CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Comandini;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 12 dicembre 2022 n. 8018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendoche:-) i convenuti erano stati nominati consulenti tecnici d’ufficio in unprecedente giudizio, del quale furono parti [OSCURATO:PERSONA] ed EnricoTucci;-) [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], onerati delle spese diconsulenza, avevano versato ai due consulenti un compenso maggiore diquello effettivamente dovuto secondo la liquidazione compiuta dal Giudice.Numero registro generale 4115/2023N.R.G.: 4115/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 14044/2026Data pubblicazione 13/05/2026Chiesero di conseguenza la condanna dei convenuti alla restituzione di quantoricevuto in eccesso.I convenuti rimasero contumaci.2. Con sentenza 14.5.2018 n. 1136 il Tribunale accolse solo in parte ladomanda, condannando ai convenuti alla restituzione di circa 2.000 euro, afronte degli oltre 10.000 domandati dagli attori.La sentenza fu appellata da questi ultimi in via principale, e da Anna MariaBruna in via incidentale.3. Con sentenza 12.12.2022 n. 8018 la Corte d’appello di Roma rigettòl’appello principale; accolse quello incidentale; condannò gli originari attorialla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primogrado; condannò infine [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione infavore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del doppio grado.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su un motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto con atto ritualmentedepositato il ricorrente ha rinunciato al ricorso.Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata difesa dellecontroparti.P.q.m.-) dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 3 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 4115/2023N.R.G.: 4115/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 14044/2026Data pubblicazione 13/05/2026