CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1987
Cassazione n. 04713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/10/1987 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto e, con la recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso, con il quale l'imputato denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso le ragioni poste a base della sentenza oggetto di ricorso (si veda pag.1 della sentenza impugnata); - che, inoltre, il motivo è comunque manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Onnogiate, Rv. 283420); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimentc della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedi pag. 2 del provvedimento impugnato); - che le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, seno generiche e, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, atteso che non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a