CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 25662/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 1815/2025 CC - 22/05/2025 R.G.N. 11391/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25662/2025 Roma, lì, 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Firenze ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze e relativi a condotte di truffa in danno di anziani, commessi tra il 2015 e il 2020 in luoghi distanti tra loro. La Corte ha ritenuto insussistente un medesimo disegno criminoso, stante la distanza nel tempo e nello spazio delle varie condotte, e la loro estemporaneità, non risultando plausibile che l’istante abbia ideato sin dalla prima truffa anche le altre, che appaiono essere frutto di deliberazioni istantanee ed episodiche, e la cui ripetitività dimostra non una unicità di programmazione bensì una particolare propensione a delinquere, non avendo la difesa neppure fornito elementi da cui desumere tale unicità. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte di appello non ha tenuto conto della condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 28 febbraio 2022, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di anziani, attribuendogli anche un ruolo apicale. Tale condanna dimostra che egli aveva addirittura costituito o diretto un’associazione criminosa nata con il proposito di commettere una serie indeterminata di truffe, per cui quelle giudicate con le altre sentenze indicate nell’istanza di riconoscimento della continuazione rappresentano i reati-fine, attuativi del programma criminoso dell’associazione. Tali reati-fine non sono stati commessi in un lungo arco temporale, bensì solo tra il settembre 2015 e il gennaio 2016, come risulta dalle varie condanne, e solo nel Nord Italia (Como e Lucca), essendo comunque la distanza temporale irrilevante nel caso di reati-fine commessi quale attuazione del programma dell’associazione criminosa. E’ erronea, poi, l’affermazione della mancata indicazione degli indici sintomatici di una unicità del disegno criminoso, sussistendo sia l’identità dei reati e del modus operandi, sia lo scopo di lucro, sia la natura dei reati stessi. Tale unicità di disegno criminoso, poi, è stata già ritenuta dalla Corte di appello di Firenze, in relazione a due episodi di truffa commessi in Viareggio il 30/09/2015 e in Lucca il 25/11/2015. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. L’ordinanza impugnata appare incompleta e illogicamente motivata. Essa ha escluso la sussistenza di indici sintomatici di un medesimo disegno criminoso per la distanza temporale tra i fatti, che asserisce essere stati commessi tra il 2015 e il 2020, e la evidenza della occasionalità ed estemporaneità delle singole condotte, descritte come truffe commesse in danno di persone anziane. Non ha valutato, però, che la condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 28 febbraio 2022, divenuta definitiva in data 14 luglio 2022, ha ad oggetto il delitto di associazione a delinquere che, secondo il ricorrente, sarebbe stato commesso a partire dall'ottobre 2015, con contestazione aperta, e sarebbe stato finalizzato a commettere truffe, così che gli altri reati per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuazione rappresenterebbero i reati-fine dell'associazione stessa. Tale sentenza, secondo il ricorrente, costituirebbe l'elemento unificante tra tutti i reati, in quanto idonea a dimostrare che le varie truffe non sono state commesse a seguito di ideazioni estemporanee, ma in attuazione di un disegno criminoso elaborato proprio nell'anno 2015, all'inizio della loro consumazione, e proseguito nel tempo. L'ordinanza non ha verificato l'effettivo contenuto della sentenza indicata, dal momento che non menziona neppure la sua diversità di imputazione rispetto alle altre sentenze in relazione alle quali è stata chiesta l'applicazione dell'istituto della continuazione, e non ha valutato, quindi, se essa abbia accertato la costituzione di un'associazione criminosa finalizzata alla commissione di truffe quali quelle giudicate con le altre sentenze, e se queste ultime, per le loro modalità, per l'identità degli autori, per la loro vicinanza temporale o per altri elementi sintomatici, costituiscano effettivamente i reati- fine di detta associazione, o comunque siano state ideate e programmate, almeno nelle loro linee generali, con un unico disegno criminoso connesso all'associazione stessa. L'ordinanza, pertanto, deve essere ritenuta carente e illogica, avendo omesso di valutare la sussistenza di un elemento potenzialmente idoneo a dimostrare l'unicità di disegno criminoso tra tutti i reati indicati dall'istante. 3. L'ordinanza appare illogica anche nella parte in cui ha escluso la continuazione affermando che i vari reati risultano commessi in un arco temporale non breve, ricompreso tra il 2015 e il 2020. Essa non ha tenuto conto della natura dei vari reati tra i quali è stata chiesta l'applicazione della continuazione, e del fatto che le truffe sono state commesse in un arco temporale molto più ristretto, tra il 30/09/2015 e il 15/01/2016, e che la protrazione della commissione dei reati sino al 2020 deve essere ritenuta solo con riferimento al reato associativo, contestato come commesso dall'ottobre 2015 con condotta permanente, benché la contestazione c.d. aperta, che fissa la cessazione del reato permanente alla data di emissione della sentenza di primo grado, non permetta di escludere che il periodo di consumazione sia, in realtà, molto più breve. Infine l'ordinanza, nella parte in cui afferma la estemporaneità delle singole truffe, appare non avere tenuto conto della già intervenuta concessione della continuazione da parte del giudice della cognizione, che ha ritenuto unificati i due delitti, di tale natura, commessi in Viareggio il 30/09/2015 e in Lucca il 25/11/2015. Il riconoscimento della continuazione tra tali reati, da parte del giudice di merito, non è ostativo ad una diversa valutazione con riferimento ad altri reati, non oggetto di esame da parte di quel giudice, ma rende necessaria una più approfondita motivazione circa le ragioni di tale diversa valutazione, quanto meno con riferimento alla condotta analoga tenuta a Como con la medesima distanza temporale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia