CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03930/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa e alla mancata esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento delle aggravanti contestate e il bilanciamento delle stesse con le già concesse circostanze attenuanti generiche con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a tutte le censure mosse con l'atto di appello e già, almeno in parte, dedotte con i precedenti motivi di ricorso nonché in ordine al diniego della richiesta di conversione della pena, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estenso