CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 30 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, pronunciata il 29 novembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, sostenendo che la persona offesa avrebbe dovuto accorgersi del tentativo di truffa dalla patente poiché contraffatta in modo grossolano, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato ex post ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero lo stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta. (cfr. Sez. 2, n. 30952 del .15/06/2016, Beltrami e altro, Rv. 267380-01; v. anche, Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì manifestamente infondato in quanto la doglianza non si confronta con il provvedimento impugnato, in cui, a pagina 5, la Corte territoriale ha evidenziato come le circostanze attenuanti generiche fossero già state concesse in regime di equivalenza rispetto alla recidiva, secondo il principio sancito all'art. 69, quarto comma, cod. pen. che ne vieta la prevalenza sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, riconosciuta nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]