CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21 novembre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 398/90, 648 cod. poen e 2 e 7 legge n. 895/1967 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il fatto in contestazione nelle sue modalità concrete valeva a comprovare la pervicacia del soggetto agente ed era dunque espressione di accresciuta responsabilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del(0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M