CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Pagamento ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23464/’17) proposto da: U.P 28/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64D52 H501V), [OSCURATO:PERSONA] C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L30 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M56 H501G), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, v. Stimigliano, n. 5; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, v. del Tempio di Giove, n. 21; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23632/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 28749/2017 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 10264/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 chiedendo il pagamento della somma di euro 1.681,02 (oltre interessi dalla domanda al saldo) per l’esercitata attività di custodia del veicolo targ. RM77048F nel periodo dal 13 ottobre 1997 al 26 novembre 1999. La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità della proposta domanda per intervenuto giudicato sulla pretesa dedotta in giudizio riconducibile alla sentenza n. 25619/2003 dello stesso Tribunale di Roma avendo il Fabrizi rinunciato al successivo giudizio di appello e non potendo far valere il suo credito con altra azione ai sensi dell’art. 2041 c.c., rappresentando, altresì, che tra le parti era intervenuta in data 23 dicembre 2004 una transazione avente ad oggetto la definizione delle pretese dei custodi per il periodo marzo 1995-dicembre 2004. L’adito giudice, con sentenza n. 39210/2013, rigettava la domanda ritenendo che il l’attore non aveva provato la sua titolarità del locale di deposito per la custodia del su indicato veicolo. 2. Decidendo sull’appello formulato dal [OSCURATO:PERSONA], cui succedevano in giudizio, a seguito della sua sopravvenuta morte, i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA] e, nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23632/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016), rigettava il gravame. A fondamento dell’adottata decisione, il Tribunale capitolino respingeva, innanzitutto, le eccezioni di violazione del giudicato e del difetto di sussidiarietà dell’esperita azione, ritenendo, altresì, che la legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] non era stata mai contestata (anzi presupposta) da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello, dopo aver rilevato – quanto alla domanda ex art. 2041 c.c. – che la custodia del veicolo fosse avvenuta all’insaputa o contrariamente alla volontà di [OSCURATO:PERSONA], riteneva, tuttavia, che l’appellante non avesse fornito l’adeguata prova circa la durata della dedotta custodia dei veicolo, posto che dall’acquisito verbale della polizia municipale risultava attestato che in data 13 ottobre 1997 il veicolo rimosso era stata F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 28749/2017 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 10264/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 affidato ad altra depositeria, ma non risultava essere stato prodotto alcun verbale relativo alla fuoriuscita del veicolo stesso, né si poteva conferire alcuna efficacia probatoria all’elenco allegato dal Fabrizi in quanto recante la firma di un autore sconosciuto ed una data priva di alcun valore ufficiale. Inoltre, il giudice di appello riteneva che non poteva considerarsi incombente sull’appellata un onere di contestazione specifica della circostanza temporale relativa alla data di fuoriuscita del veicolo, non trattandosi di un fatto storico rientrante direttamente nella sfera di conoscibilità della stessa [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno formulato ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico formulato motivo i ricorrenti (senza far espresso riferimento alla possibile violazione di un’apposita norma sostanziale o processuale) hanno eccepito il passaggio in giudicato di altra sentenza che avrebbe dovuto considerarsi fare stato sul punto controverso fra le stesse parti, ponendo specifico riferimento alla sentenza n. 14136/2011 del Tribunale di Roma, rimasta non impugnata, in cui era stata disattesa l’eccezione di difetto di prova dell’effettiva permanenza del veicolo presso la depositeria dell’appellante in una fattispecie – si afferma testualmente - “perfettamente riferibile” anche al caso dedotto in giudizio, stante l’identità dell’eccezione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Rileva il collegio che l’unico motivo del ricorso, così come formulato, è inammissibile. Occorre, infatti, evidenziare che la censura non rispetta la prescrizione dell’art. 366, comma 1, n. 4), laddove è previsto, appunto a pena di inammissibilità, che – oltre alla necessità della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 28749/2017 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 10264/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 conferente prospettazione dei motivi di cui si chiede la cassazione – debbano essere indicate le norme di diritto sulle quali lo stesso ricorso si fonda. Senonché, nel caso di specie, manca ogni riferimento alla denuncia di una specifica violazione di legge, eccependosi la violazione di un giudicato esterno riferibile alla suddetta sentenza del Tribunale di Roma, con cui era stata ritenuta incontestata da [OSCURATO:PERSONA] la circostanza della durata della custodia, siccome implicitamente ammessa ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p.c. . Con la formulata doglianza si pone riferimento alla supposta opponibilità di un giudicato esterno senza individuare, in particolare, nel confrontarsi con l’impugnata sentenza, le espresse ragioni per un’applicazione dell’operatività della preclusione, sul piano degli effetti sostanziali, dell’art. 2909 c.c., facendosi soltanto richiamo ad una valutazione compiuta nella indicata precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 14136/2011 relativa ad una ravvisata violazione dell’art. 115 c.p.c. (correlata alla mancata contestazione di una determinata circostanza), trattandosi, oltretutto di una decisione riferibile ad un rapporto sostanziale dedotto in causa riguardante altra prestazione ed un diverso periodo. Per ragioni di completezza si rileva, in ogni caso, che l’eccezione di giudicato esterno non coglie nel segno, rivolgendosi ad altro rapporto di custodia intercorso tra le parti e non potendo operare il giudicato in ordine a valutazioni di ordine probatorio fatte in altro giudizio analogo, non attenendo ad aspetti oggettivi idonei a produrre efficacia di giudicato sostanziale (né processuale). Ciò per l’assorbente considerazione giuridica che l’efficacia preclusiva dell’eventuale giudicato non si estende a tutti i punti che costituiscono antecedente F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 28749/2017 Numero sezionale 382/2022 Numero di raccolta generale 10264/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 logico della pronuncia, ed in particolare va posto in risalto che non copre la valutazione delle prove e/o la ricostruzione dei fatti. 4. In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.650,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 23 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A