CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 32749/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26259-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ciccorTi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 26259 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] FIM è proprietaria di un terreno nel Comune di Tavagnacco (UD). Il terreno aveva inizialmente natura edificabile, fino a che il Comune ne ha modificato la destinazione in agricola. Ne sono seguite trattative durante le quali il Comune stesso si sarebbe impegnato a restituire in futuro l'originaria vocazione del terreno, e proprio in ragione di tale impegno la società proprietaria ha effettuato spese (per installazione di cavi) per circa 150 mila euro. Tuttavia, il Comune, alla fine, ha disatteso la parola data. 2.-La società ha dunque agito in giudizio sia per far valere la responsabilità precontrattuale dell'ente, che in subordine, per far riconoscere l'arricchimento ingiustificato del Comune. 3.-11 Tribunale ha rigettato per difetto di prova la domanda volta a far valere la responsabilità precontrattuale, ma ha accolto la domanda di indebito arricchimento. Su appello del Comune, invece, la Corte di Appello di Trieste ha ritenuto la domanda in questione inammissibile per difetto di sussidiarietà. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] FIM con sei motivi. Il Comune di Tavagnacco si è costituito con controricorso. Considerato che 5.-1 motivi che vanno dal terzo al quinto, sostanzialmente adducono una qualche violazione degli articoli 2041 e 2042 c.c. La tesi della ricorrente è che la domanda di arricchimento ben poteva essere proposta in via subordinata a quella di responsabilità precontrattuale, in quanto di quest'ultima difettava il titolo e che la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va vista in concreto e non in astratto. Il collegio ritiene che su tale questione debba decidersi in pubblica udienza. Pur essendo vero che dalla pronuncia a sezione unite (Sez. Un. 28042/ 2008) si è affermata la regola per cui "l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito" (in seguito Sez. L. 25461/ 2010), è altresì vero che questa Corte ha precisato che l'azione di arricchimento è esclusa qualora il ricorrente abbia una domanda fondata su contratto o su una fattispecie tipica, non già quando la domanda "principale" sia fondata su clausole generali come quella di cui all'articolo 2043 c.c. (Sez. 3843/ 2020; Sez. 1 27827/ 2017) oppure quando l'azione teoricamente spettante all'impoverito sia fondata su responsabilità precontrattuale della controparte (Sez. 2 4620/ 2012). A parere del collegio, la questione non è scontata e merita invece un approfondimento. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per pubblica udien