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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 18737/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11821/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 137, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 525/2018 depositata il04/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre mezzi, nei confronti della Cassa di Risparmio del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contro la sentenza del 4 ottobre 2018, con cui la Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Gorizia.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante la Cassa di Risparmio del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo, svolto da pagina 5 a pagina 16 del ricorso, denuncia violazione degli articoli 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c., lesione del principio di solidarietà ex articolo 2 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c.

Il secondo mezzo, da pagina 16 a pagina 20, denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e 118 delle disposizionidi attuazione del c.p.c., Ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c.

Il terzo mezzo, da pagina 21 a pagina 25, denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e 111, sesto comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

4.1. ― Esso si apre, a pagina 2, con un paragrafo intitolato: « I fatti costitutivi della domanda», che consiste nella trascrizione della parte della sentenza impugnata che la Corte d’appello ha dedicato allo svolgimento del processo: «Avverso l'epigrafata sentenza che aveva dichiarato la nullità della domanda di [OSCURATO:PERSONA] srl di essere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e rigettata ogni altra da essa e da [OSCURATO:SOCIETA] formulata appellavano le soccombenti.

Aveva il primo giudice disatteso la tesi attorea in ordine alla truffaContrattuale commessa dalla CASSA, che avrebbe indotto il MORANI, legalerappresentante delle due società, ad acquistare un credito della BANCA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas in sofferenza per 3.150.000, valore molto superiore a quello effettivo, verso l'impegno, non onorato, di ottenere dalla stessa un mutuo dieuro 15.500.000 per un rilevante ed ambizioso investimento edilizio (108 appartamenti con box e cantine, fitness , tavola calda, supermercato), a tale scopo stipulando un'apertura di credito, qualificata come provvisoria, per [OSCURATO:SOCIETA] che mai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito se non in vista della sostituzione dell'apertura di credito con un mutuo fondiario a condizioni meno onerose.

Gravando sulle attrici l'onere probatorio della condotta illecita dannogena, le risultanze istruttorie apparivano contrastanti per la dubbia attendibilità dei rispettivi testi, tutti in qualche modo ed a diverso titolo interessati all'esito della causa.

Rilevato come non fosse stato in definitiva provato l'impegno alla successiva concessione del mutuo, non essendo stata formalizzata nemmeno una domanda di finanziamento, riteneva in particolare il primo giudice che non fosse stato provato il ruolo che le attriciattribuivano al funzionario SGOBBI ed alle sue rassicurazioni ed impegni verbali.

Sisottolineava che l'intervento di MORANI aveva evitato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (il cui titolare TODINI, che controllava altresì [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria dell'area, aveva provocato l'intervento dell'amico MORANI) con liberazione delle ipoteche: - che lo stesso MORANI nelle sue missive prospettava la concessione del mutuo all'esito diulteriori trattative; -che la postilla all'apertura di credito era generica e prudenziale in ordine ad un futuro finanziamento; - che il MORANI era a suo stesso dire imprenditore di pluridecennale esperienza nel settore immobiliare.

In difetto di prova su una condotta fraudolenta determinante la conclusione dei contratti (cessione di credito, apertura di credito, fideiussione) la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], nulla essendo quella di EDILROMA per la totale genericità quanto a causa petendi.

Rimarcavano gli appellanti la centralità nelle trattative del funzionario SGOBBI che aveva assunto l'impegno del successivo ingente finanziamento e richiesto lafideiussione verso acquisto del credito finanziato dalla stessa CASSA, come da note del MORANI tuttavia ispirate dallo SGOBBI.

Rilevavano che in calce all'atto di cessione del credito con contestuale finanziamento era stampigliata un'annotazione e faceva esplicito riferimento all'iniziativa immobiliare ed al suo business plan .

Le gravose obbligazioni assunte non potevano giustificarsi se non con il futuro finanziamento.

Esponevano che il nuovo responsabile crediti VENTURINIprospettava che si sarebbe dato corso al finanziamento una volta ottenuto il permesso di costruire e che erano stati immessi nel conto ulteriori 413,00 euro.

Le risultanze istruttorie dovevano essere ben altrimenti valutate, attesa la palese inattendibilità in particolare dell'ammonito SGOBBI e la trascurata valenza dellapostilla MARION del 30.12.2010 che rendeva palese il collegamento con il futuro investim ento immobiliare.

