CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30157/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28585/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma 5 ottobre 2022 n. 7337 e la sentenza del Tribunale di Roma n. 41/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 otto bre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: gli odierni ricorrenti, medici specializzati, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92; con sentenza n. 41 del 202 1 il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute; la Corte d’appello di Roma con ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dai soccombenti; i soccombenti hanno impugnato per cassazione con un unico ricorso in via principale l’ordinanza d’appello , sulla base di un solo motivo, ed in subordinela sentenza di primo grado, con tre motivi; la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso, e chiesto la condanna dei ricorrenti per litetemeraria, ex art. 96 c.p.c. ; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: sono state depositate, telematicamente, in dat a 6 ottobre 2025 , dichiarazioni di rinuncia al ricorso, da parte dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , debitamente sottoscritte dalle partie dal loro difensore; successivamente, in data 15 ottobre 2025, il procuratore dei rimanenti ricorrenti, richiamando la procura speciale conferita per il ricorso ed evidenziando che la stessa gli conferiva anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio, ha depositato anche per essi dichiarazione di rinuncia; sul piano formale le rinunce soddisfa no i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non risultando pervenuta adesione alle rinunce da parte delle amministrazioni controricorrentioccorrerà comunque provvedere sulle spese; al riguardo reputa il Collegio che la rinuncia, tanto più in quanto pervenuta solo in prossimità dell’adunanza, giustifichi la compensazione solo per tre quarti , per il resto palesandosi l’impugnazione totalmente priva di fondamento, sotto tutti i profili dedotti, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, come anche i rinuncianti riconoscono, seppure, come detto, con ingiustificato ritardo; la rinuncia solleva tuttavia i ricorrenti dalla responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., invocata dalle amministrazioni controricorrenti; deve anche escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità. Compensa per tre quarti tra le parti le spese processuali, condannandotutti i ricorrenti , in solido, al pagamento, in favore dell e amministrazioni controricorrent i , della restante parte , che liquida in Euro 3.100per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di