CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2025
Cassazione n. 21601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione prima penale, del 24 gennaio 2025 numero 16068/2025, depositata il 28 aprile 2025; preso atto della nomina del difensore effettuata da parte del Sani in data 8 aprile 2025; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori delle condizioni previste dall'art. 625 bis cod. proc. pen. e oltretutto depositato presso la casa circondariale dal condannato in data 7 febbraio 2025, quindi prima del deposito della motivazione della sentenza che si impugna in via straordinaria; pertanto, il ricorso non si confronta con la motivazione, non ancora depositata e quindi non prospetta un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. che deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527); tale indagine era del tutto preclusa al ricorrente al momento della formulazione dei ricorso, che, comunque, sollecita valutazioni di merito o di diritto non riconducibili ad errori di natura percettiva; Considerato che deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de