Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 11688/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11562– 201 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5 56 /201 6 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicatail 7/11/2016 R.G. n . 278 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico [OSCURATO:PERSONA] del 2,5% R.G.N.11562/2017 Cron.

Rep.

Ud.05/04/2023 CC

1. la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti del Comune di Vercelli assunti in data successiva al 31 dicembre 2000, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’ente territoriale a cessare la trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda, disposta in applicazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, ed a restituire gli importi indebitamente decurtati a tale titolo negli ultimi cinque anni;

2. la Corte territoriale, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato, in sintesi, che la trattenuta in discussione, di natura retributiva e non previdenziale, è stata prevista dall’[OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1999 e dal d.P.C.M., con il quale lo stesso è stato recepito allo scopo di riequilibrare l’incremento connesso alla soppressione del contributo obbligatorio di pari importo posto a carico del lavoratore dall’art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973 per i dipendenti statali e dall’art. 11 della legge n. 152/1968 per quelli degli enti locali;

3. il giudice d’appello ha aggiunto che il meccanismo, di decurtazione della retribuzione con contestuale recupero figurativo di pari importo a tutti gli altri fini, ha consentito di salvaguardare ilprincipio di invarianza della retribuzione stessa nel passaggio dall’istituto del TFS al nuovo regime del TFR, ed è stato correttamente esteso anche agli assunti in epoca successiva al 1° gennaio 2000 al fine di evitare disparità di trattamento;

4. per la cassazione della sentenza i litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi,ai quali ha opposto difese, con controricorso illustrato da memoria, il Comune di Vercelli. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e rubricato «violazione degli artt. 3 e 36 Cost. a opera dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998; intervenuta rimessione della relativa questione di legittimità alla Corte costituzionale;pregiudiziale», i ricorrenti richiamano e fanno propria la motivazione delle ordinanze del Tribunale di Perugia , con le quali è stato promosso il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998, nella parte in cui demandando ad un d.P.C.M. la definizione della struttura retributiva e contributivadei dipendenti pubblici, passati ex legedal regime del TFS a quello del TFR, ha imposto il vincolo dell’invarianza della retribuzione netta,nonostante la cessazione del prelievo contributivo previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 11 della l. n. 152/1968;

2. la seconda censura, formulata in via alternativa o subordinata, denuncia la «violazione degli artt. 3 e 36 Cost. ad opera dell’art.1, commi 3 e 4, DPCM 20 dicembre 1999 e dell’art.6, comma 3, [OSCURATO:PERSONA] 29 luglio 1999»; i ricorrenti sostengono che l’estensione della ritenuta anche agli assunti in epoca successiva al gennaio 2000 è priva di ragionevolezza, in quanto riser va il medesimo trattamento a posizioni non comparabili; rilevano al riguardo che le tre diverse categorie di dipendenti pubblici, che rientrano rispettivamente nel TFS, nel TFR opzionale, e nel TFR ex lege, fruiranno di altrettanti diversi trattamenti di fine rapporto in ragione delle modalità di calcolo non omogenee e, pertanto , priva di giustificazione è la trattenuta sulla retribuzione operata anche ai nuovi assunti;

3. la terza critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.,denuncia la violazione della legge n. 448/1998, sul presupposto che il principio della invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, previsto dall’art. 26, comma 19, poteva essere applicato solo ai dipendenti coinvolti nel passaggio dal TFS al TFR e non poteva essere esteso ai nuovi assunti perché per questi ultimi, non avendo mai operato latrattenuta prevista dal d.P.R.n. 1032/1973, l’estensione si è risolta in una diminuzione del trattamento retributivo;

4. considerazioni analoghe vengono sviluppate anche nel quarto motivo che denuncia, sotto altro profilo, la violazione della legge n. 448/1998 e sostiene, in sintesi, che per gli assunti in epoca successiva al 1° gennaio 2000 la trattenuta retributiva non è compensata dai vantaggi assicurati ai dipendenti transitati dal regime del TFS a quello del TFR;

5. infine con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di avere violato l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui impone ai datori di lavoro pubblici di corrispondere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi; assumono che la trattenuta, non giustificata per le ragioni esposte nelle precedenti censure, consente al datore di «incamerare» l’importo «di fatto arricchendosi rispetto agli obblighi imposti dalla contrattazione»;

6. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente in relazione alla mancanza del requisito richiesto dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; i requisiti imposti dalla norma sopra richiamata sono funzionali a consentire alla Corte di Cassazione di comprendere il tenore delle censure e di apprezzare la rilevanza, quanto alla definizione della controversia, delle questioni prospettate nel ricorso e, pertanto, l a valutazione sulla completezza dell’esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare,contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della doverosa sinteticità degli atti processuali; ne discende che, come evidenziato dalle Sezioni Unite, la esposizione sommaria dei fatti di causa non richiede né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che «si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata» (così in motivazione Cass.

S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda «funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata».

Le stesse Sezioni Unite hanno significativamente aggiunto che «il ricorso non può dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso»;detto orientamento, condiviso dal Collegio e qui ribadito, porta ad escludere che nella fattispecie il ricorso possa essere ritenuto inammissibile per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ., perché la sintesi della vicenda processuale esposta nel ricorso, apprezzata unitamente allo sviluppo argomentativo dei motivi, consente di individuare esattamente quale sia la questione giuridica sulla quale il giudice di legittimità è chiamato a pronunciare e permette di coglierne la rilevanza nella controversia;

7. il ricorso, pur ammissibile, nondimeno è complessivamente infondato e deve essere rigettato; i primi due motivi,anche a voler tenere in disparte i profili di inammissibilità (cfr. Cass. n. 14666/2020), prospettano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998, che il Giudice delle leggi ha già ritenuto infondata con sentenza n. 213/2018 nella cui motivazione si legge: «Tale riduzione è l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).Detto principio impone che, a parità di inquadramento e di mansioni, corrisponda la medesima retribuzione e che il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l'applicazione del regime del TFR o del TFS.

Un sistema così congegnato, che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto, non svilisce neppure il ruolo cruciale della contrattazione collettiva che, nell'àmbito del lavoro pubblico (sentenza di questa Corte n. 178 del 2015, punto

17. del Considerato in diritto), è chiamata a garantire efficace tutela ai princìpi di rango costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), della proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in un'ottica di razionale impiego delle risorse pubbliche.»;

8. sulla base di argomentazioni non dissimili questa Corte, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha ritenuto infondate domande analoghe a quella della quale si discute in questa sede (cfr. fra le tante Cass. n. 40002/2021; Cass. n. 2087/2022; Cass. n. 4540/2022; Cass. n. 13179/2022) sul rilievo che, una volta esclusa l’eccepita illegittimità costituzionale della norma di legge, non può essere posta in dubbio la legittimità della riduzione del trattamento retributivo, effettuata dai datori di lavoro pubblici in conformità al d.P.C.M. 20 dicembre 1999 ed all’[OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1999;

9. il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito, sicché devono essere rigettat i con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11562– 201 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5 56 /201 6 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicatail 7/11/2016 R.G. n . 278 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico [OSCURATO:PERSONA] del 2,5% R.G.N.11562/2017 Cron. Rep. Ud.05/04/2023 CC 1. la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti del Comune di Vercelli assunti in data successiva al 31 dicembre 2000, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’ente territoriale a cessare la trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda, disposta in applicazione dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, ed a restituire gli importi indebitamente decurtati a tale titolo negli ultimi cinque anni; 2. la Corte territoriale, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha rilevato, in sintesi, che la trattenuta in discussione, di natura retributiva e non previdenziale, è stata prevista dall’[OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1999 e dal d.P.C.M., con il quale lo stesso è stato recepito allo scopo di riequilibrare l’incremento connesso alla soppressione del contributo obbligatorio di pari importo posto a carico del lavoratore dall’art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973 per i dipendenti statali e dall’art. 11 della legge n. 152/1968 per quelli degli enti locali; 3. il giudice d’appello ha aggiunto che il meccanismo, di decurtazione della retribuzione con contestuale recupero figurativo di pari importo a tutti gli altri fini, ha consentito di salvaguardare ilprincipio di invarianza della retribuzione stessa nel passaggio dall’istituto del TFS al nuovo regime del TFR, ed è stato correttamente esteso anche agli assunti in epoca successiva al 1° gennaio 2000 al fine di evitare disparità di trattamento; 4. per la cassazione della sentenza i litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi,ai quali ha opposto difese, con controricorso illustrato da memoria, il Comune di Vercelli. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e rubricato «violazione degli artt. 3 e 36 Cost. a opera dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998; intervenuta rimessione della relativa questione di legittimità alla Corte costituzionale;pregiudiziale», i ricorrenti richiamano e fanno propria la motivazione delle ordinanze del Tribunale di Perugia , con le quali è stato promosso il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998, nella parte in cui demandando ad un d.P.C.M. la definizione della struttura retributiva e contributivadei dipendenti pubblici, passati ex legedal regime del TFS a quello del TFR, ha imposto il vincolo dell’invarianza della retribuzione netta,nonostante la cessazione del prelievo contributivo previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 11 della l. n. 152/1968; 2. la seconda censura, formulata in via alternativa o subordinata, denuncia la «violazione degli artt. 3 e 36 Cost. ad opera dell’art.1, commi 3 e 4, DPCM 20 dicembre 1999 e dell’art.6, comma 3, [OSCURATO:PERSONA] 29 luglio 1999»; i ricorrenti sostengono che l’estensione della ritenuta anche agli assunti in epoca successiva al gennaio 2000 è priva di ragionevolezza, in quanto riser va il medesimo trattamento a posizioni non comparabili; rilevano al riguardo che le tre diverse categorie di dipendenti pubblici, che rientrano rispettivamente nel TFS, nel TFR opzionale, e nel TFR ex lege, fruiranno di altrettanti diversi trattamenti di fine rapporto in ragione delle modalità di calcolo non omogenee e, pertanto , priva di giustificazione è la trattenuta sulla retribuzione operata anche ai nuovi assunti; 3. la terza critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.,denuncia la violazione della legge n. 448/1998, sul presupposto che il principio della invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, previsto dall’art. 26, comma 19, poteva essere applicato solo ai dipendenti coinvolti nel passaggio dal TFS al TFR e non poteva essere esteso ai nuovi assunti perché per questi ultimi, non avendo mai operato latrattenuta prevista dal d.P.R.n. 1032/1973, l’estensione si è risolta in una diminuzione del trattamento retributivo; 4. considerazioni analoghe vengono sviluppate anche nel quarto motivo che denuncia, sotto altro profilo, la violazione della legge n. 448/1998 e sostiene, in sintesi, che per gli assunti in epoca successiva al 1° gennaio 2000 la trattenuta retributiva non è compensata dai vantaggi assicurati ai dipendenti transitati dal regime del TFS a quello del TFR; 5. infine con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di avere violato l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui impone ai datori di lavoro pubblici di corrispondere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi; assumono che la trattenuta, non giustificata per le ragioni esposte nelle precedenti censure, consente al datore di «incamerare» l’importo «di fatto arricchendosi rispetto agli obblighi imposti dalla contrattazione»; 6. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente in relazione alla mancanza del requisito richiesto dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; i requisiti imposti dalla norma sopra richiamata sono funzionali a consentire alla Corte di Cassazione di comprendere il tenore delle censure e di apprezzare la rilevanza, quanto alla definizione della controversia, delle questioni prospettate nel ricorso e, pertanto, l a valutazione sulla completezza dell’esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare,contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della doverosa sinteticità degli atti processuali; ne discende che, come evidenziato dalle Sezioni Unite, la esposizione sommaria dei fatti di causa non richiede né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che «si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata» (così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda «funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata». Le stesse Sezioni Unite hanno significativamente aggiunto che «il ricorso non può dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso»;detto orientamento, condiviso dal Collegio e qui ribadito, porta ad escludere che nella fattispecie il ricorso possa essere ritenuto inammissibile per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ., perché la sintesi della vicenda processuale esposta nel ricorso, apprezzata unitamente allo sviluppo argomentativo dei motivi, consente di individuare esattamente quale sia la questione giuridica sulla quale il giudice di legittimità è chiamato a pronunciare e permette di coglierne la rilevanza nella controversia; 7. il ricorso, pur ammissibile, nondimeno è complessivamente infondato e deve essere rigettato; i primi due motivi,anche a voler tenere in disparte i profili di inammissibilità (cfr. Cass. n. 14666/2020), prospettano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998, che il Giudice delle leggi ha già ritenuto infondata con sentenza n. 213/2018 nella cui motivazione si legge: «Tale riduzione è l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).Detto principio impone che, a parità di inquadramento e di mansioni, corrisponda la medesima retribuzione e che il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l'applicazione del regime del TFR o del TFS. Un sistema così congegnato, che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto, non svilisce neppure il ruolo cruciale della contrattazione collettiva che, nell'àmbito del lavoro pubblico (sentenza di questa Corte n. 178 del 2015, punto 17. del Considerato in diritto), è chiamata a garantire efficace tutela ai princìpi di rango costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), della proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in un'ottica di razionale impiego delle risorse pubbliche.»; 8. sulla base di argomentazioni non dissimili questa Corte, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha ritenuto infondate domande analoghe a quella della quale si discute in questa sede (cfr. fra le tante Cass. n. 40002/2021; Cass. n. 2087/2022; Cass. n. 4540/2022; Cass. n. 13179/2022) sul rilievo che, una volta esclusa l’eccepita illegittimità costituzionale della norma di legge, non può essere posta in dubbio la legittimità della riduzione del trattamento retributivo, effettuata dai datori di lavoro pubblici in conformità al d.P.C.M. 20 dicembre 1999 ed all’[OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1999; 9. il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito, sicché devono essere rigettat i con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de
Sentenza Cassazione n. 11688/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris