CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2018
Cassazione n. 24604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24753/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, Via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 83, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza, depositata in data 24.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: patrocinio a spese dello Stato 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Potenza la liquidazione dei compensi per il patrocinio svolto in un giudizio civile in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al gratuito patrocinio. Il Tribunale ha respinto la domanda, revocando l’ammissione al beneficio, con pronuncia confermata dal giudice dell’opposizione ex art. 170, D.P.R. 115/2002, che ha evidenziato che, all’udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese processuali e che tale richiesta era incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che legittimamente era stata revocata. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 20807/2019 ed è stata decisa nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 82, 83,93, 112 e 134 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non aveva chiesto la distrazione delle spese processuali, ma, per non incorrere in decadenza, aveva inteso ottemperare al disposto del novellato art. 83, comma terzo, D.P.R. 115/2002- ed ottenere la liquidazione del compenso contestualmente alla decisione della causa. In ogni caso, la richiesta di distrazione non poteva determinare alcuna decadenza dal beneficio, dovendo intendersi rinunciata o non apposta. Sostiene inoltre il ricorrente che la revoca è ammessa solo in ipotesi tassative e che l’eventuale incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e il gratuito patrocinio non potrebbe avere altro effetto che quello di impedire la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa la beneficio. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di considerare che il ricorrente, oltre a richiedere la distrazione delle spese, aveva più volte dichiarato che la parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ribadendo di volersi avvalere del beneficio. 2. Occorre considerare che il giudice adito per la liquidazione del compenso, oltre a respingere la domanda del difensore, aveva espressamente revocato il provvedimento di ammissione – come è dato atto anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.. L’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. e il presente ricorso per cassazione risultano entrambi proposti non dalla parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ma dal difensore in proprio (e rappresentato in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.), proprio per censurare la legittimità della revoca. Deve tuttavia ribadirsi che il difensore può proporre l’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 solo per contestare la correttezza della liquidazione, non anche per ottenere la riforma del decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o direvoca del grat uito patrocinio; in tali casi, la legittimazione è riconosciuta al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere delbeneficio (in termini, Cass. 21997/2018; Cass.16424/2020; Cass. 39415/2021, specificamente in un caso di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione). Solo il permanere dell’ammissione lascia sussistere un rapporto diretto che autorizza il difensore ad agire in giudizio verso lo Stato, come si evince dagli artt. 93 e 99, D.P.R. 115/2002, i quali conferiscono la legittimazione della presentazione dell'istanza all'interessato e al difensore, mentre il potere di contestare i provvedimenti di rigetto dell’ammissione è riconosciuto al diretto interessato, con una differenziazione che trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. in materia dipatrocinio penale (cfr. Cass. 21997/2018). Il procedimento di opposizione alla revoca in materia civile è regolato dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 (Cass. 7191/2016; Cass.29228/2017; Cass. 3028/2018; Cass. 33562/2021), che rinvia all’art. 15 d.lgs. 150/2011, norma – quest’ultima - che si limita a prevedere l’applicazione del rito sommario speciale, senza attribuire al difensore la facoltà di contestare il provvedimento. Nulla dispone in proposito neppure l’art. 136 D.P.R. 115/2002 (secondo cui “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”). La legittimazione del difensore è invece riconosciuta nel patrocinio in materia penale in caso di diniego dell’ammissione (cui è equiparabile la revoca del beneficio), ma dando rilievo al carattere collaterale ed accessorio del procedimento avente ad oggetto la revoca rispetto al rapporto processuale penale principale e perciò integrando la disciplina dell’art. 99 D.P.R. 115/2002 con le previsioni di cui agli artt. 99, 571, comma terzo, e 613 c.p.p., che attribuiscono al difensorele facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo (cfr. Cass. penale s.u. 30181/2004; Cass. pen.15197/2017). Anche in tale ambito la legittimazione del difensore non trova, quindi, diretto fondamento nelle norme del D.P.R. 115/2002 (o del d.lgs. 150/2011), che - appunto - non la contemplano; per il patrocinio civile nessuna ulteriore disposizione autorizza il difensore ad opporsi alla revoca (cfr., in motivazione Cass. 15413/2022). Deve difatti considerarsi che, nel ritenere compatibile con il beneficio di legge la presentazione dell’istanza di distrazione da parte deldifensore, le S.U. hanno sottolineato che la parte assistita non è ammessa al beneficio per il tramite del suo difensore, essendo chiamata ad esercitare un proprio diritto soggettivo”, e che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo” (Cass. s.u. 8561/2021). Compete dunque alla parte l’onere di attivarsi per contestare la legittimità del provvedimento; in mancanza il difensore, pur non potendo pretendere il pagamento dallo Stato, resta titolare esclusivamente del diritto di ottenere il compenso dal proprio assistito. 2.1.Poiché il vizio rilevato attiene alla legittimazione processuale, la carenza in capo al ricorrente –oggi ricorrente in cassazione – del potere di proporre l’opposizione è rilevabile d’ufficio, emergendo direttamente dall’esame degli atti processuali. In conclusione, pronunciando sul ricorso a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata, poiché il ricorrente non era legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è disatteso, si dà atto - ai sensi del comma 1 - quater dell'art. 13del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata poiché l’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non poteva esser proposta dal ricorrente. Dà atto che sussistono le condizioni - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig