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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38798/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1040/20 il Tribunale di Teramo, dopo aver emesso sentenza di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90 perché il fatto non sussiste, avendo accertato la detenzione per uso personale della sostanza stupefacente ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla competente Prefettura di Teramo per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in materia di stupefacenti.

Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento parziale della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla disposta trasmissione al Prefetto.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La trasmissione degli atti al prefetto a norma dell'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 costituisce esercizio di un legittimo potere di ufficio che spetta all'A.G., seppure non rientrante nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1040/20 il Tribunale di Teramo, dopo aver emesso sentenza di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90 perché il fatto non sussiste, avendo accertato la detenzione per uso personale della sostanza stupefacente ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla competente Prefettura di Teramo per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del medesimo [OSCURATO:PERSONA] in materia di stupefacenti. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento parziale della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla disposta trasmissione al Prefetto. Il ricorso è manifestamente infondato. La trasmissione degli atti al prefetto a norma dell'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 costituisce esercizio di un legittimo potere di ufficio che spetta all'A.G., seppure non rientrante nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]