CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che nella sentenza impugnata non vi sia alcuna violazione di legge né siano ravvisabili i vizi motivazionali denunciati dal ricorrente in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione; osservato che la difesa ha reiterato le doglianze sul punto, esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che ha specificamente considerato la spiegazione dell'imputato, ritenendola del tutto inattendibile sulla base di precisi dati di fatto con una valutazione qui incensurabile; ribadito che la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 3, n. 43085 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i