pen poiché la corte ha confermato la responsabilità penale del ricorrente osservando che l'abrogazione della prima norma e la contestuale introduzione dell'articolo 493 ter cod.pen. integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna aboliti° criminis.

Ritiene tuttavia il ricorrente che la nuova normativa abbia modificato la natura del reato trasformandolo in reato proprio, poiché la ratio della norma consiste nel garantire il regolare svolgimento dell'attività finanziaria e la condotta sanzionata non può essere posta in essere da un quisque de populo, ma soltanto da colui che riveste la qualifica richiesta dalla legge. 2.2 Violazione dell'art. 125 cod. proc.pen. poiché la motivazione è carente in ordine all'aumento di pena per i singoli prelievi contestati al ricorrente e unificati per continuazione, mentre il giudice è tenuto a motivare non solo in ordine all'individuazione della pena base ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti.

3. Il ricorso è inammissibile perché in parte generico, poichè non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, e in parte manifestamente infondato. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché né prima né dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 21/2018,con cui si è data attuazione alla riserva di codice in materia penale,i1 reato addebitato all'imputato è stato costruito come reato proprio e cioè come reato che può essere posto in essere soltanto da un soggetto qualificato.

Nel caso in esame, peraltro, la stessa censura è formulata in termini di estrema genericità poiché il ricorrente neppure precisa quale qualifica l'imputato avrebbe dovuto assumere per poter essere ritenuto colpevole del reato a lui contestato. 3.2 Il secondo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello, con cui l'appellante si doleva genericamente dell'eccessivo rigore della pena inflitta.

Al riguardo la Corte ha comunque fornito idonea motivazione, precisando che l'aumento di un anno di reclusione è comunque congruo rispetto al disvalore dell'addebito, considerato che l'imputato ha posto in essere quattro condotte illecite unificate per continuazione interna. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Ra o /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 agosto 1997 avverso la sentenza resa il 9 Febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 dicembre 2017 dal Tribunale di Enna, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e utilizzo di una carta bancomat di provenienza illecita. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art.55 comma 9 decreto legislativo n. 231/2007 e dell'art. 2 comma 4 cod. pen poiché la corte ha confermato la responsabilità penale del ricorrente osservando che l'abrogazione della prima norma e la contestuale introduzione dell'articolo 493 ter cod.pen. integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna aboliti° criminis. Ritiene tuttavia il ricorrente che la nuova normativa abbia modificato la natura del reato trasformandolo in reato proprio, poiché la ratio della norma consiste nel garantire il regolare svolgimento dell'attività finanziaria e la condotta sanzionata non può essere posta in essere da un quisque de populo, ma soltanto da colui che riveste la qualifica richiesta dalla legge. 2.2 Violazione dell'art. 125 cod. proc.pen. poiché la motivazione è carente in ordine all'aumento di pena per i singoli prelievi contestati al ricorrente e unificati per continuazione, mentre il giudice è tenuto a motivare non solo in ordine all'individuazione della pena base ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti. 3. Il ricorso è inammissibile perché in parte generico, poichè non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, e in parte manifestamente infondato. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché né prima né dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 21/2018,con cui si è data attuazione alla riserva di codice in materia penale,i1 reato addebitato all'imputato è stato costruito come reato proprio e cioè come reato che può essere posto in essere soltanto da un soggetto qualificato. Nel caso in esame, peraltro, la stessa censura è formulata in termini di estrema genericità poiché il ricorrente neppure precisa quale qualifica l'imputato avrebbe dovuto assumere per poter essere ritenuto colpevole del reato a lui contestato. 3.2 Il secondo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello, con cui l'appellante si doleva genericamente dell'eccessivo rigore della pena inflitta. Al riguardo la Corte ha comunque fornito idonea motivazione, precisando che l'aumento di un anno di reclusione è comunque congruo rispetto al disvalore dell'addebito, considerato che l'imputato ha posto in essere quattro condotte illecite unificate per continuazione interna. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Ra o /
Decreto Cassazione n. 46291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris