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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 00809/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e conclusioni del PG 1 <S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della stessa Corte territoriale, in data 7 febbraio 2022, emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nella parte in cui non ha riconosciuto ricompreso nell'accordo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

A ragione della decisione la Corte territoriale - dopo avere ricostruito le vicende processuali relative al concordato di cui si tratta, richiamando integralmente il contenuto dell'accordo scritto depositato all'udienza del 27 gennaio 2022 e, per sintesi, quello della procura rilasciata dall'imputato e dei motivi di appello - ha concluso che l'assenza di indicazione nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale del beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva in alcun modo ritenersi un errore materiale e che la censura della relativa assenza avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione avverso la sentenza di "concordamento".

2. Ricorre per cassazione Martusciello, con atto del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce la violazione degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione.

L'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non faceva parte dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sarebbe errata sulla scorta della lettura coordinata della proposta del difensore, nella quale si fa espresso riferimento ai «benefici di legge già concessi dal Gip», dei motivi di appello (contenenti il riferimento alla richiesta dei «doppi benefici»), infine della procura speciale a firma dell'imputato.

A conferma di tanto, il ricorrente segnala che lo stesso Procuratore generale aveva espresso il proprio parere favorevole alla correzione, ritenendo trattarsi di un mero errore materiale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 3 luglio 2024, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato.

1. L'ordinanza impugnata è, invero, da ritenere legittimamente adottata, non essendo ravvisabili nella specie i presupposti per far luogo alla procedura di correzione di errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 2.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto, si che è consentito il ricorso alla correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta (ex multis, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158 -01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939 -01), atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551 -01, in tema di indulto).

Per contro, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione.

Con specifico riferimento al tema che ci occupa, si è chiarito che è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012 -01).

3. Nel caso che ci occupa, emerge dagli atti - il cui accesso è consentito attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - che nell'accordo vi era il riferimento ai «benefici di legge già concessi dal Gip » e, tuttavia, non risulta che gli stessi fossero mai stati concessi prima.

Sicché correttamente la Corte di appello, alla stregua del tenore dell'appello e dell'ampiezza dei relativi motivi oggetto di rinuncia, ha ritenuto, nella fase finale dell'accordo, che la rinuncia comprendesse tutti i motivi, senza che venisse fatto esplicito riferimento al beneficio in discussione e, conseguentemente, accolto il concordato senza l'indicazione del beneficio della pena sospesa.

Di tanto il Giudice dell'esecuzione ha dato atto, rigettando l'istanza di correzione dell'errore materiale, non sussistendone i presupposti.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e conclusioni del PG 1 <S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della stessa Corte territoriale, in data 7 febbraio 2022, emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nella parte in cui non ha riconosciuto ricompreso nell'accordo il beneficio della sospensione condizionale della pena. A ragione della decisione la Corte territoriale - dopo avere ricostruito le vicende processuali relative al concordato di cui si tratta, richiamando integralmente il contenuto dell'accordo scritto depositato all'udienza del 27 gennaio 2022 e, per sintesi, quello della procura rilasciata dall'imputato e dei motivi di appello - ha concluso che l'assenza di indicazione nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale del beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva in alcun modo ritenersi un errore materiale e che la censura della relativa assenza avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione avverso la sentenza di "concordamento". 2. Ricorre per cassazione Martusciello, con atto del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce la violazione degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. L'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non faceva parte dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sarebbe errata sulla scorta della lettura coordinata della proposta del difensore, nella quale si fa espresso riferimento ai «benefici di legge già concessi dal Gip», dei motivi di appello (contenenti il riferimento alla richiesta dei «doppi benefici»), infine della procura speciale a firma dell'imputato. A conferma di tanto, il ricorrente segnala che lo stesso Procuratore generale aveva espresso il proprio parere favorevole alla correzione, ritenendo trattarsi di un mero errore materiale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 3 luglio 2024, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato. 1. L'ordinanza impugnata è, invero, da ritenere legittimamente adottata, non essendo ravvisabili nella specie i presupposti per far luogo alla procedura di correzione di errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto, si che è consentito il ricorso alla correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta (ex multis, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158 -01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939 -01), atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551 -01, in tema di indulto). Per contro, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione. Con specifico riferimento al tema che ci occupa, si è chiarito che è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012 -01). 3. Nel caso che ci occupa, emerge dagli atti - il cui accesso è consentito attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - che nell'accordo vi era il riferimento ai «benefici di legge già concessi dal Gip » e, tuttavia, non risulta che gli stessi fossero mai stati concessi prima. Sicché correttamente la Corte di appello, alla stregua del tenore dell'appello e dell'ampiezza dei relativi motivi oggetto di rinuncia, ha ritenuto, nella fase finale dell'accordo, che la rinuncia comprendesse tutti i motivi, senza che venisse fatto esplicito riferimento al beneficio in discussione e, conseguentemente, accolto il concordato senza l'indicazione del beneficio della pena sospesa. Di tanto il Giudice dell'esecuzione ha dato atto, rigettando l'istanza di correzione dell'errore materiale, non sussistendone i presupposti. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1
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