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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02573/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato contestato, decidendo solo ai fini civili, confermava le responsabilità del ricorrente per il reato di truffa.

Si contestava al Calarese di avere concorso a stipulare compravendita di immobili dei quali non aveva la disponibilità, incassando fraudolentemente il corrispettivo.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen, 483 cod. pen) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe trattato il tema della riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie prevista dall'art. 483 cod. pen..

Si deduceva che il Calarese si sarebbe limitato a dichiarare falsamente di avere conseguito la titolarità dei beni per usucapione, ma non avrebbe preso parte alle condotte successive, che sarebbero state poste in essere esclusivamente dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Vizio di motivazione: non sarebbe stato trattato il motivo di appello con il quale si deduceva che le parti civili Russo e Benasti non avrebbero nessun titolo di proprietà sugli immobili oggetto della truffa, tenuto conto del fatto che pendeva giudizio civile per il riconoscimento della usucapione; la motivazione sarebbe viziata anche nella parte in cui si riconosceva che avevano titolo al risarcimento (a) la Castrianni, che avrebbe agito esclusivamente come procuratrice di Russo e Benasti, (b) [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe agito in qualità di procuratore generale dell'erede di [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stato identificato dalla procura come persona offesa; si deduceva inoltre che il Bongiorno non si era costituito nei confronti del ricorrente, ma solo nei confronti dei tre coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso logico argomentativo posto alla base della sentenza impugnata.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una esaustiva ed accurata motivazione in ordine alle ragioni che legittimavano l'inquadramento giuridico contestato: rilevava infatti che l'avere mendacemente dichiarato di avere conseguito per usucapione ultraventennale la proprietà dei beni oggetto di compravendita costituiva solo uno dei molteplici atti illeciti posti in essere dall'imputato nell'ambito di un più generale e complesso disegno delittuoso perseguito un concorso con i coimputati.

La motivazione, che individua una complessa attività fraudolenta, si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato limitatamente alla dedotta omissione della valutazione del motivo di appello relativo alla posizioni delle parti civili Russo e Benasti.

Manca infatti una esplicita valutazione della legittimazione del Russo e del Benasti alla costituzione di parte civile, nonostante la stessa fosse stata espressamente contestata con l'atto di appello (pag. 2 della prima impugnazione).

Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti. 3.Le questioni relative alle parti civili Giglio e Castrianni, come anche quella relativa al Bonngiorno, sono non consentite dato che venivano proposte solo con il ricorso per cassazione, sicché non possono essere considerate in quanto si registra una insanabile frattura della catena devolutiva in violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente al punto della legittimazione delle parti civili Russo e Benasti, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato contestato, decidendo solo ai fini civili, confermava le responsabilità del ricorrente per il reato di truffa. Si contestava al Calarese di avere concorso a stipulare compravendita di immobili dei quali non aveva la disponibilità, incassando fraudolentemente il corrispettivo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen, 483 cod. pen) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe trattato il tema della riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie prevista dall'art. 483 cod. pen.. Si deduceva che il Calarese si sarebbe limitato a dichiarare falsamente di avere conseguito la titolarità dei beni per usucapione, ma non avrebbe preso parte alle condotte successive, che sarebbero state poste in essere esclusivamente dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Vizio di motivazione: non sarebbe stato trattato il motivo di appello con il quale si deduceva che le parti civili Russo e Benasti non avrebbero nessun titolo di proprietà sugli immobili oggetto della truffa, tenuto conto del fatto che pendeva giudizio civile per il riconoscimento della usucapione; la motivazione sarebbe viziata anche nella parte in cui si riconosceva che avevano titolo al risarcimento (a) la Castrianni, che avrebbe agito esclusivamente come procuratrice di Russo e Benasti, (b) [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe agito in qualità di procuratore generale dell'erede di [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stato identificato dalla procura come persona offesa; si deduceva inoltre che il Bongiorno non si era costituito nei confronti del ricorrente, ma solo nei confronti dei tre coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso logico argomentativo posto alla base della sentenza impugnata. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una esaustiva ed accurata motivazione in ordine alle ragioni che legittimavano l'inquadramento giuridico contestato: rilevava infatti che l'avere mendacemente dichiarato di avere conseguito per usucapione ultraventennale la proprietà dei beni oggetto di compravendita costituiva solo uno dei molteplici atti illeciti posti in essere dall'imputato nell'ambito di un più generale e complesso disegno delittuoso perseguito un concorso con i coimputati. La motivazione, che individua una complessa attività fraudolenta, si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato limitatamente alla dedotta omissione della valutazione del motivo di appello relativo alla posizioni delle parti civili Russo e Benasti. Manca infatti una esplicita valutazione della legittimazione del Russo e del Benasti alla costituzione di parte civile, nonostante la stessa fosse stata espressamente contestata con l'atto di appello (pag. 2 della prima impugnazione). Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti. 3.Le questioni relative alle parti civili Giglio e Castrianni, come anche quella relativa al Bonngiorno, sono non consentite dato che venivano proposte solo con il ricorso per cassazione, sicché non possono essere considerate in quanto si registra una insanabile frattura della catena devolutiva in violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, limitatamente al punto della legittimazione delle parti civili Russo e Benasti, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso in Roma, i
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