CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 34432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13208/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del controricorso; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna n. 2902 /201 7 depositata in data 2 4 / 10 /201 7 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ristretta base- società schermo 1. La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. THF01E600946/2013, emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], relativo all’anno d’imposta 2007, avente ad oggetto la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale sociaal 100 per cento di [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta socia al 100 per cento della accertata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stato impugnato con esito favorevole alla contribuente sia in primo grado (CTP Forlì) sia in appello (CTR Emilia-Romagna) conclusosi con la sentenza n. 2902/2017che aveva evidenziato come i rilievi avrebbero dovuto essere rivolti alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e non ad un soggetto estraneo a ogni atto e fatto gestionaledella [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione in base a un motiv o mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41 d.P.R.n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all’affermazione per cui il recupero degli utili extracontabili realizzati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe dovuto avvenire mediante un previo accertamento a carico di altrasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e non direttamente in capo alla socia di quest’ultima. Evidenzia come sia fatto non contestato che la contribuente possegga il 100 per cento della [OSCURATO:SOCIETA]. che a sua volta detiene il 100 per cento della [OSCURATO:PERSONA].r.l. 1.1. Parte controricorrente ha depositato telematicamente domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 chiedendo con memoria pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Alla domanda non risulta però allegata la prova del pagamento della prima rata, per cui non può operare l’effetto estintivo previsto dall’art. 6, commi 6 e 10 , del suddetto d.l. e la causa va decisa nel merito. 2. Il ricorso è ammissibile e fondato. Il ricorso è ammissibile in quanto non verte affatto su vizio di motivazione, per cui, come eccepito dalla controricorrente, varrebbe il limite della cd. doppia conforme, di cui all’art. 348, quarto comma, c.p.c., ma deduce una violazione di legge. Il ricorso è altresì fondato. È infatti ius receptum che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass.07/12/2017, n. 29412). Invero, l'imputazione ai soci del reddito della società ha origine dalla partecipazione e quindi prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente (vedi Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2783, Cass. 04/11/2008, n. 26476, Cass. 08/07/2005, n. 14418); comunque accertato, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci (così Cass. 24/01/2019, n. 1947;Cass. 29/07/2016, n. 15824 ; Cass.28/11/2014, n. 25271). 2.2. Si è inoltre precisato che la presunzione di riparto di utili extrabilancio tra isoci di una società di capitali aristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, per cui essa opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare ( Cass. 09/06/2025, n. 15274 ; Cass.23/02/2024, n. 4861; Cass. 18/07/2023, n. 20840; Cass.20/12/2018, n. 32959; Cass.10/06/2009, n. 13338). A questi principi la C ommissione tributaria regionale non si è attenuta ritenendo necessario dal punto di vista procedimentale un previo avviso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. peraltro negando ogni ruolo alla contribuente, pacificamente titolare al 100 per cento di quest’ultima a sua volta titolare al 100 per cento della Stone group s.r.l. 3. Pertanto il ricorso va accolto. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bologna, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bologna, in diversa composizione, cui deman