CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen, con riferimento alla mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tale motivo risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato l'insussistenza di elementi giustificativi della mancata risposta al suono del campanello, condotta idonea ad integrare il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022