CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 21896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto le scritture contabili della fallita '[OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.', della quale era stato socio accomandatario, ricorre, con due motivi, per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 24 maggio 2022, di conferma della sentenza di primo grado. 1.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 216 L.F. e vizio di motivazione. Con una prima censura si duole dell'indeterminatezza della condotta di reato contestatagli, il capo di imputazione avendo operato una commistione tra la prima e la seconda delle fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale descritte dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F.. Con una seconda censura deduce l'illogicità della motivazione, derivante dal travisamento dei dati probatori, che, se correttamente interpretati, sarebbero valsi a dimostrare l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, dagli stessi emergendo che il ricorrente, sia pure tardivamente, aveva provveduto a consegnare al Curatore fallimentare la documentazione in suo possesso e che l'ulteriore era stata distrutta da D'Avanzo, subentratogli, con una nuova impresa, nei locali che avevano ospitato la sede della fallita. Con una terza censura eccepisce il mancato accertamento dell'effettiva impossibilità da parte del Curatore di ricostruire, sulla base della documentazione reperita, il patrimonio della '[OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e il movimento degli affari, tale lacuna riverberandosi sulla prova del dolo di bancarotta fraudolenta documentale (sia sub specie di dolo specifico che sub specie di dolo generico), che, non essendo stata raggiunta, avrebbe imposto la derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice documentale. 1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 217, comma 2, L.F. e vizio di motivazione, evidenziando come, differenziandosi, le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice documentale, esclusivamente quanto all'elemento soggettivo, la mancata dimostrazione del dolo nei termini richiesti per l'integrazione delle ipotesi previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 L.F. avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a qualificare il fatto contestato al ricorrente alla stregua del delitto ex art. 217, comma 2, L.F.. 2. Con requisitoria in data 28 febbraio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Con memoria in data 27 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale ha fondato la conferma della condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che questi, da socio accomandatario della fallita '[OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.', contravvenendo ai propri doveri di tenuta e conservazione delle scritture contabili, aveva impedito agli organi fallimentari di venire in possesso della documentazione necessaria per ricostruirne il patrimonio e il volume d'affari: tanto allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, come dimostrato dalla circostanza che le scritture contabili mancanti erano riferite proprio all'ultimo periodo di vita della società, nel quale si era formato il notevole ed ingiustificato disavanzo tra l'attivo e il passivo fallimentare, pari ad Euro 229.787,86, rappresentato essenzialmente da debiti verso i fornitori. A sostegno ha richiamato plurime evidenze fattuali (dettagliatamente riportate alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), univocamente comprovanti, ad una lettura unitaria, come l'amministratore della fallita, venendo meno ai propri doveri di custodia delle scritture contabili e di loro integrale consegna agli organi fallimentari, avesse consentito che andassero disperse proprio quelle essenziali ai fini della ricostruzione dei debiti verso i fornitori, accumulatisi in maniera esponenziale in epoca prossima al fallimento. 2. Al cospetto di tale argomentare, entrambi i motivi di ricorso sono contrassegnati da una cifra di patente genericità e, comunque, da manifesta infondatezza. 2.1. L'eccepita indeterminatezza dell'accusa è priva di pregio, posto che la condotta contestata al Ciaravolo è quella di «avere sottratto i libri della '[OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.' allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori». Non vi è dubbio, pertanto, che oggetto dell'incolpazione sia stata la fattispecie di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2. L.F., che incrimina proprio la sottrazione, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, consistendo, le condotte punite, nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, a differenza della fattispecie di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., che presuppone, invece, un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 2.2. Il dedotto travisamento delle prove, eccepito, peraltro, senza soddisfare agli oneri di specifica ed autosufficiente allegazione di elementi decisivi atti a disarticolare il ragionamento sviluppato dai giudici di merito di entrambi i gradi, omette di confrontarsi con il fondamentale rilievo argomentativo secondo il quale il ricorrente non si era neppure fatto carico di indicare, né in seno alla procedura fallimentare né in seno al processo penale, quali e quanti documenti contabili avesse lasciato presso la vecchia sede della fallita (avendo il D'Avanzo fatto genericamente riferimento a quelli ritrovati utilizzando l'espressione 'qualche') e quali fossero state le ragioni che l'avevano indotto, a dispetto dei suoi doveri di custodia, a non richiederne la consegna al titolare dell'impresa insediatasi nei locali che avevano ospitato la "[OSCURATO:PERSONA].", di fatto abbandonandoli e consentendone la distruzione. 2.3. Né sono dotate di effettiva valenza censoria le deduzioni sviluppate in tema di elemento soggettivo del reato. Posta in relazione dalla Corte territoriale la riscontrata lacuna contabile - riguardante proprio i documenti atti a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita nell'ultimo periodo di sua operatività, ossia in quello in cui si era radicalizzata l'esposizione debitoria verso i fornitori - con il notevole ed ingiustificato disavanzo tra l'attivo e il passivo registrato e preso in atto del comportamento dell'imputato, che mai aveva offerto una spiegazione plausibile del perché fosse venuto meno, tanto clamorosamente, ai propri doveri di tenuta e custodia delle scritture sociali, tutti i rilievi in punto di prova del detto elemento, correttamente individuato nel dolo specifico, ossia nello scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori sociali, sono privi di decisività ed unicamente volti a rimettere in discussione l'accertamento in fatto condotto dai giudici di merito secondo cadenze improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento. 2.4. La ricostruita direzione finalistica della condotta esclude, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, la possibilità di sua sussunzione entro lo schema della bancarotta semplice documentale. 3. Tutto quanto esposto comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro