Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01147/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 03/04/2025; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto 42,6 grammi di cocaina, suddivisi in 5 involucri.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Il tema attiene alla valenza e all'ambito della ritenuta nullità del verbale di perquisizione e sequestro. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel rigettare la domanda cautelare, aveva ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza fossero inferibili solo sulla base del verbale di perquisizione e sequestro, che, tuttavia, doveva considerarsi nullo.

Il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe invece errato nel ritenere, diversamente dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che la nullità non potesse inficiare l'attività di osservazione compiuta dalla Polizia giudiziaria prima della perquisizione e sequestro e da cui deriverebbero i gravi indizi di colpevolezza.

Quella del Tribunale sarebbe una motivazione errata atteso, da una parte, il principio di invalidità derivata e, dall'altra, perché l'attività di osservazione precedente alla perquisizione e sequestro dovrebbe comunque considerarsi parte integrante del mezzo di ricerca della prova e della sua documentazione.

Sotto altro profilo, assume il ricorrente che la Polizia giudiziaria avrebbe compiuto l'attività di osservazione attraverso un vigneto "posto a distanza tale da consentire di avere un'ottima visuale" rispetto al punto di rinvenimento della sostanza stupefacente, senza, tuttavia, indicare a quale distanza gli operatori si trovassero rispetto all'obiettivo oggetto di osservazione e a quale distanza si trovasse l'indagato.

Secondo il ricorrente, l'indagato si sarebbe trovato sul posto di lavoro, svolgendo attività lavorativa, con mansioni di bracciante agricolo, presso il vivaio di famiglia, alle dipendenze del padre, e non invece presso la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come invece attestato dalla Polizia.

Né, si aggiunge, pur volendo ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvicinato alla busta contenente la droga, vi sarebbe comunque la prova della detenzione della sostanza stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione: a differenza di quanto indicato nel verbale di perquisizione, che farebbe riferimento a 42,6 grammi di sostanza stupefacente, il reperto consegnato ai carabinieri per le analisi sarebbe di 23,00 grammi. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è inammissibile.

2. Rispetto al tema della nullità della perquisizione, il Tribunale ha spiegato come i gravi indizi di colpevolezza nella specie derivino dall'attività di osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria prima del compimento del mezzo di ricerca della prova nullo.

Si è chiarito nella ordinanza impugnata e dal verbale di arresto come: - il 20.10.2024 i carabinieri effettuarono un attività di osservazione e perlustrazione all'interno di alcuna case rurali del Comune di Canosa di Puglia e che l'attenzione degli investigatori fu attratta da un pozzo coperto con "mezzi di fortuna" e, in particolare, da un tufo con della terra rossa mossa ai bordi; - al di sotto del tufo fu rinvenuta una busta di colore verde con all'interno cinque involucri, avvolti da nastri adesivo, contenenti la sostanza stupefacente per cui si procede e un'ulteriore busta con alcuni proiettili; - al fine di individuare il soggetto che aveva la disponibilità di quanto rinvenuto, i carabinieri riposero gli oggetti nello stesso stato in cui li avevano trovati, e sfruttando un vigneto (tendone), posto a pochi metri dal pozzo, riuscirono a collocarsi in una posizione che consentiva loro di avere una "visuale limpida e chiara"; - i militari videro quindi giungere verso le ore 13,15, un soggetto già da loro conosciuto e identificato nell'odierno ricorrente, che si recò nel posto in cui erano occultati la sostanza stupefacente e le munizioni, e che, dopo essersi accertato che tutto fosse "intatto", iniziò a scavare una buca; - l'indagato, scavata la buca, prelevò la busta in precedenza notata dai carabinieri dirigendosi con essa verso il nuovo nascondiglio, e venendo nella immediatezza bloccato.

3. Il Tribunale, pur confermando la nullità della perquisizione per non essere stato previamente informato il difensore, ha chiarito, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che: -i carabinieri, già prima della perquisizione nulla, avessero verificato il contenuto della busta, poi trovata nella disponibilità dell'indagato; - la condotta riferibile all'indagato cadde sotto la diretta percezione dei militari, che peraltro già conoscevano [OSCURATO:PERSONA]; - del tutto sfornite di prova siano le allegazioni difensive, secondo cui l'imputato non si sarebbe trovato sul posto in cui l'attività di osservazione ebbe luogo.

In tale contesto, non è obiettivamente chiaro né perché l'attività di osservazione compiuta dai militari, precedente alla perquisizione nulla, dovrebbe essere considerata a sua volta nulla, né perché dovrebbero esservi dubbi sulla identificazione dell'indagato nel soggetto che fu visto prelevare la sostanza stupefacente e neppure perché i gravi indizi di colpevolezza dovrebbero ritenersi insussistenti.

4. Le Sezioni unite hanno spiegato come nel caso in cui la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, pedinamenti, accertamento della presenza di persone e di loro attività come contatti, spostamenti ecc., ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, non vi sia nessuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine.

In particolare, un pedinamento o un'attività di osservazione possono essere descritti da chi l'ha compiuto, il quale potrà riferire, per esempio, delle attività svolte e delle persone con cui il pedinato ha avuto contatti ovvero l'oggetto dell'attività di osservazione; se il pedinato verrà osservato mentre consegna sostanza stupefacente ad un terzo saranno l'arresto e il sequestro della sostanza che non potranno essere riprodotti in dibattimento non la descrizione dell'attività investigativa precedentemente svolta e delle modalità di acquisizione della notizia di reato.

Quando cioè le relazioni di servizio si limitino a descrivere le attività di indagine rientrano tra le attività ripetibili proprio perché la ripetizione si esaurisce con la descrizione narrativa di questa attività; tra l'altro, proprio per contrastare il pericolo di perdita dell'informazione probatoria derivante dal decorso del tempo e dall'attenuarsi dei ricordi, è previsto che il testimone possa essere autorizzato a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (art. 499, comma 5, cod. proc. pen.); se invece nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile, allora l'atto diviene irripetibile (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906).

Dunque, se è vero che il verbale d'arresto documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo, con la conseguenza che le risultanze di queste sono utilizzabili a fini di prova solo se asseverate da documentazione autonoma nelle forme di legge (Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604); è altrettanto vero che, nel caso di specie, sia che si voglia ritenere l'attività investigativa compiuta dai carabinieri come irripetibile, e quindi immediatamente utilizzabile a fini probatori, sia che, invece, più esattamente, la si voglia qualificare come attività ripetibile, dubbi non possono sulla sua utilizzabilità nel corso delle indagini preliminari anche ai fini del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza (in tal senso Sez. 5, n. 33042 del 06/07/2007, Buttone, Rv 237576).

Né il principio della invalidità derivata può inficiare gli atti legittimi compiuti prima della verificazione della nullità.

5. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso; al di là degli accertamenti e delle ulteriori verifiche che potranno essere compiute nel prosieguo del procedimento, il dato allo stato accertato è che nella disponibilità del ricorrente furono rinvenuti 42,6 grammi di cocaina, non potendosi in questa fase escludere che solo una parte della sostanza rinvenuta sia stata poi consegnata per gli ulteriori accertamenti

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 03/04/2025; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto 42,6 grammi di cocaina, suddivisi in 5 involucri. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Il tema attiene alla valenza e all'ambito della ritenuta nullità del verbale di perquisizione e sequestro. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel rigettare la domanda cautelare, aveva ritenuto che i gravi indizi di colpevolezza fossero inferibili solo sulla base del verbale di perquisizione e sequestro, che, tuttavia, doveva considerarsi nullo. Il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe invece errato nel ritenere, diversamente dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che la nullità non potesse inficiare l'attività di osservazione compiuta dalla Polizia giudiziaria prima della perquisizione e sequestro e da cui deriverebbero i gravi indizi di colpevolezza. Quella del Tribunale sarebbe una motivazione errata atteso, da una parte, il principio di invalidità derivata e, dall'altra, perché l'attività di osservazione precedente alla perquisizione e sequestro dovrebbe comunque considerarsi parte integrante del mezzo di ricerca della prova e della sua documentazione. Sotto altro profilo, assume il ricorrente che la Polizia giudiziaria avrebbe compiuto l'attività di osservazione attraverso un vigneto "posto a distanza tale da consentire di avere un'ottima visuale" rispetto al punto di rinvenimento della sostanza stupefacente, senza, tuttavia, indicare a quale distanza gli operatori si trovassero rispetto all'obiettivo oggetto di osservazione e a quale distanza si trovasse l'indagato. Secondo il ricorrente, l'indagato si sarebbe trovato sul posto di lavoro, svolgendo attività lavorativa, con mansioni di bracciante agricolo, presso il vivaio di famiglia, alle dipendenze del padre, e non invece presso la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come invece attestato dalla Polizia. Né, si aggiunge, pur volendo ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvicinato alla busta contenente la droga, vi sarebbe comunque la prova della detenzione della sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione: a differenza di quanto indicato nel verbale di perquisizione, che farebbe riferimento a 42,6 grammi di sostanza stupefacente, il reperto consegnato ai carabinieri per le analisi sarebbe di 23,00 grammi. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è inammissibile. 2. Rispetto al tema della nullità della perquisizione, il Tribunale ha spiegato come i gravi indizi di colpevolezza nella specie derivino dall'attività di osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria prima del compimento del mezzo di ricerca della prova nullo. Si è chiarito nella ordinanza impugnata e dal verbale di arresto come: - il 20.10.2024 i carabinieri effettuarono un attività di osservazione e perlustrazione all'interno di alcuna case rurali del Comune di Canosa di Puglia e che l'attenzione degli investigatori fu attratta da un pozzo coperto con "mezzi di fortuna" e, in particolare, da un tufo con della terra rossa mossa ai bordi; - al di sotto del tufo fu rinvenuta una busta di colore verde con all'interno cinque involucri, avvolti da nastri adesivo, contenenti la sostanza stupefacente per cui si procede e un'ulteriore busta con alcuni proiettili; - al fine di individuare il soggetto che aveva la disponibilità di quanto rinvenuto, i carabinieri riposero gli oggetti nello stesso stato in cui li avevano trovati, e sfruttando un vigneto (tendone), posto a pochi metri dal pozzo, riuscirono a collocarsi in una posizione che consentiva loro di avere una "visuale limpida e chiara"; - i militari videro quindi giungere verso le ore 13,15, un soggetto già da loro conosciuto e identificato nell'odierno ricorrente, che si recò nel posto in cui erano occultati la sostanza stupefacente e le munizioni, e che, dopo essersi accertato che tutto fosse "intatto", iniziò a scavare una buca; - l'indagato, scavata la buca, prelevò la busta in precedenza notata dai carabinieri dirigendosi con essa verso il nuovo nascondiglio, e venendo nella immediatezza bloccato. 3. Il Tribunale, pur confermando la nullità della perquisizione per non essere stato previamente informato il difensore, ha chiarito, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che: -i carabinieri, già prima della perquisizione nulla, avessero verificato il contenuto della busta, poi trovata nella disponibilità dell'indagato; - la condotta riferibile all'indagato cadde sotto la diretta percezione dei militari, che peraltro già conoscevano [OSCURATO:PERSONA]; - del tutto sfornite di prova siano le allegazioni difensive, secondo cui l'imputato non si sarebbe trovato sul posto in cui l'attività di osservazione ebbe luogo. In tale contesto, non è obiettivamente chiaro né perché l'attività di osservazione compiuta dai militari, precedente alla perquisizione nulla, dovrebbe essere considerata a sua volta nulla, né perché dovrebbero esservi dubbi sulla identificazione dell'indagato nel soggetto che fu visto prelevare la sostanza stupefacente e neppure perché i gravi indizi di colpevolezza dovrebbero ritenersi insussistenti. 4. Le Sezioni unite hanno spiegato come nel caso in cui la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, pedinamenti, accertamento della presenza di persone e di loro attività come contatti, spostamenti ecc., ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, non vi sia nessuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine. In particolare, un pedinamento o un'attività di osservazione possono essere descritti da chi l'ha compiuto, il quale potrà riferire, per esempio, delle attività svolte e delle persone con cui il pedinato ha avuto contatti ovvero l'oggetto dell'attività di osservazione; se il pedinato verrà osservato mentre consegna sostanza stupefacente ad un terzo saranno l'arresto e il sequestro della sostanza che non potranno essere riprodotti in dibattimento non la descrizione dell'attività investigativa precedentemente svolta e delle modalità di acquisizione della notizia di reato. Quando cioè le relazioni di servizio si limitino a descrivere le attività di indagine rientrano tra le attività ripetibili proprio perché la ripetizione si esaurisce con la descrizione narrativa di questa attività; tra l'altro, proprio per contrastare il pericolo di perdita dell'informazione probatoria derivante dal decorso del tempo e dall'attenuarsi dei ricordi, è previsto che il testimone possa essere autorizzato a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (art. 499, comma 5, cod. proc. pen.); se invece nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile, allora l'atto diviene irripetibile (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906). Dunque, se è vero che il verbale d'arresto documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo, con la conseguenza che le risultanze di queste sono utilizzabili a fini di prova solo se asseverate da documentazione autonoma nelle forme di legge (Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604); è altrettanto vero che, nel caso di specie, sia che si voglia ritenere l'attività investigativa compiuta dai carabinieri come irripetibile, e quindi immediatamente utilizzabile a fini probatori, sia che, invece, più esattamente, la si voglia qualificare come attività ripetibile, dubbi non possono sulla sua utilizzabilità nel corso delle indagini preliminari anche ai fini del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza (in tal senso Sez. 5, n. 33042 del 06/07/2007, Buttone, Rv 237576). Né il principio della invalidità derivata può inficiare gli atti legittimi compiuti prima della verificazione della nullità. 5. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso; al di là degli accertamenti e delle ulteriori verifiche che potranno essere compiute nel prosieguo del procedimento, il dato allo stato accertato è che nella disponibilità del ricorrente furono rinvenuti 42,6 grammi di cocaina, non potendosi in questa fase escludere che solo una parte della sostanza rinvenuta sia stata poi consegnata per gli ulteriori accertamenti 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ade
Sentenza Cassazione n. 01147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris