CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1990
Cassazione n. 48895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1990 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di anni uno, mesi uno e giorni ventinove di reclusione, come da ordine di esecuzione della competente Procura della Repubblica, di cui al Siep n. 114/2021. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. N. Clemenza, deducendo vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova (secondo motivo) ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. (primo motivo). Considerato che il ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto devolve censure di mero fatto e volte alla rivalutazione alternativa delle risultanze istruttorie, estranee al sindacato di legittimità (primo motivo) e, in parte, riproduttive di profili di censura già vagliati, prima dal Magistrato di sorveglianza. Rilevato che risulta adeguatamente esaminata dal Tribunale di sorveglianza anche la documentazione prodotta in sede di merito (cfr. prima pagina dell'ordinanza, quanto allo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo), con motivazione ineccepibile perché immune da illogicità manifesta, dunque, non censurabile in questa sede non riscontrandosi, dalla lettura del provvedimento impugnato, il lamentato difetto di mancanza, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, vizi, peraltro, indicati cumulativamente. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore