CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 47044/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/4/2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa circondariale di Terni al regime detentivo prèvisto dall'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento di trattenimento di corrispondenza in data 11/12/2020, relativo ad una missiva in uscita, inviata al cugino omonimo, ristretto in un diverso circuito penitenziario (AS3) del medesimo istituto penitenziario; missiva non inoltrata in ragione del tenore criptico dello scritto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che i rilievi concernenti l'appartenenza alla medesima cosca di [OSCURATO:PERSONA] e del destinatario della missiva sarebbero privi di pregio in quanto non accompagnati dalla indicazione di elementi grafici idonei a veicolare messaggi criptici. Nel caso di specie, invero, non si comprenderebbe perché la richiesta del detenuto al cugino di inviargli della documentazione amministrativa avesse un tenore criptico; e, anzi, tale affermazione avrebbe dovuto costituire oggetto di verifica da parte dell'istituto penitenziario e dell'Autorità giudiziaria. Né poteva rilevare il fatto che non si fossero mai registrati rapporti tra i due detenuti. Dopo avere premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché l'onere motivazionale incombente sul giudice possa ritenersi soddisfatto, non basta l'indicazione di un mero sospetto della sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare gli elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze di cui al comma 1 dell'art. 18-ter Ord. pen., il ricorso conclude per l'illegittimità del provvedimento impugnato, fondato su un astratto e generico rischio di veicolare messaggi illeciti, senza indicare quali fossero gli elementi concreti da cui desumere tale pericolo. 3. In data 24/9/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., £432.4 nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto in regime penitenziario differenziato, prevede espressamente, al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del .detenuto con le organizzazioni criminali esterne, di pui sia ritenuto ancora intraneo. La disposizione in esame, tuttavia, non contiene alcuna disciplina del successivo trattenimento della corrispondenza sottoposta al visto di censura, sicché la giurisprudenza consolidata ritiene che essa debba essere integrata con la disciplina generale dell'art. 18-ter Ord. pen. relativa alle limitazioni e ai controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale. 2.1. L'art. 18-ter Ord. pen. stabilisce, a sua volta, che sia le limitazioni e le censure (visto di controllo) disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento previsti dal comma 5, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto (comma 1), e in forza di decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto (comma 3). Inoltre, a mente del comma 6, il provvedimento restrittivo può essere sottoposto a reclamo giurisdizionale nelle forme dell'art. 14-ter Ord. pen., il quale prevede uno strumento difensivo assimilato ia tutti gli effetti, a una impugnazione (Sez. 1, n. 1781 del 25/3/1998, Pianese, Rv. 211028-01), il quale, come tutti i reclami penitenziari (Sez. 1, n. 15982 del 17/9/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989-01; Sez. 1, n. 14542 del 24/1/2006, Episcopo, Rv. 233940-01) 1 deve essere motivato a pena d'inammissibilità. 3. Nel caso in esame, la Corte di appello, oltre a motivare, nel merito, le ragioni per le quali il contenuto della missiva doveva ritenersi poco chiaro e, dunque, idoneo a veicolare, in forma criptica, messaggi tra esponenti della stessa organizzazione mafiosa, la cosca Pesce di Rosarno, ha evidenziato che il detenuto non aveva indicato alcun motivo a sostegno del reclamo e che, nel corso dell'udienza, non erano stati esplicitati specifici motivi. Ne consegue, pertanto, che il reclamo in parola doveva considerarsi ab origine inammissibile e che tale vizio originario finisce per ridondare, necessariamente, sulla ammissibilità dell'odierno ricorso, la quale, pertanto, deve essere esclusa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor