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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 33779/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 881/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 4120/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 marzo 2023, il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 166, comma 1, lett.

A, d.lgs. n. 58 del 1998.

Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33779/2025 Roma, lì, 14/10/2025 appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da entrambi gli imputati.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili gli appelli sotto due differenti profili.

In primo luogo, ha rilevato che gli atti di impugnazione erano privi di mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado, corredati dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio degli imputati, richieste a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen.

Sotto diverso profilo, la Corte di appello ha ritenuto gli atti di impugnazione privi del necessario requisito di specificità, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.

I ricorsi possono essere esposti in maniera unitaria, atteso che, sebbene siano stati redatti con separati atti, riproducono sostanzialmente le medesime questioni.

Con un unico motivo, i ricorrenti deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e 3, 24, 27 e 111 Cost. e 6 e 7 CEDU.

Sostengono che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che: unitamente all'atto di impugnazione, era stata depositata la procura a impugnare, rilasciata in data successiva alla sentenza di primo grado, contenente anche la dichiarazione di residenza degli appellanti; la cancelleria della Corte di appello aveva proceduto alle notifiche del decreto di citazione presso i domicili precedentemente eletti e che le notifiche erano andate a buon fine; gli imputati erano stati presenti all’udienza del 10 ottobre 2024 ([OSCURATO:PERSONA] anche a quella del 9 maggio 2024).

Secondo i ricorrenti, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., «rispettosa dei diritti fondamentali», dovrebbe portare a «ritenere equipollente alla dichiarazione di domicilio la dichiarazione di residenza contenuta nella procura a proporre impugnazione», rilasciata in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata.

L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in caso contrario, risulterebbe costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l'indicazione della residenza dell'imputato nel mandato ad impugnare, rilasciato successivamente alla sentenza, equivalga alla dichiarazione di domicilio.

Quanto al presunto difetto di specificità dei motivi di appello, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la difesa, nel riportare le testimonianze, ne aveva evidenziato gli esiti con riferimento alle posizioni degli imputati. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva lamentato il fatto che il giudice di primo grado non aveva neppure diversificato le posizioni dei due imputati e aveva chiesto alla Corte territoriale di rivalutare le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

I ricorrenti, infine, lamentano il fatto che la Corte di appello non si sia pronunciata in ordine alla prescrizione del reato, che – come rilevato anche dallo stesso Procuratore generale, che aveva chiesto di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato – sarebbe maturata prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili da loro rappresentate, hanno presentato conclusioni scritte, con le quali hanno chiesto di confermare la sentenza impugnata e di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi.

5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria difensiva, con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato memoria difensiva, con la quale hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sia in relazione alla censura sull’inammissibilità dell’appello, sia con riguardo alla prescrizione del reato.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata e anche la revoca delle statuizioni civili, atteso che il reato risulta estinto già prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

2. L’unico motivo di ricorso è fondato.

2.1. La sentenza impugnata è stata pronunziata all’esito di procedimento celebrato nelle forme del “rito partecipato” e a seguito di regolare citazione degli imputati.

La Corte di appello, all’esito dell’udienza svoltasi con partecipazione delle parti, ha dichiarato inammissibile l’appello, dando un’interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma peraltro abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114), richiamando la giurisprudenza che riteneva necessario, al fine dell’ammissibilità dell’appello, uno specifico mandato e una specifica dichiarazione o elezione di domicilio, «rilasciati successivamente alla sentenza e contestualmente all'impugnazione».

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale superato a seguito delle [OSCURATO:PERSONA] (n. 13808 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855), che hanno stabilito che l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

La giurisprudenza successiva ha evidenziato l’esigenza di superare qualsiasi approccio eccessivamente formalistico nell’interpretazione della norma (peraltro successivamente abrogata), affermando conseguentemente che il giudice deve comunque verificare se le indicazioni contenute nell’atto di appello e nei relativi allegati consentano di individuare in modo immediato e inequivoco il luogo in cui eseguire la notificazione (cfr. Sez. 5, n. 26765 del 15/05/2025, Giardinelli, n.m.).

Verifica che, nel caso in esame, è completamente mancata.

Va, peraltro, evidenziato che, nel caso in esame, l’inammissibilità è stata dichiarata all’esito dell’udienza alla quale avevano partecipato le parti, regolarmente citate.

Va al riguardo ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio di secondo grado, non può essere dallo stesso dichiarata all’esito del giudizio, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo all'imputato (cfr. Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391).

Anche tale orientamento ha evidenziato la necessità di evitare «una lettura eccessivamente formalistica dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. che non tenga conto della ratio che l'ha ispirata e, dunque, della funzione assegnata dal legislatore all'adempimento imposto alle parti private, ossia quella di agevolare la vocatio in iudicium e acquisire prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione».

2.2. Quanto alla genericità dei motivi di appello, va ricordato che «il giudice di appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978).

Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur avendo dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, in sostanza, ha, invece, risposto nel merito ai motivi di appello.

Il dato risulta evidente con riferimento al primo motivo di gravame (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), in relazione al quale la Corte di appello, dopo aver riportato un ampio stralcio delle argomentazioni contenute negli atti di impugnazione, ha affermato che «nessun dubbio sussiste circa la commissione del reato da parte degli appellanti», evidenziando che «sulla scorta delle numerose e convergenti risultanze processuali (in particolare, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio del 21.01.2019; delibera della CONSOB che irrogava a [OSCURATO:PERSONA] una sanzione amministrativa), è rimasto accertato che gli stessi non figuravano tra i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, né rientravano nel novero dei soggetti che potevano richiedere la necessaria autorizzazione, esercitando così abusivamente l'attività di investimento e gestione del risparmio, facendosi rilasciare mandati fiduciari per la gestione delle operazioni di investimento e impegnandosi a investire il capitale investito – la IW Bank era, infatti, una banca presso la quale confluiva il denaro versato dalle persone offese –, in totale spregio della disciplina dettata dal d.lgs. n.58 del 1998».

Risulta evidente che, con tali argomentazioni, la Corte territoriale non ha evidenziato la genericità del primo motivo di appello, ma ne ha affermato l’infondatezza.

Al riguardo, deve essere ribadito che anche la manifesta infondatezza dei motivi di gravame non consente la dichiarazione di inammissibilità dell’appello (cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005).

2.3. Il ricorso è fondato e deve essere rilevata anche la prescrizione del reato, maturata prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado.

Va premesso che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contestato è di dieci anni, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all’art. 166, comma 1, lett.

A, d.lgs. n. 58 del 1998 è di otto anni (cfr. Sez.

U, n. 17615 del 23/02/2023, Lombardi, Rv. 284480).

Tanto premesso, risulta evidente il decorso del termine massimo di prescrizione, atteso che il reato è stato consumato fino al 6 marzo 2013, che «il termine della prescrizione decorre … dal giorno della consumazione» (art. 158 cod. pen.) e che la sentenza di primo grado è intervenuta solo il 7 marzo 2023.

La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata, con conseguente revoca delle statuizioni civili, essendo l’estinzione del reato intervenuta ancora prima della pronuncia di primo grado.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Revoca le statuizioni civili.

Così deciso, l’8 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 881/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 4120/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 marzo 2023, il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 58 del 1998. Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33779/2025 Roma, lì, 14/10/2025 appello di Palermo ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da entrambi gli imputati. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili gli appelli sotto due differenti profili. In primo luogo, ha rilevato che gli atti di impugnazione erano privi di mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado, corredati dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio degli imputati, richieste a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. Sotto diverso profilo, la Corte di appello ha ritenuto gli atti di impugnazione privi del necessario requisito di specificità, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. I ricorsi possono essere esposti in maniera unitaria, atteso che, sebbene siano stati redatti con separati atti, riproducono sostanzialmente le medesime questioni. Con un unico motivo, i ricorrenti deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e 3, 24, 27 e 111 Cost. e 6 e 7 CEDU. Sostengono che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che: unitamente all'atto di impugnazione, era stata depositata la procura a impugnare, rilasciata in data successiva alla sentenza di primo grado, contenente anche la dichiarazione di residenza degli appellanti; la cancelleria della Corte di appello aveva proceduto alle notifiche del decreto di citazione presso i domicili precedentemente eletti e che le notifiche erano andate a buon fine; gli imputati erano stati presenti all’udienza del 10 ottobre 2024 ([OSCURATO:PERSONA] anche a quella del 9 maggio 2024). Secondo i ricorrenti, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., «rispettosa dei diritti fondamentali», dovrebbe portare a «ritenere equipollente alla dichiarazione di domicilio la dichiarazione di residenza contenuta nella procura a proporre impugnazione», rilasciata in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in caso contrario, risulterebbe costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l'indicazione della residenza dell'imputato nel mandato ad impugnare, rilasciato successivamente alla sentenza, equivalga alla dichiarazione di domicilio. Quanto al presunto difetto di specificità dei motivi di appello, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la difesa, nel riportare le testimonianze, ne aveva evidenziato gli esiti con riferimento alle posizioni degli imputati. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva lamentato il fatto che il giudice di primo grado non aveva neppure diversificato le posizioni dei due imputati e aveva chiesto alla Corte territoriale di rivalutare le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. I ricorrenti, infine, lamentano il fatto che la Corte di appello non si sia pronunciata in ordine alla prescrizione del reato, che – come rilevato anche dallo stesso Procuratore generale, che aveva chiesto di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato – sarebbe maturata prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili da loro rappresentate, hanno presentato conclusioni scritte, con le quali hanno chiesto di confermare la sentenza impugnata e di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi. 5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria difensiva, con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato memoria difensiva, con la quale hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sia in relazione alla censura sull’inammissibilità dell’appello, sia con riguardo alla prescrizione del reato. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata e anche la revoca delle statuizioni civili, atteso che il reato risulta estinto già prima della pronuncia della sentenza di primo grado. 2. L’unico motivo di ricorso è fondato. 2.1. La sentenza impugnata è stata pronunziata all’esito di procedimento celebrato nelle forme del “rito partecipato” e a seguito di regolare citazione degli imputati. La Corte di appello, all’esito dell’udienza svoltasi con partecipazione delle parti, ha dichiarato inammissibile l’appello, dando un’interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma peraltro abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114), richiamando la giurisprudenza che riteneva necessario, al fine dell’ammissibilità dell’appello, uno specifico mandato e una specifica dichiarazione o elezione di domicilio, «rilasciati successivamente alla sentenza e contestualmente all'impugnazione». Si tratta di un orientamento giurisprudenziale superato a seguito delle [OSCURATO:PERSONA] (n. 13808 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855), che hanno stabilito che l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La giurisprudenza successiva ha evidenziato l’esigenza di superare qualsiasi approccio eccessivamente formalistico nell’interpretazione della norma (peraltro successivamente abrogata), affermando conseguentemente che il giudice deve comunque verificare se le indicazioni contenute nell’atto di appello e nei relativi allegati consentano di individuare in modo immediato e inequivoco il luogo in cui eseguire la notificazione (cfr. Sez. 5, n. 26765 del 15/05/2025, Giardinelli, n.m.). Verifica che, nel caso in esame, è completamente mancata. Va, peraltro, evidenziato che, nel caso in esame, l’inammissibilità è stata dichiarata all’esito dell’udienza alla quale avevano partecipato le parti, regolarmente citate. Va al riguardo ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio di secondo grado, non può essere dallo stesso dichiarata all’esito del giudizio, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo all'imputato (cfr. Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391). Anche tale orientamento ha evidenziato la necessità di evitare «una lettura eccessivamente formalistica dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. che non tenga conto della ratio che l'ha ispirata e, dunque, della funzione assegnata dal legislatore all'adempimento imposto alle parti private, ossia quella di agevolare la vocatio in iudicium e acquisire prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione». 2.2. Quanto alla genericità dei motivi di appello, va ricordato che «il giudice di appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978). Ebbene, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur avendo dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, in sostanza, ha, invece, risposto nel merito ai motivi di appello. Il dato risulta evidente con riferimento al primo motivo di gravame (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), in relazione al quale la Corte di appello, dopo aver riportato un ampio stralcio delle argomentazioni contenute negli atti di impugnazione, ha affermato che «nessun dubbio sussiste circa la commissione del reato da parte degli appellanti», evidenziando che «sulla scorta delle numerose e convergenti risultanze processuali (in particolare, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio del 21.01.2019; delibera della CONSOB che irrogava a [OSCURATO:PERSONA] una sanzione amministrativa), è rimasto accertato che gli stessi non figuravano tra i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, né rientravano nel novero dei soggetti che potevano richiedere la necessaria autorizzazione, esercitando così abusivamente l'attività di investimento e gestione del risparmio, facendosi rilasciare mandati fiduciari per la gestione delle operazioni di investimento e impegnandosi a investire il capitale investito – la IW Bank era, infatti, una banca presso la quale confluiva il denaro versato dalle persone offese –, in totale spregio della disciplina dettata dal d.lgs. n.58 del 1998». Risulta evidente che, con tali argomentazioni, la Corte territoriale non ha evidenziato la genericità del primo motivo di appello, ma ne ha affermato l’infondatezza. Al riguardo, deve essere ribadito che anche la manifesta infondatezza dei motivi di gravame non consente la dichiarazione di inammissibilità dell’appello (cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005). 2.3. Il ricorso è fondato e deve essere rilevata anche la prescrizione del reato, maturata prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado. Va premesso che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contestato è di dieci anni, atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all’art. 166, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 58 del 1998 è di otto anni (cfr. Sez. U, n. 17615 del 23/02/2023, Lombardi, Rv. 284480). Tanto premesso, risulta evidente il decorso del termine massimo di prescrizione, atteso che il reato è stato consumato fino al 6 marzo 2013, che «il termine della prescrizione decorre … dal giorno della consumazione» (art. 158 cod. pen.) e che la sentenza di primo grado è intervenuta solo il 7 marzo 2023. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata, con conseguente revoca delle statuizioni civili, essendo l’estinzione del reato intervenuta ancora prima della pronuncia di primo grado. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso, l’8 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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