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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 07617/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11331/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A25 A944K), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 284, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Corrado (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D14 G482B), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Pescara, via Pesaro n. 21, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 343/2017, pubblicata in data 8 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11331/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita –Appalto –Risoluzione per inadempimento – Reciproche domande lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Pescara, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento grave imputabile al convenuto, fosse dichiarata la risoluzione del preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 20 luglio 2005 e della collegata scrittura privata di appalto, conclusa in pari data.

Con successivo atto di citazione notificato il 21 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti allo stesso Tribunale di Pescara, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento grave imputabile al convenuto, fosse dichiarata la risoluzione del medesimo preliminare e della scrittura privata collegata.

Riuniti i due giudizi, in corso di causa erano escussi i testimoni ammessi ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, con sentenza n. 820/2010, depositata il 31 agosto 2010, il Tribunale adito rigettava la domanda di risoluzione dei due contratti collegati proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la diffida ad adempiere del 15 dicembre 2005 non avesse prodotto effetti, mentre accertava la legittimità dello scioglimento dal contratto preliminare, in ragione del recesso esercitato dal promittente alienante [OSCURATO:PERSONA], dichiarando altresì il diritto di quest’ultimo alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta, e pronunciava altresì la risoluzione del contratto di appalto collegato al preliminare di vendita per colpa grave del promissario acquirente, con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi maturati dal professionista per euro 13.877,21 nonché al risarcimento dei danni, liquidati in euro 20.000,00. 2.– Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2010, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: la nullità della sentenza gravata per la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti; la mancanza di alcun riferimento alla condotta asseritamente inadempiente del promissario acquirente, giustificativa del recesso; il difetto di prova circa la dedotta perdita di chance, posta a fondamento della condanna risarcitoria.

Si costituiva nel giudizio di gravame [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva all’impugnazione, ritenendola infondata in fatto e in diritto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la risoluzione del preliminare di compravendita e dell’appalto stipulati il 20 luglio 2005 e compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che dall’esito complessivo dell’istruttoria non risultava che alcuna delle parti avesse posto in essere una condotta inadempiente alle proprie obbligazioni, di gravità tale da condurre alla risoluzione dei contratti; b) che la mancata presentazione del progetto definitivo, entro il termine assegnato con la diffida ad adempiere del 15 settembre 2005, era giustificata dal fatto che il promissario acquirente, anche a ridosso dell’invio di tale diffida, aveva fornito ulteriori indicazioni e modifiche di notevole importanza del progetto originario; c ) che anche il recesso esercitato dal promittente alienante, oltre a riferirsi al solo contratto di appalto, non era fondato su un inadempimento grave del promissario acquirente, posto che la possibilità del committente di apportare modifiche al progetto, ulteriori rispetto a quelle già convenute, era stata espressamente contemplata nel contratto, né risultava che il promissario acquirente fosse tenuto ad indicare il nominativo del notaio incaricato della stipula del definitivo, senza che peraltro fosse contemplato un termine essenziale per la stipula di tale ultimo contratto; d) che, pur dovendo le reciproche domande di risoluzione essere disattese, doveva comunque essere dichiarata la risoluzione dei contratti, in ragione dell’inequivoca volontà manifestata dalle parti di sciogliersi dal rapporto negoziale, seppure in difetto di un mutuo consenso risolutorio, alla stregua dell’impossibilità di dare esecuzione ai negozi. 3.– Avverso la sentenza d’ap pello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ri corrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 1453, 1458, 2697 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato la risoluzione consensuale del rapporto, dopo aver accertato l’inesistenza dei presupposti delle reciproche domande di pronuncia risolutoria, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attraverso un regolamento del rapporto diverso da quello invocato dalle parti. 1.1.–La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis , n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.

Ed infatti, il Giudice del gravame – dopo avere accertato l’insussistenza dei presupposti per aderire alle reciproche domande di risoluzione dei contratti per inadempimento (recte di risoluzione all’esito dell’invio di una diffida ad adempiere e di risoluzione all’esito dell’esercizio del diritto potestativo di recesso) – ha dichiarato, comunque, lo scioglimento dei negozi, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice può comunque dichiarare la risoluzione del contratto, allorché le due contrapposte manifestazioni di volontà, sebbene estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 14314 del 05/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016; Sez.

U, Sentenza n. 329 del 15/01/1983), siano tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale per impossibilità di esecuzione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 19/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 767 del 19/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 19/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 16317 del 26/07/2011).

Inoltre, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché – proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di controparte – non pronunzia ultra petitail giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23490 del 05/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005).

In adesione a tale principio, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, nella specie, fosse venuto meno l’incontro di volontà che sosteneva ed integrava il preliminare di vendita e il connesso appalto e ne ha, per l’effetto, dichiarato la risoluzione.

E ciò previa verifica della volontà di entrambe le parti, attestata dal relativo comportamento processuale assunto, deponente, appunto, per la contrarietà (ciascuna per i suoi motivi e per le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale ed autonomamente manifestate in giudizio dinanzi al giudice, il quale le ha raccolte, le ha interpretate, ne ha preso atto. 2.– Con il s econdo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 1453, 1458, 2033, 2697 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla correlata domanda di condanna al pagamento delle maggiori prestazioni professionali rese, per effetto di precisa richiesta del committente, oggetto di condanna nel giudizio di primo grado. 2.1.–La censura è inammissibile.

Come rilevato dallo stesso ricorrente, tale pretesa era stata esercitata quale domanda consequenziale, in stretta correlazione con la domanda principale di risoluzione dei contratti collegati per inadempimento del promissario acquirente e committente della progettazione.

Sicché, alla stregua della carenza degli elementi costitutivi per l’accoglimento della domanda presupposta, nessuna pronuncia è stata adottata in ordine alla domanda accessoria (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4489 del 30/07/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3334 del 07/12/1973; Sez. 1, Sentenza n. 2225 del 28/06/1972).

Piuttosto, il Giudice d’appello si è limitato a dichiarare lo scioglimento dei contratti per l’impossibilità di portarli ad esecuzione, nonostante l’inesistenza degli inadempimenti gravi che le parti si erano reciprocamente addebitati, considerando implicitamente assorbita ogni altra pretesa dipendente dalle originarie pretese azionate. 3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 1375, 1453, 1458, 2697 c.c. e degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale reputato che non sussistessero le condizioni per dichiarare la risoluzione dei contratti, in ragione delle condotte imputate al promissario acquirente.

In proposito, l’istante obietta che la sentenza impugnata non avrebbe fatto riferimento all’invito, rimasto inevaso, rivolto dal professionista al promissario acquirente di firmare il nuovo progetto, né sarebbe stata valutata la missiva inviata da quest’ultimo, con cui si comunicava il cessato interesse alla conclusione della vendita. 3.1.–La censura è inammissibile.

Ora, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 27/05/2015).

Senonché il Giudice dell’impugnazione, con congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici, ha dato ampia contezza delle ragioni per le quali l’inadempimento grave addebitato al promissario acquirente non fosse corredato dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti.

Infatti, è stato specificato che le modificazioni del progetto sono state disposte in attuazione di un potere espressamente contemplato nei contratti.

E, sotto il profilo del tempo in cui avrebbe dovuto essere stipulato il definitivo, è stato precisato che, non essendovi un termine essenziale, non risultava la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto per il vano decorso del termine medesimo.

Alla luce delle diffuse argomentazioni rese, deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del motivo, in adesione al consolidato orientamento secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006). 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa fatti storici decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e segnatamente: a) del comportamento del promissario acquirente, che aveva chiesto continue, pressanti e rilevanti modifiche progettuali, durante il mese di agosto, tanto da rendere necessaria la redazione di un nuovo progetto, anche a ridosso dell’inviata diffida; b ) dell’invito rimasto inevaso, rivolto dal professionista al promissario acquirente, di recarsi presso il suo studio per firmare il nuovo progetto e comunicare la preferenza per il calcolo antisismico o meno; c) del cessato interesse alla conclusione del contratto, manifestato dal promissario acquirente nella lettera del 28 novembre 2005; quali fatti che avrebbero dimostrato la carenza di buona fede contrattuale del controricorrente. 4.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, le circostanze dedotte sono state considerate dalla sentenza impugnata e, in ogni caso, non risultano decisive ai fini della definizione, con esito diverso, della lite.

E tanto perché le obbligazioni in tesi non adempiute hanno una valenza meramente accessoria mentre la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita solo allorché l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021; Sez. 1, Sentenza n. 22521 del 28/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006). 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11331/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A25 A944K), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 284, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Corrado (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D14 G482B), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Pescara, via Pesaro n. 21, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 343/2017, pubblicata in data 8 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11331/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita –Appalto –Risoluzione per inadempimento – Reciproche domande lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Pescara, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento grave imputabile al convenuto, fosse dichiarata la risoluzione del preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 20 luglio 2005 e della collegata scrittura privata di appalto, conclusa in pari data. Con successivo atto di citazione notificato il 21 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti allo stesso Tribunale di Pescara, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell’inadempimento grave imputabile al convenuto, fosse dichiarata la risoluzione del medesimo preliminare e della scrittura privata collegata. Riuniti i due giudizi, in corso di causa erano escussi i testimoni ammessi ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, con sentenza n. 820/2010, depositata il 31 agosto 2010, il Tribunale adito rigettava la domanda di risoluzione dei due contratti collegati proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la diffida ad adempiere del 15 dicembre 2005 non avesse prodotto effetti, mentre accertava la legittimità dello scioglimento dal contratto preliminare, in ragione del recesso esercitato dal promittente alienante [OSCURATO:PERSONA], dichiarando altresì il diritto di quest’ultimo alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta, e pronunciava altresì la risoluzione del contratto di appalto collegato al preliminare di vendita per colpa grave del promissario acquirente, con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi maturati dal professionista per euro 13.877,21 nonché al risarcimento dei danni, liquidati in euro 20.000,00. 2.– Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2010, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: la nullità della sentenza gravata per la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti; la mancanza di alcun riferimento alla condotta asseritamente inadempiente del promissario acquirente, giustificativa del recesso; il difetto di prova circa la dedotta perdita di chance, posta a fondamento della condanna risarcitoria. Si costituiva nel giudizio di gravame [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva all’impugnazione, ritenendola infondata in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la risoluzione del preliminare di compravendita e dell’appalto stipulati il 20 luglio 2005 e compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che dall’esito complessivo dell’istruttoria non risultava che alcuna delle parti avesse posto in essere una condotta inadempiente alle proprie obbligazioni, di gravità tale da condurre alla risoluzione dei contratti; b) che la mancata presentazione del progetto definitivo, entro il termine assegnato con la diffida ad adempiere del 15 settembre 2005, era giustificata dal fatto che il promissario acquirente, anche a ridosso dell’invio di tale diffida, aveva fornito ulteriori indicazioni e modifiche di notevole importanza del progetto originario; c ) che anche il recesso esercitato dal promittente alienante, oltre a riferirsi al solo contratto di appalto, non era fondato su un inadempimento grave del promissario acquirente, posto che la possibilità del committente di apportare modifiche al progetto, ulteriori rispetto a quelle già convenute, era stata espressamente contemplata nel contratto, né risultava che il promissario acquirente fosse tenuto ad indicare il nominativo del notaio incaricato della stipula del definitivo, senza che peraltro fosse contemplato un termine essenziale per la stipula di tale ultimo contratto; d) che, pur dovendo le reciproche domande di risoluzione essere disattese, doveva comunque essere dichiarata la risoluzione dei contratti, in ragione dell’inequivoca volontà manifestata dalle parti di sciogliersi dal rapporto negoziale, seppure in difetto di un mutuo consenso risolutorio, alla stregua dell’impossibilità di dare esecuzione ai negozi. 3.– Avverso la sentenza d’ap pello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ri corrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 1453, 1458, 2697 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato la risoluzione consensuale del rapporto, dopo aver accertato l’inesistenza dei presupposti delle reciproche domande di pronuncia risolutoria, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attraverso un regolamento del rapporto diverso da quello invocato dalle parti. 1.1.–La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis , n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento. Ed infatti, il Giudice del gravame – dopo avere accertato l’insussistenza dei presupposti per aderire alle reciproche domande di risoluzione dei contratti per inadempimento (recte di risoluzione all’esito dell’invio di una diffida ad adempiere e di risoluzione all’esito dell’esercizio del diritto potestativo di recesso) – ha dichiarato, comunque, lo scioglimento dei negozi, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice può comunque dichiarare la risoluzione del contratto, allorché le due contrapposte manifestazioni di volontà, sebbene estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 14314 del 05/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016; Sez. U, Sentenza n. 329 del 15/01/1983), siano tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale per impossibilità di esecuzione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 19/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 767 del 19/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 19/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 16317 del 26/07/2011). Inoltre, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché – proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di controparte – non pronunzia ultra petitail giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23490 del 05/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005). In adesione a tale principio, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, nella specie, fosse venuto meno l’incontro di volontà che sosteneva ed integrava il preliminare di vendita e il connesso appalto e ne ha, per l’effetto, dichiarato la risoluzione. E ciò previa verifica della volontà di entrambe le parti, attestata dal relativo comportamento processuale assunto, deponente, appunto, per la contrarietà (ciascuna per i suoi motivi e per le sue valutazioni) a mantenere in vita il rapporto contrattuale ed autonomamente manifestate in giudizio dinanzi al giudice, il quale le ha raccolte, le ha interpretate, ne ha preso atto. 2.– Con il s econdo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 1453, 1458, 2033, 2697 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla correlata domanda di condanna al pagamento delle maggiori prestazioni professionali rese, per effetto di precisa richiesta del committente, oggetto di condanna nel giudizio di primo grado. 2.1.–La censura è inammissibile. Come rilevato dallo stesso ricorrente, tale pretesa era stata esercitata quale domanda consequenziale, in stretta correlazione con la domanda principale di risoluzione dei contratti collegati per inadempimento del promissario acquirente e committente della progettazione. Sicché, alla stregua della carenza degli elementi costitutivi per l’accoglimento della domanda presupposta, nessuna pronuncia è stata adottata in ordine alla domanda accessoria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4489 del 30/07/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3334 del 07/12/1973; Sez. 1, Sentenza n. 2225 del 28/06/1972). Piuttosto, il Giudice d’appello si è limitato a dichiarare lo scioglimento dei contratti per l’impossibilità di portarli ad esecuzione, nonostante l’inesistenza degli inadempimenti gravi che le parti si erano reciprocamente addebitati, considerando implicitamente assorbita ogni altra pretesa dipendente dalle originarie pretese azionate. 3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 1375, 1453, 1458, 2697 c.c. e degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale reputato che non sussistessero le condizioni per dichiarare la risoluzione dei contratti, in ragione delle condotte imputate al promissario acquirente. In proposito, l’istante obietta che la sentenza impugnata non avrebbe fatto riferimento all’invito, rimasto inevaso, rivolto dal professionista al promissario acquirente di firmare il nuovo progetto, né sarebbe stata valutata la missiva inviata da quest’ultimo, con cui si comunicava il cessato interesse alla conclusione della vendita. 3.1.–La censura è inammissibile. Ora, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 27/05/2015). Senonché il Giudice dell’impugnazione, con congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici, ha dato ampia contezza delle ragioni per le quali l’inadempimento grave addebitato al promissario acquirente non fosse corredato dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti. Infatti, è stato specificato che le modificazioni del progetto sono state disposte in attuazione di un potere espressamente contemplato nei contratti. E, sotto il profilo del tempo in cui avrebbe dovuto essere stipulato il definitivo, è stato precisato che, non essendovi un termine essenziale, non risultava la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto per il vano decorso del termine medesimo. Alla luce delle diffuse argomentazioni rese, deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del motivo, in adesione al consolidato orientamento secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006). 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa fatti storici decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e segnatamente: a) del comportamento del promissario acquirente, che aveva chiesto continue, pressanti e rilevanti modifiche progettuali, durante il mese di agosto, tanto da rendere necessaria la redazione di un nuovo progetto, anche a ridosso dell’inviata diffida; b ) dell’invito rimasto inevaso, rivolto dal professionista al promissario acquirente, di recarsi presso il suo studio per firmare il nuovo progetto e comunicare la preferenza per il calcolo antisismico o meno; c) del cessato interesse alla conclusione del contratto, manifestato dal promissario acquirente nella lettera del 28 novembre 2005; quali fatti che avrebbero dimostrato la carenza di buona fede contrattuale del controricorrente. 4.1.–Il motivo è infondato. Infatti, le circostanze dedotte sono state considerate dalla sentenza impugnata e, in ogni caso, non risultano decisive ai fini della definizione, con esito diverso, della lite. E tanto perché le obbligazioni in tesi non adempiute hanno una valenza meramente accessoria mentre la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita solo allorché l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021; Sez. 1, Sentenza n. 22521 del 28/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006). 5.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proces
Sentenza Cassazione n. 07617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris