CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 08012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 21192/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Trani - Rep.n. 4767 del 10.1.2022; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 344/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 11/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'Il marzo 2015, che, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Trani il 15 aprile 2011, ha ridotto da C 154.853,66 ad C 138.233,72, oltre accessori, l'importo del risarcimento liquidato in accoglimento dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 I. fall., esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di male gestio compiuti dalla medesima. Avverso questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la procedura. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La parte ricorrente propone avverso la sentenza impugnata due motivi di ricorso, che possono essere come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 e 2697 c.c., 146 I. fall., 115 c.p.c., oltre a motivazione omessa ed insufficiente e ad omessa pronuncia, per avere la corte d'appello sindacato nel merito gli atti gestori dell'amministratore, cui solo competeva la scelta di rivendere l'immobile nel 2002 al medesimo prezzo alla stessa società venditrice, la Sama s.r.I., dalla quale il bene era stato acquistato nel 1999; le circostanze di fatto illustrate nella sentenza impugnata non corrispondono al vero, e sono state ampiamente contestate nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, ivi depositata; l'amministratrice non ha violato nessuna norma di legge o di contratto, ma ha assunto una decisione del tutto discrezionale, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. deciso di abbandonare il programma edilizio dapprima formulato, e, quindi, non avendo più interesse a restare proprietaria dell'immobile; inoltre, la corte territoriale ha omesso di esaminare una circostanza decisiva, consistente nella sentenza del Tribunale di Trani del 24 gennaio 2012, che ha assolto la ricorrente dal reato di bancarotta, ritenendo assente la prova della intenzione distruttiva o dissipatoria; infine, non è condivisile l'accertamento del c.t.u. con riguardo alla condizione urbanistica del bene ed al suo rilievo nelle compravendite de quibus ed ai fattori inflattivi, onde non è affatto provato il maggior valore acquisito dall'immobile fra le due compravendite; anche in ordine al conflitto d'interessi in capo alla ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è «gratuita» e «insufficiente», non essendo per niente rilevante se la Roggio fosse, al contempo, amministratrice della società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e socia (per il 15%) della acquirente Sama s.r.I., richiedendosi una situazione di inconciliabilità degli interessi; 2) violazione e falsa applicazione «del contratto di locazione» relativo ad un capannone e degli artt. 1592, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la corte d'appello mancato di indagare sulla effettiva volontà delle parti, acriticamente recependo le conclusioni del c.t.u. e del tribunale: invece, le parti avevano deciso che il conduttore avrebbe assunto comunque oneri di manutenzione anche straordinaria, onde nessuna responsabilità può al riguardo gravare sulla ricorrente, anche perché per il riconoscimento di una indennità per i miglioramenti occorre il chiaro consenso del locatore, che mancava, come si poteva dedurre per la prima volta anche in appello. 2. - Per quanto ancora qui rileva, la corte territoriale - dei tre fatti di mala gesti° attribuiti dal primo giudice all'amministratrice - ha ritenuto che: a) sussista l'illecito consistente nell'avere acquistato la [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - quando essa era amministratrice della prima e socia della seconda - il terreno in data 27 gennaio 1999, poi rivenduto alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. il 5 febbraio 2002 allo stesso prezzo, nonostante il notevole maggior valore dell'immobile, sia per i lavori nelle more eseguiti, sia per le contingenze del mercato immobiliare: infatti, non si può parlare, al riguardo, di un fatto discrezionale insindacabile, mentre l'amministratrice si trovava in conflitto di interessi, in ragione della duplice veste assunta, ed il c.t.u. ha accertato l'esistenza effettiva del danno; b) non può imputarsi all'amministratrice, invece, il mancato recupero dalla controparte, al momento della rivendita, degli oneri di urbanizzazione versati da Miros s.r.I., in quanto essi dagli atti risultano rimborsati, onde va detratto dal quantum del risarcimento il relativo importo, pari ad C 16.619,94; c) la [OSCURATO:SOCIETA]. eseguì opere di manutenzione su di un altro capannone, dalla stessa condotto in locazione e di proprietà della Sama s.r.I., a sue spese e con esonero del relativo costo per quest'ultima: anche tale atto di mala gestio sussiste, come accertato in atti ed esposto nella c.t.u. 3. - Il primo complesso motivo è inammissibile, laddove denunzia la motivazione insufficiente, fattispecie non inclusa nell'ambito dei vizi denunziabili (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., di cui neppure viene illustrato il contenuto; nonché manifestamente infondata laddove censura un omesso esame di fatto decisivo, trascurando come al contrario quanto esposto nel motivo è stato ampiamente considerato ed illustrato nella decisione impugnata. Né ha pregio la pretesa di ritenere tale condotta insindacabile, in quanto sarebbe frutto di una scelta riservata alla discrezionalità dell'amministratore relativa alla convenienza dell'affare (la c.d. business judgement rule): invero, la corte del merito, così come già il tribunale, ha ravvisato in concreto una situazione di conflitto di interessi in capo all'amministratrice, nel momento in cui provvide all'operazione di vendita e poi di riacquisto del bene immobile, al medesimo prezzo, sebbene fosse nel frattempo mutato il valore. Com'è noto, la situazione di conflitto di interessi attiene alla sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e può integrare ipotesi di responsabilità gestoria, tutte le volte che risulti avere il medesimo, perseguendo l'interesse incompatibile con quello della società amministrata, cagionato un danno a quest'ultima. La corte del merito non si è affatto discostata, in punto di diritto, da tale principio consolidato (la cui notorietà esime da citazioni di precedenti) ed ha, del pari, in punto di fatto, accertato sia la situazione di conflitto di interessi, sia l'esistenza del pregiudizio per la società amministrata. Ogni rilievo al riguardo, contenuto nel motivo, si palesa dunque inammissibile, in quanto o pretende di ricondurre all'ambito delle scelte gestorie insindacabili la descritta condotta conflittuale (art. 360-bis c.p.c.) o intende riproporre il giudizio sul fatto in sede di legittimità.4. - Il secondo motivo è inammissibile, in quanto pretende ancora di confutare gli accertamenti in fatto operati dal giudice del merito circa i profili concreti della vicenda: ma ciò costituisce tipica valutazione fattuale, che conduce all'inammissibilità del motivo. Il richiamo alla violazione dell'art. 2697 c.c. è, dal suo canto, inconferente, posto che non si censura in verità l'attribuzione dell'onere probatorio a carico della parte cui non sarebbe gravato (e multis, Cass. 13 febbraio 2018, n. 3450), ma solo l'accertamento delle risultanze probatorie da parte dei giudici del merito. 5. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidate in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto,