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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 28818/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAI dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso l'ordinanza indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Oscuramento dati.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigli nsore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAI dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso l'ordinanza indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Oscuramento dati. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigli nsore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 28818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris