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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 14008/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PIZZA Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1986, avverso la ordinanza del 28 ottobre 2021 (dep. 12 novembre 2021) del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 3 marzo 2022, a mezzo p.e.c., dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto dall'imputato, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 9 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva disatteso la richiesta di autorizzazione dell'istante, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a svolgere attività lavorativa per provvedere al sostentamento personale.

Il provvedimento che rigetta il gravame avverso la negata autorizzazione fonda sul difetto di prova della assoluta indigenza dell'istante, accolto nell'alveo parentale, avendo a suo tempo il genitore dichiarato di possedere un sia pur modesto reddito che gli consentiva di sostenere anche il figlio detenuto presso il domicilio; si evidenzia ancora, sia pur a margine del nucleo fondante della decisione, che il lavoro per cui è stata chiesta l'autorizzazione favorirebbe comunque i rapporti con il pubblico. 2.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Pizza, a ministero del difensore, lamentando la violazione dell'art. 284 comma 3, cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per aver ritenuto determinante l'assenza di dimostrazione dell'effettivo stato di indigenza emergente anche dall'ammissione al gratuito patrocinio e dalla assenza di altre fonti di sostentamento, dovendo -peraltro- il genitore provvedere alle esigenze di un "affollato" nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

1. Privo di fondamento è il primo motivo di impugnazione in quanto,in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dell'istante deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur non potendo spingersi sino al punto di pretendere una sorta di "prova legale" dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare mediante produzione di una autocertificazione attestante la impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze di vita (Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Rv. 262775): nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che al sostentamento dell'istante ben poteva provvedere il genitore convivente, percettore di un sia pur modesto reddito, non essendo altrimenti dimostrato (se non con la indicazione dei criteri di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) l'assoluta impossibilità di provvedere allunde al proprio sostentamento, giacché l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., richiede il riconoscimento di una "situazione di assoluta indigenza" da valutare in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", sicché deve escludersi che possano valere come termini di raffronto, i presupposti, del tutto diversi, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (Sez. 2, n. 53646, del 22/9/2016, Rv. 268852; Sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, Rv. 215522).

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, non apparendo affatto illogica o contraddittoria la motivazione del tribunale che annette alla dichiarazione di disponibilità del genitore ad accogliere il figliolo presso il proprio domicilio una implicita assunzione di responsabilità nel farsi carico del sostentamento della progenie indigente.

Il punto nodale non è dunque la dimostrazione di possidenze reddituali dell'istante, quanto piuttosto la consapevole assunzione di responsabilità (anche patrimoniale) che ha sostenuto la dichiarata disponibilità del genitore e del nucleo familiare a farsi carico del mantenimento del congiunto astretto al domicilio.

Sotto tale profilo non si evincono le denunciate violazioni di legge o i vizi esiziali di motivazione denunziati con i motivi di ricorso.

3. Al rigetto del ricorso, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022.

Il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PIZZA Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1986, avverso la ordinanza del 28 ottobre 2021 (dep. 12 novembre 2021) del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 3 marzo 2022, a mezzo p.e.c., dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto dall'imputato, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 9 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva disatteso la richiesta di autorizzazione dell'istante, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a svolgere attività lavorativa per provvedere al sostentamento personale. Il provvedimento che rigetta il gravame avverso la negata autorizzazione fonda sul difetto di prova della assoluta indigenza dell'istante, accolto nell'alveo parentale, avendo a suo tempo il genitore dichiarato di possedere un sia pur modesto reddito che gli consentiva di sostenere anche il figlio detenuto presso il domicilio; si evidenzia ancora, sia pur a margine del nucleo fondante della decisione, che il lavoro per cui è stata chiesta l'autorizzazione favorirebbe comunque i rapporti con il pubblico. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Pizza, a ministero del difensore, lamentando la violazione dell'art. 284 comma 3, cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per aver ritenuto determinante l'assenza di dimostrazione dell'effettivo stato di indigenza emergente anche dall'ammissione al gratuito patrocinio e dalla assenza di altre fonti di sostentamento, dovendo -peraltro- il genitore provvedere alle esigenze di un "affollato" nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. 1. Privo di fondamento è il primo motivo di impugnazione in quanto,in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dell'istante deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur non potendo spingersi sino al punto di pretendere una sorta di "prova legale" dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare mediante produzione di una autocertificazione attestante la impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze di vita (Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Rv. 262775): nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che al sostentamento dell'istante ben poteva provvedere il genitore convivente, percettore di un sia pur modesto reddito, non essendo altrimenti dimostrato (se non con la indicazione dei criteri di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) l'assoluta impossibilità di provvedere allunde al proprio sostentamento, giacché l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., richiede il riconoscimento di una "situazione di assoluta indigenza" da valutare in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", sicché deve escludersi che possano valere come termini di raffronto, i presupposti, del tutto diversi, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (Sez. 2, n. 53646, del 22/9/2016, Rv. 268852; Sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, Rv. 215522). 2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, non apparendo affatto illogica o contraddittoria la motivazione del tribunale che annette alla dichiarazione di disponibilità del genitore ad accogliere il figliolo presso il proprio domicilio una implicita assunzione di responsabilità nel farsi carico del sostentamento della progenie indigente. Il punto nodale non è dunque la dimostrazione di possidenze reddituali dell'istante, quanto piuttosto la consapevole assunzione di responsabilità (anche patrimoniale) che ha sostenuto la dichiarata disponibilità del genitore e del nucleo familiare a farsi carico del mantenimento del congiunto astretto al domicilio. Sotto tale profilo non si evincono le denunciate violazioni di legge o i vizi esiziali di motivazione denunziati con i motivi di ricorso. 3. Al rigetto del ricorso, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022. Il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
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