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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17261/2022

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a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pescara avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo comune di ricorso degli imputati, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 374- bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] CriscOolo [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA].Ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pescara avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo comune di ricorso degli imputati, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 374- bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] CriscOolo [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA].Ne
Sentenza Cassazione n. 17261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris