CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestiva- mente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 24/5/2011 della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, per l'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato anche dai motivi abietti e dal fine di assicurarsi il profitto del reato associativo (poi di stampo mafioso) e di agevolazione dell'attività di detta associazione, risultando il duplice omicidio commesso per la "protezione" dei finanziatori e sovvenzionatori del clan - imprese soggette al versamento di periodiche tangenti - e per l'eliminazione di potenziali rivali; delitto commesso a [OSCURATO:PERSONA] ed accertato in [OSCURATO:PERSONA] tra il 20 e il 30 dicembre 1980. Nella sentenza di appello è stato assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], mentre è stato confermato l'accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al duplice omicidio aggravato di cui all'imputazione. Le prove sono state tratte dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti sul ruolo del Mercurio, mentre - a seguito della eliminazione delle dichiarazioni rese dal correo [OSCURATO:PERSONA], per mancanza dei requisiti di cui all'art. 512 cod. proc. pen. - a carico del [OSCURATO:PERSONA] residuava soltanto la chiamata del Diana, da sola insufficiente a supportarne l'affermazione di responsabilità. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'accertamento di responsabilità del Mercurio, deducendo l'assenza delle condizioni legittimanti ex art. 192 cod. proc. pen. Invero, all'esito dell'operazione di espunzione dal compendio probatorio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - ritenute illegittimamente acquisite dal primo giudice ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - si sarebbe dovuto prosciogliere anche il Mercurio (come già il [OSCURATO:PERSONA]): invece la Corte napoletana ha valorizzato le chiamate in reità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Carmine le Schiavone, ritenute convergenti e sovrapponibili sulla posizione del ricorrente. Il ricorrente deduce, in primis, l'assenza di adeguata motivazione quanto all'attendibilità soggettiva dei chiamanti in correità, frettolosamente affermata con il richiamo della comprovata e storica collaborazione, tradottasi nel riconosci- mento processuale dell'attenuante speciale dell'art. 8 L. n. 203 del 1991. Invece, sarebbe stato necessario seguire lo schema tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha richiesto nella sua elaborazione sul tema il preventivo vaglio della credibilità soggettiva, tratto da un articolato esame della personalità del dichiarante, delle ragioni della collaborazione e del suo grado di intraneità ai fatti, dei rapporti con gli accusati, indicativi del suo disinteresse ovvero del possibile movente calunniatorio, delle modalità e soprattutto dei tempi delle propalazioni. Nulla di ciò si rinviene nell'impugnata sentenza, che sul punto in discorso si basa su generiche formule di stile. A parere del ricorrente, la credibilità soggettiva dei dichiaranti si sarebbe dovuta analizzare all'esito di un'accurata indagine conoscitiva che avrebbe richiesto la valutazione di tutte le dichiarazioni rese dai propalanti dall'inizio della loro collaboraze e non limitata a quelle relative allo specifico fatto in contestazione. G;2 erif Più specificamente, il ricorrente lamenta che la motivazione sia usa e riduttiva sul tema della causale del delitto, che è affermata in termini diversi dai due collaboratori: Diana riferisce che fosse riconducibile a presunte attività estor- sive delle vittime, appartenenti al gruppo cutoliano, per i lavori di rifacimento delle vasche di depurazione; Schiavone invece riconduce l'omicidio alla contrap- posizione tra i Casalesi e gli ex Cutoliani. Nessun cenno alle modalità esecutive del duplice omicidio da parte di [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto è del tutto generico e perciò non riscontra quello di [OSCURATO:PERSONA]. Né si dà conto delle fonti di conoscenza dei due collaboratori, passaggio invece essenziale, trattandosi di due dichiaranti de relato. Ma soprattutto, il ricorso censura che manchino riscontri esterni ed individualizzanti alle chiamate in correità dei due collaboratori, e che l'operazione dei giudici di confermare l'attendibilità dei propalanti attraverso semplici deduzioni di ordine logico sia elusiva dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che richiede che il riscontro sia costituito da un fatto certo ed estrinseco: non ci si può appellare alla presunta convergenza del molteplice, valorizzando gli elementi derivanti da varie chiamate in correità/reità, altrimenti si sarebbe al cospetto di una prova che si autoverifica senza intervento di un reale fattore esterno di riscontro. Il riscontro incrociato delle dichiarazioni accusatorie presuppone che ogni chiamata abbia una propria autonoma origine e possa a sua volta essere riscontrata da elementi esterni di natura oggettiva. Nel caso di specie, Schiavone e Diana hanno avuto una conoscenza indiretta dei fatti di causa, riconducibile a venti anni prima della loro collaborazione con la giustizia: tale situazione avrebbe richiesto un particolare rigore nell'applicazione dei criteri valutativi di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza della premeditazione che è stata motivata con riferimento alla connotazione camorristica dell'omicidio, mentre detta aggravante richiede l'accertamento di un fatto interiore, concer- nente l'anticipata manifestazione del proposito criminoso: nel caso in esame non vi è prova di una determinazione ferma ed irrevocabile dell'agente, e - a monte - non vi è prova che il Mercurio abbia partecipato alla fase decisionale del duplice omicidio. In ogni caso, vi è mancanza di motivazione sulla specifica richiesta difensiva di esclusione dell'aggravante della premeditazione. 2.3. L'ultimo motivo di ricorso riguarda la negazione delle circostanze attenuanti generiche e del contenimento della pena nei minimi edittali in virtù del ruolo di minima rilevanza svolto dal Mercurio nella vicenda in esame. Infine, si cita l'assenza di elementi per ricondurre il fatto ad un contesto qualificato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. In via preliminare, deve rilevarsi che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Ne consegue che al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. 2. Ciò premesso, passando a considerare il merito delle deduzioni difensive prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte sono i seguenti principi di diritto:- "nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale" (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145); - "la reciproca conferma della attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a norma dell'articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all'idem dictum; è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implica- zione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare" (Sez. U cit., n. 20804 del 29/11/2012, non massimata sul punto); - "le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi" (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309); - il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato e apprezzato, non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì - in rapporto allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, Rv. 260936); - non sono assimilabili a semplici dichiarazioni de auditu quelle con cui un intraneo riferisca informazioni acquisite nell'ambito associativo, costituenti patrimonio comune di un novero di sodali. Sempre con riguardo ai profili attinenti alla violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., occorre ricordare che la valutazione di attendibilità di una fonte dichiarativa è di competenza esclusiva del giudice di merito, censurabile in cassazione solamente per i profili attinenti alla carenza di motivazione, ovvero per la incongruenza e illogicità della stessa e che l'eventuale motivazione mercenaria che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Rv. 257832). 2.1. Orbene, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia corretta- mente applicato, nel caso di specie, i richiamati principi di diritto in tema di valutazione della chiamata di correo. Ed invero, anche all'esito dell'eliminazione dal materiale probatorio delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre 1995, ritenute non utilizzabili ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - espunzione che ha portato all'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale residuava la sola chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA], sprovvista di elementi di riscontro estrinseci - la Corte di Assise di appello di Napoli ha, con logico argomentare, ritenuto che gli elementi probatori a carico del ricorrente, in particolare la convergenza tra gli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia Diana e Schiavone, consentissero di confermare la condanna del Mercurio. 2.2. Più specificatamente, nella motivazione della sentenza di condanna, i giudici hanno proceduto, innanzitutto, a verificare la credibilità soggettiva dei due dichiaranti e l'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni, analizzandole dettagliatamente: così, sono stati valorizzati, quanto al profilo della soggettiva credibilità dei collaboratori di giustizia, la personalità degli stessi, il loro vissuto criminale, le ragioni alla base della scelta collaborativa e i rapporti con l'accusato e, quanto al profilo dell'intrinseca consistenza delle loro dichiarazioni, la coerenza logica, la costanza e la spontaneità delle stesse, evidenziando, altresì, che i collaboratori avevano ammesso le loro responsabilità in relazione a reati gravissimi. Sul punto, giova evidenziare che la Corte ha - in maniera puntuale - dato risposta alle doglianze difensive, spiegando le ragioni per le quali doveva essere confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia: pur provenendo da differenti esperienze criminali, i loro narrati sono stati considerati sovrapponibili, disinteressati, geneticamente autonomi (così da escludere fenomeni di contaminazione reciproca) e non sorretti da intendimenti calunniatori; inoltre, sotto il profilo della verifica dell'attendibilità della fonte primaria di conoscenza, è stato valorizzato il dato della comune appartenenza degli accusatori e dei loro informatori alla medesima famiglia mafiosa. La sentenza impugnata ha poi adeguatamente affrontato il tema della convergenza delle chiamate, confermando la validità del costrutto probatorio costituito dalle propalazioni dei collaboratori, che si riscontrano a vicenda: tanto Schiavone quanto Diana avevano individuato i responsabili dell'azione delittuosa, collocandoli in stretta correlazione esecutiva con una ben delineata condotta criminosa, descritta nei suoi elementi essenziali. Al riguardo, si aggiunga che sono stati ravvisati ulteriori elementi estrinseci di riscontro al dettagliato racconto del Diana, tra i quali: il contenuto dello stomaco dei due uccisi, il che conferma che l'omicidio era avvenuto successivamente alla cena di Licola, alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati invitati dagli assassini; i colpi alla testa e al collo delle vittime, riscontrati in sede autoptica; l'attentato subìto dal padre del Garofalo lo stesso giorno del duplice omicidio, per eliminare un possibile testimone. Del pari, il tema della causale del delitto è stato diffusamente trattato dalla Corte territoriale, che ha messo in evidenza la convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori sulla provenienza criminale delle vittime e sulla necessità, avvertita dal clan, di contenere le mire espansionistiche dei "cutoliani", spiegando altresì l'irrilevanza delle discordanze marginali rilevate dalla difesa. Sulla base di queste premesse, deve ritenersi che la sentenza impugnata ha offerto ampia motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato, affrontando, con adeguate argomentazioni, il profilo dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia nonché quello della ritenuta convergenza delle propalazioni, anche in ragione delle criticità sollevate in sede di appello, e riproposte integralmente in questa sede. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte ha ampiamente argomentato sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, secondo i consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, tanto in relazione alla programmazione dell'azione omicidiaria - maturata attraverso una sequenza deliberativa protrattasi nel tempo secondo modalità comuni ad altre analoghe risoluzioni criminose adottate nell'ambito delle strutture criminali mafiose quanto in ordine alle modalità esecutive dell'agguato in danno delle due vittime. Contrariamente a quanto asserisce la difesa, il riconoscimento dell'aggra- vante in parola non è stato dunque motivato unicamente con riguardo alla natura camorristica del duplice omicidio: quest'ultima è stata richiamata allo scopo di evidenziare che il delitto era stato deciso in una riunione tra i vertici del clan - alla quale, peraltro, aveva partecipato anche il Mercurio - e dunque accuratamente programmato, così necessitando del tempo utile a configurare l'elemento cronologico dell'aggravante. 4. Inammissibile è anche il motivo di censura riguardante il trattamento sanzionatorio.Sul punto, va rilevato che il ricorrente ripropone le stesse critiche che avevano formato oggetto dell'atto di appello ed erano già state adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, avvalorati dal costante orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen. che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; conformi: Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Rv. 204768; Sez. 2, n. 2889 del 27/02/1997, Rv. 207560). Nel caso di specie, la Corte di Assise di appello di Napoli, con motivazione del tutto adeguata, ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alle gravissime modalità esecutive dell'agguato omicida (il duplice omicidio è stato consumato dopo aver attratto le vittime in un luogo isolato, con esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata), all'elevatissima intensità del dolo (espressiva di una incondizionata adesione da parte dell'agente alle logiche di sopraffazione della consorteria criminale di appartenenza), alla negativa personalità dell'imputato (stabilmente inserito nei circuiti della criminalità organizzata casertana, come attestato dai gravi precedenti penali a suo carico). Dopo tale rassegna, risulta superfluo evidenziare che il diniego delle attenuanti generiche risulta più che esaustivamente motivato, rammentando altresì che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu