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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2025

Cassazione n. 03418/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già resistente- relativamente alla pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] n. 6187/2025 depositata in data 08/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti nn. 20536/2020 R.G. e 4751/2024 R.G., riuniti con ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, che –per quanto qui rileva –ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso e ha rigettato il primo, condannando gli assistiti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del primo giudizio e di ½ delle spese del secondo giudizio, per la residua parte compensate tra le parti; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di correzione materiale della menzionata ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, per essere stata omessa la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario («gent.ma direzione della Cancelleria della 1° sezione civile in riferimento all'ordinanza indicata in oggetto e di cui alla Vs. comunicazione del 11/03/2025, allegata in t[ra]scinamento, si comunica che nel provvedimento del 08/03/2025 non è stata inserita la distrazione, a favore del sottoscrit[t]o, della condanna alle spese a carico dei controricorrenti sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), richiesta formulata nel ricorso e in memoria illustrativa; che si sono costituiti nel procedimento di correzione materiale le controparti, già costitute nei procedimenti riuniti in oggetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza, in quanto non comunicata alla controparte e non indirizzata alla Corte ma alla Cancelleria, nonché l’infondatezza della stessa, perché il difensore che ha chiesto la distrazione ha assistito la parte che non è risultata vincitrice. [OSCURATO:PERSONA] L’eccezione di inammissibilità dell’istanza per omessa notificazione alla controparte è infondata, essendone la parte venuta a conoscenza, allegandola alla propria memoria, come è infondata l’eccezione di inammissibilità per inoltro dell’istanza alla sola cancelleria, essendone stato così investito l’Ufficio giudiziarionel suo complesso; che l’istanza è infondata, costituendo l'istanza didistrazione delle spese processuali mera sollecitazione nei confronti del giudice dell'esercizio del potere-dovere di sostituire un soggetto (il difensore della parte vittoriosa) ad altro (la parte vittoriosa) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento dellespese processuali (Cass., n. 25247/2017); che il ricorrente ha assistito parti processuali che – in quanto soccombenti - non sono risultate vittoriose in alcuna delle due cause riunite con la citata ordinanza, per cui l’istanza va rigettata.

P.Q.M Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già resistente- relativamente alla pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] n. 6187/2025 depositata in data 08/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti nn. 20536/2020 R.G. e 4751/2024 R.G., riuniti con ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, che –per quanto qui rileva –ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso e ha rigettato il primo, condannando gli assistiti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del primo giudizio e di ½ delle spese del secondo giudizio, per la residua parte compensate tra le parti; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di correzione materiale della menzionata ordinanza di questa Corte n. 6187/2025, per essere stata omessa la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario («gent.ma direzione della Cancelleria della 1° sezione civile in riferimento all'ordinanza indicata in oggetto e di cui alla Vs. comunicazione del 11/03/2025, allegata in t[ra]scinamento, si comunica che nel provvedimento del 08/03/2025 non è stata inserita la distrazione, a favore del sottoscrit[t]o, della condanna alle spese a carico dei controricorrenti sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), richiesta formulata nel ricorso e in memoria illustrativa; che si sono costituiti nel procedimento di correzione materiale le controparti, già costitute nei procedimenti riuniti in oggetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza, in quanto non comunicata alla controparte e non indirizzata alla Corte ma alla Cancelleria, nonché l’infondatezza della stessa, perché il difensore che ha chiesto la distrazione ha assistito la parte che non è risultata vincitrice. [OSCURATO:PERSONA] L’eccezione di inammissibilità dell’istanza per omessa notificazione alla controparte è infondata, essendone la parte venuta a conoscenza, allegandola alla propria memoria, come è infondata l’eccezione di inammissibilità per inoltro dell’istanza alla sola cancelleria, essendone stato così investito l’Ufficio giudiziarionel suo complesso; che l’istanza è infondata, costituendo l'istanza didistrazione delle spese processuali mera sollecitazione nei confronti del giudice dell'esercizio del potere-dovere di sostituire un soggetto (il difensore della parte vittoriosa) ad altro (la parte vittoriosa) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento dellespese processuali (Cass., n. 25247/2017); che il ricorrente ha assistito parti processuali che – in quanto soccombenti - non sono risultate vittoriose in alcuna delle due cause riunite con la citata ordinanza, per cui l’istanza va rigettata. P.Q.M Rigetta
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