Il comportamento truffaldino del dipendente a vantaggio della Banca comportava la responsabilità di quest'ultima.

Si insisteva inoltre per CTU valutativa ( e non meramente esplorativa) dei danni e determinativa dei tassi d'interesse in concreto praticati, salva quantificazione equitativa, rilevando l'abnormità della ritenuta nullità della domanda di EDILROMA,con riserva di produzione degli atti del procedimento penale in corso.Resisteva la CASSA rilevando la non bancabilità dell'operazione, in mancanza peraltro di una richiesta scritta di finanziamento, inattuabile per la sopravvenienza della grave crisi economica.

Nessun vantaggio era ad essa derivato con la perdita di un ingente credito ipotecario a fronte di uno chirografario di importo dimezzato, avendo il TODINI scongiurato il fallimento ed il MORANI liberato l’immobile dall'ipoteca.

Si richiamavano le complesse regole da rispettare in ordine all'erogazione del mutuo che non potevano prescindere dalla dimostrazione della documentata sostenibilità intrinseca dell'operazione e si sottolineava come 'iniziativa fosse stata del TODINI, che prospettava costi per 17 milioni presentando come partner il MORANI che avrebbe proposto e riproposto l'intervento, Si sottolineava come i permessi edilizi necessari fossero stato ottenuti a due anni di distanza.

Come da testimonianze, i dipendenti della Cassa si erano limitati a prospettare una generica disponibilità, mentre i testi TODINI e CIOLLI erano incapaci il primo, inattendibile la seconda.

Non sussisteva la responsabilità contrattuale non avendo la postilla valore di impegno negoziale e la [OSCURATO:SOCIETA] era in situazione di impotenza finanziaria, non essendo plausibile che l'esperto MORANI non percepisse la necessità di ulteriori verifiche ed adempimenti.

Insussistenti i danni di cui mancava qualsiasi prova, mancato corso al finanziamento avendo limitato le perdite conseguenti alladisastrosa crisi.

La domanda del fidejussore era infine nulla per indeterminatezza de titolo in difetto di una richiesta di annullamento dei contratti garantiti.

Insistevano nel rilevare la nullità delle memorie sottoscritte dal solo domiciliatario , per l'inammissibilità della CTU per il carattere esplorativo e, quanto agli interessi, per mancata produzione deg li estratti conto».

4.2. ― Ora, l’articolo 366, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile, stabilisce che: «Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità … 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa».

Com’è noto, si tratta dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo.

Vanno dunque riepilogate le domande introduttive, le vicende del primo grado ed il contenuto della decisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso.

Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile, e tale mancanza – chiariscono le S.U. – « non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2014, n. 11308).

L’esposizione dei fatti di causa, naturalmente, deve ritenersi mancante non solo quando è fisicamente assente, ma anche quando è inidonea al raggiungimento dello scopo; e, cioè, quando, pur con il necessario impegno, non consente alla Corte di cassazione di comprendere i termini della controversia sottoposta al suo esame, e, di qui, la pertinenza e fondatezza dei motivi: in altri termini, solo se tale da rendere comprensibili i successivi motivi l’esposizione dei fatti di causa consente alla Corte di esplicare la sua funzione istituzionale, consistente ― anzitutto ― nell’assicurare l'esattaosservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

L’esposizione dei fatti di causa deve perciò essere esauriente e chiara, quale componente essenziale del ricorso, unico strumento, si ribadisce, di cui il giudice di legittimità dispone, in ragione del principio di autonomia del ricorso per cassazione, per la comprensione dei motivi.

Il che è quanto ha precisato la recente riforma della disposizione, attuata col decreto legislativo numero 149 del 2022, il quale ha stabilito ― ed a conferma di un dato normativo che già in precedenza aveva il medesimo significato ― che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso».

4.3. ― Ebbene, la società ricorrente ha errato nel voler adempiere la previsione concernente l’esposizione dei fatti di causa attraverso la pedissequa trascrizione dell’espositiva della sentenza impugnata, all’evidenza incomprensibile, per di più avendo addebitato alla Corte territoriale di aver violato la prescrizione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., che, nel disciplinare il contenuto della sentenza, richiede che essa contenga «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»: ma, se la sentenza mancava del requisito di cui al numero 4 dell’articolo 132 c.p.c., neppure poteva fungere da appagante esposizione dei fatti di causa.

Non occorre vivisezionare per intero l’esposizione del fatto utilizzata dalla ricorrente.

Basteranno poche notazioni ad evidenziare la totale incomprensibilità della narrazione: -) «l'epigrafata sentenza che aveva dichiarato la nullità della domanda di [OSCURATO:PERSONA] srl di essere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] »: tenuta indenne da che cosa? -) «rigettata ogni altra domanda da essa e da [OSCURATO:SOCIETA] formulata»: quali erano le altre domande che le due società avevano proposto? -) « avrebbe indotto il MORANI, legale rappresentante delle due società, ad acquistare un credito della BANCA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas»: chi ha acquistato, il Morani, una delle due società, entrambe le società, entrambe le società ed anche il Morani? -) « verso l'impegno, non onorato, di ottenere dalla stessa un mutuo dieuro 15.500.000 »: impegno assunto da chi, in qual modo e con quale esatto contenuto? -) «a tale scopo stipulando un'apertura di credito, qualificata come provvisoria, per [OSCURATO:SOCIETA] chemai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito se non in vista della sostituzione dell'apertura dicredito con un mutuo fondiario a condizioni meno onerose»: quale ruolo svolgeva codesta apertura di credito e da che cosa la Corte dovrebbe desumere che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avrebbe garantito, non si sa esattamente come, per l’apertura di credito se non in vista dell’ottenimento di un mutuo fondiario? -) « le risultanze istruttorie apparivano contrastanti per la dubbia attendibilità dei rispettivi testi»: quali risultanze istruttorie, e che cosa i testi avevano riferito? -) «riteneva in particolare il primo giudice che non fosse stato provato il ruolo che le attrici attribuivano al funzionario SGOBBI ed alle sue rassicurazioni ed impegni verbali»: chi era costui, quale ruolo aveva avuto, in che cosa erano consistite e che cosa esattamente avevano riguardato le sue rassicurazioni? -) «l'intervento di MORANI aveva evitato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (il cui titolare TODINI, che controllava altresì [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria dell'area, aveva provocato l'intervento dell'amico MORANI)»: come si inserisce questo Todini nella vicenda, e perché ed in qual modo il Morani lo aveva assecondato? -) «con liberazione delle ipoteche»: di quale ipoteche si sta parlando? -) «la postilla all'apertura di credito era generica e prudenziale»: di quale postilla si parla? -) «in calce all'atto di cessione del credito con contestu ale finanziamento era stampigliata un'annotazione e faceva esplicito riferimento all'iniziativa immobiliare ed al suo business plan»: che rilievo avrebbe codesto business plandi ignoto contenuto? -) «erano stati immessi nel conto ulteriori 413,00 euro»: come potevano rilevare € 413 in una vicenda del genere? -) «con riserva di produzione degli atti del procedimento penale in corso»: di quale procedimento penale stiamo parlando? -) «trascurata valenza della postilla MARION del 30.12.2010 »: che cos’è questapostilla, e Marion che cos’è, un uomo, una donna, una persona giuridica o che cos’altro? Insomma, non occorre procedere ulteriormente: la vicenda sostanziale e processuale narrata dalla ricorrente, nel modo indicato, è come si diceva totalmente incomprensibile.

Al di là delle modalità espressive che connotano l’espositiva trascritta, superflua per chi già conosca la vicenda, inutile per chi non la conosca, l’espositiva manca di quel minimo indispensabile sia con riferimento all’identificazione della domanda inizialmente proposta, sia con riferimento alla descrizione dell’istruttoria espletata, sia con riferimento al decisum del Tribunale ed alla correlativa o alle correlative rationes decidendi, sia, infine, con riferimento ai motivi d’appello e alla o alle rationes decidendisvolte dalla Corte d’appello.

Solo per completezza ― ribadendo che la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa « non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso» ― si può aggiungere che la lettura dei motivi non chiarisce affatto quale fosse stata la vicenda, giacché anche al riguardo la narrazione si svolge dando per presupposta una conoscenza degli atti che evidentemente la Corte di cassazione non ha e non può avere.

Ed il punto è in definitiva proprio questo: per comprendere di che cosa si lagni la ricorrente vi sarebbe una sola strada, ossia accedere ai fascicoli della fase di merito, e leggerli dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla sentenza d’appello, cosa che la Corte di cassazione non può assolutamente fare.

5. — Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11821/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 137, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 525/2018 depositata il04/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre mezzi, nei confronti della Cassa di Risparmio del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contro la sentenza del 4 ottobre 2018, con cui la Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Gorizia. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incorporante la Cassa di Risparmio del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo, svolto da pagina 5 a pagina 16 del ricorso, denuncia violazione degli articoli 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c., lesione del principio di solidarietà ex articolo 2 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. Il secondo mezzo, da pagina 16 a pagina 20, denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e 118 delle disposizionidi attuazione del c.p.c., Ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c. Il terzo mezzo, da pagina 21 a pagina 25, denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e 111, sesto comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― Esso si apre, a pagina 2, con un paragrafo intitolato: « I fatti costitutivi della domanda», che consiste nella trascrizione della parte della sentenza impugnata che la Corte d’appello ha dedicato allo svolgimento del processo: «Avverso l'epigrafata sentenza che aveva dichiarato la nullità della domanda di [OSCURATO:PERSONA] srl di essere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e rigettata ogni altra da essa e da [OSCURATO:SOCIETA] formulata appellavano le soccombenti. Aveva il primo giudice disatteso la tesi attorea in ordine alla truffaContrattuale commessa dalla CASSA, che avrebbe indotto il MORANI, legalerappresentante delle due società, ad acquistare un credito della BANCA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas in sofferenza per 3.150.000, valore molto superiore a quello effettivo, verso l'impegno, non onorato, di ottenere dalla stessa un mutuo dieuro 15.500.000 per un rilevante ed ambizioso investimento edilizio (108 appartamenti con box e cantine, fitness , tavola calda, supermercato), a tale scopo stipulando un'apertura di credito, qualificata come provvisoria, per [OSCURATO:SOCIETA] che mai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito se non in vista della sostituzione dell'apertura di credito con un mutuo fondiario a condizioni meno onerose. Gravando sulle attrici l'onere probatorio della condotta illecita dannogena, le risultanze istruttorie apparivano contrastanti per la dubbia attendibilità dei rispettivi testi, tutti in qualche modo ed a diverso titolo interessati all'esito della causa. Rilevato come non fosse stato in definitiva provato l'impegno alla successiva concessione del mutuo, non essendo stata formalizzata nemmeno una domanda di finanziamento, riteneva in particolare il primo giudice che non fosse stato provato il ruolo che le attriciattribuivano al funzionario SGOBBI ed alle sue rassicurazioni ed impegni verbali. Sisottolineava che l'intervento di MORANI aveva evitato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (il cui titolare TODINI, che controllava altresì [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria dell'area, aveva provocato l'intervento dell'amico MORANI) con liberazione delle ipoteche: - che lo stesso MORANI nelle sue missive prospettava la concessione del mutuo all'esito diulteriori trattative; -che la postilla all'apertura di credito era generica e prudenziale in ordine ad un futuro finanziamento; - che il MORANI era a suo stesso dire imprenditore di pluridecennale esperienza nel settore immobiliare. In difetto di prova su una condotta fraudolenta determinante la conclusione dei contratti (cessione di credito, apertura di credito, fideiussione) la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], nulla essendo quella di EDILROMA per la totale genericità quanto a causa petendi. Rimarcavano gli appellanti la centralità nelle trattative del funzionario SGOBBI che aveva assunto l'impegno del successivo ingente finanziamento e richiesto lafideiussione verso acquisto del credito finanziato dalla stessa CASSA, come da note del MORANI tuttavia ispirate dallo SGOBBI. Rilevavano che in calce all'atto di cessione del credito con contestuale finanziamento era stampigliata un'annotazione e faceva esplicito riferimento all'iniziativa immobiliare ed al suo business plan . Le gravose obbligazioni assunte non potevano giustificarsi se non con il futuro finanziamento. Esponevano che il nuovo responsabile crediti VENTURINIprospettava che si sarebbe dato corso al finanziamento una volta ottenuto il permesso di costruire e che erano stati immessi nel conto ulteriori 413,00 euro. Le risultanze istruttorie dovevano essere ben altrimenti valutate, attesa la palese inattendibilità in particolare dell'ammonito SGOBBI e la trascurata valenza dellapostilla MARION del 30.12.2010 che rendeva palese il collegamento con il futuro investim ento immobiliare. Il comportamento truffaldino del dipendente a vantaggio della Banca comportava la responsabilità di quest'ultima. Si insisteva inoltre per CTU valutativa ( e non meramente esplorativa) dei danni e determinativa dei tassi d'interesse in concreto praticati, salva quantificazione equitativa, rilevando l'abnormità della ritenuta nullità della domanda di EDILROMA,con riserva di produzione degli atti del procedimento penale in corso.Resisteva la CASSA rilevando la non bancabilità dell'operazione, in mancanza peraltro di una richiesta scritta di finanziamento, inattuabile per la sopravvenienza della grave crisi economica. Nessun vantaggio era ad essa derivato con la perdita di un ingente credito ipotecario a fronte di uno chirografario di importo dimezzato, avendo il TODINI scongiurato il fallimento ed il MORANI liberato l’immobile dall'ipoteca. Si richiamavano le complesse regole da rispettare in ordine all'erogazione del mutuo che non potevano prescindere dalla dimostrazione della documentata sostenibilità intrinseca dell'operazione e si sottolineava come 'iniziativa fosse stata del TODINI, che prospettava costi per 17 milioni presentando come partner il MORANI che avrebbe proposto e riproposto l'intervento, Si sottolineava come i permessi edilizi necessari fossero stato ottenuti a due anni di distanza. Come da testimonianze, i dipendenti della Cassa si erano limitati a prospettare una generica disponibilità, mentre i testi TODINI e CIOLLI erano incapaci il primo, inattendibile la seconda. Non sussisteva la responsabilità contrattuale non avendo la postilla valore di impegno negoziale e la [OSCURATO:SOCIETA] era in situazione di impotenza finanziaria, non essendo plausibile che l'esperto MORANI non percepisse la necessità di ulteriori verifiche ed adempimenti. Insussistenti i danni di cui mancava qualsiasi prova, mancato corso al finanziamento avendo limitato le perdite conseguenti alladisastrosa crisi. La domanda del fidejussore era infine nulla per indeterminatezza de titolo in difetto di una richiesta di annullamento dei contratti garantiti. Insistevano nel rilevare la nullità delle memorie sottoscritte dal solo domiciliatario , per l'inammissibilità della CTU per il carattere esplorativo e, quanto agli interessi, per mancata produzione deg li estratti conto». 4.2. ― Ora, l’articolo 366, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile, stabilisce che: «Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità … 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa». Com’è noto, si tratta dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno dunque riepilogate le domande introduttive, le vicende del primo grado ed il contenuto della decisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile, e tale mancanza – chiariscono le S.U. – « non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308). L’esposizione dei fatti di causa, naturalmente, deve ritenersi mancante non solo quando è fisicamente assente, ma anche quando è inidonea al raggiungimento dello scopo; e, cioè, quando, pur con il necessario impegno, non consente alla Corte di cassazione di comprendere i termini della controversia sottoposta al suo esame, e, di qui, la pertinenza e fondatezza dei motivi: in altri termini, solo se tale da rendere comprensibili i successivi motivi l’esposizione dei fatti di causa consente alla Corte di esplicare la sua funzione istituzionale, consistente ― anzitutto ― nell’assicurare l'esattaosservanza e l'uniforme interpretazione della legge. L’esposizione dei fatti di causa deve perciò essere esauriente e chiara, quale componente essenziale del ricorso, unico strumento, si ribadisce, di cui il giudice di legittimità dispone, in ragione del principio di autonomia del ricorso per cassazione, per la comprensione dei motivi. Il che è quanto ha precisato la recente riforma della disposizione, attuata col decreto legislativo numero 149 del 2022, il quale ha stabilito ― ed a conferma di un dato normativo che già in precedenza aveva il medesimo significato ― che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso». 4.3. ― Ebbene, la società ricorrente ha errato nel voler adempiere la previsione concernente l’esposizione dei fatti di causa attraverso la pedissequa trascrizione dell’espositiva della sentenza impugnata, all’evidenza incomprensibile, per di più avendo addebitato alla Corte territoriale di aver violato la prescrizione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., che, nel disciplinare il contenuto della sentenza, richiede che essa contenga «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»: ma, se la sentenza mancava del requisito di cui al numero 4 dell’articolo 132 c.p.c., neppure poteva fungere da appagante esposizione dei fatti di causa. Non occorre vivisezionare per intero l’esposizione del fatto utilizzata dalla ricorrente. Basteranno poche notazioni ad evidenziare la totale incomprensibilità della narrazione: -) «l'epigrafata sentenza che aveva dichiarato la nullità della domanda di [OSCURATO:PERSONA] srl di essere tenuta indenne dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] »: tenuta indenne da che cosa? -) «rigettata ogni altra domanda da essa e da [OSCURATO:SOCIETA] formulata»: quali erano le altre domande che le due società avevano proposto? -) « avrebbe indotto il MORANI, legale rappresentante delle due società, ad acquistare un credito della BANCA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas»: chi ha acquistato, il Morani, una delle due società, entrambe le società, entrambe le società ed anche il Morani? -) « verso l'impegno, non onorato, di ottenere dalla stessa un mutuo dieuro 15.500.000 »: impegno assunto da chi, in qual modo e con quale esatto contenuto? -) «a tale scopo stipulando un'apertura di credito, qualificata come provvisoria, per [OSCURATO:SOCIETA] chemai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito se non in vista della sostituzione dell'apertura dicredito con un mutuo fondiario a condizioni meno onerose»: quale ruolo svolgeva codesta apertura di credito e da che cosa la Corte dovrebbe desumere che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avrebbe garantito, non si sa esattamente come, per l’apertura di credito se non in vista dell’ottenimento di un mutuo fondiario? -) « le risultanze istruttorie apparivano contrastanti per la dubbia attendibilità dei rispettivi testi»: quali risultanze istruttorie, e che cosa i testi avevano riferito? -) «riteneva in particolare il primo giudice che non fosse stato provato il ruolo che le attrici attribuivano al funzionario SGOBBI ed alle sue rassicurazioni ed impegni verbali»: chi era costui, quale ruolo aveva avuto, in che cosa erano consistite e che cosa esattamente avevano riguardato le sue rassicurazioni? -) «l'intervento di MORANI aveva evitato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (il cui titolare TODINI, che controllava altresì [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria dell'area, aveva provocato l'intervento dell'amico MORANI)»: come si inserisce questo Todini nella vicenda, e perché ed in qual modo il Morani lo aveva assecondato? -) «con liberazione delle ipoteche»: di quale ipoteche si sta parlando? -) «la postilla all'apertura di credito era generica e prudenziale»: di quale postilla si parla? -) «in calce all'atto di cessione del credito con contestu ale finanziamento era stampigliata un'annotazione e faceva esplicito riferimento all'iniziativa immobiliare ed al suo business plan»: che rilievo avrebbe codesto business plandi ignoto contenuto? -) «erano stati immessi nel conto ulteriori 413,00 euro»: come potevano rilevare € 413 in una vicenda del genere? -) «con riserva di produzione degli atti del procedimento penale in corso»: di quale procedimento penale stiamo parlando? -) «trascurata valenza della postilla MARION del 30.12.2010 »: che cos’è questapostilla, e Marion che cos’è, un uomo, una donna, una persona giuridica o che cos’altro? Insomma, non occorre procedere ulteriormente: la vicenda sostanziale e processuale narrata dalla ricorrente, nel modo indicato, è come si diceva totalmente incomprensibile. Al di là delle modalità espressive che connotano l’espositiva trascritta, superflua per chi già conosca la vicenda, inutile per chi non la conosca, l’espositiva manca di quel minimo indispensabile sia con riferimento all’identificazione della domanda inizialmente proposta, sia con riferimento alla descrizione dell’istruttoria espletata, sia con riferimento al decisum del Tribunale ed alla correlativa o alle correlative rationes decidendi, sia, infine, con riferimento ai motivi d’appello e alla o alle rationes decidendisvolte dalla Corte d’appello. Solo per completezza ― ribadendo che la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa « non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso» ― si può aggiungere che la lettura dei motivi non chiarisce affatto quale fosse stata la vicenda, giacché anche al riguardo la narrazione si svolge dando per presupposta una conoscenza degli atti che evidentemente la Corte di cassazione non ha e non può avere. Ed il punto è in definitiva proprio questo: per comprendere di che cosa si lagni la ricorrente vi sarebbe una sola strada, ossia accedere ai fascicoli della fase di merito, e leggerli dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla sentenza d’appello, cosa che la Corte di cassazione non può assolutamente fare. 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai s
Sentenza Cassazione n. 18737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris