CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08596/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 20/10/2022 dal G.u.p. del Tribunale di Roma, ha rideterminato, ai sensi dell' art. 599-bis cod. proc. pen. la pena inflitta in primo grado ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili di plurimi episodi riguardanti la violazione di norme in materia di stupefacenti. 2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo, nei separati atti di ricorso quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego della esclusione della recidiva e conseguente bilanciamento delle concesse attenuanti generiche; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione ed alla pena inflitta per il reato sub capo 25 e per tutti gli altri reati posti in continuazione; illegittimità della pena finale inflitta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato sub capo 27; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 192, 238 bis, 125, comma 3, 521, 522, 533 e 535 cod. proc. pen. in combinato con l'art. 27 Cost.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla riduzione di soli 12 mesi per la concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Carenza e illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione dai reati di cui ai capi 17 e 28 (art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90) della rubrica perché il fatto non sussiste; 2. Carenza e illogicità della motivazione in ordine alla riqualificazione delle condotte di cui ai predetti capi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3. Carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, esclusione della recidiva contestata, minimo aumento a titolo di continuazione e riconoscimento del minimo della pena. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere ridimensionato alla luce di una corretta valutazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA]: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, avendo gli imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali le parti abbiano espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel. Ciò premesso, in relazione alle doglianze proposte dai singoli imputati si osserva quanto segue. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: i rilievi riguardanti la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, riguardando il trattamento sanzionatorio, sono, per le ragioni indicate sopra, non proponibili in questa sede a seguito della scelta dell'imputato di addivenire al cd. concordato in appello, non ravvisandosi profili d'illegalità della pena. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa invoca l'assoluzione dell'imputato, avendo l'imputato rinunciato, a seguito dell'accordo sulla pena, a fare valere ragioni riguardanti i profili i responsabilità (ex multis Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"). Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: inammissibile è il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa invoca l'assoluzione dell'imputato in relazione al capo 27 dell'imputazione, avendo l'imputato rinunciato, a seguito dell'accordo sulla pena, a fare valere ragioni riguardanti i profili i responsabilità (ex multis Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01 richiamata sopra). Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello, come riconosce la stessa difesa, ha accolto integralmente la proposta di concordato addivenendo alla pena richiesta dalle parti. La pena non risulta illegale, pertanto, non sono proponibili in questa sede doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio. Occorre rilevare, per completezza argomentativa, come non trovi riscontro nella lettura della sentenza il rilievo riguardante l'erroneo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche: dalla lettura della sentenza, nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, non risulta che le circostanze attenuanti generiche siano state bilanciate con l'aggravante della recidiva. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: il motivo riguardante la mancata assoluzione dell'imputato dai reati allo stesso ascritti, per le ragioni indicate in premessa, è inammissibile. Del pari inammissibile è la doglianza riguardante il cattivo governo dell'art. 129 cod. proc. pen.: il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Del pari inammissibili sono le doglianze riguardanti la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (motivo secondo di ricorso) ed i rilievi riguardanti il trattamento sanzionatorio e la esclusione della recidiva (motivo terzo di ricorso). Come evidenziato in precedenza, infatti, in tema di concordato in appello, sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso in esame. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di doglianza proposto, riguardante la congruità della pena, per le ragioni in precedenza indicate, non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599 bis cod. proc. pen. Quanto a [OSCURATO:PERSONA]: le ragioni di doglianza proposte, riguardanti la congruità della pena e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., per le ragioni in precedenza indicate, non rientrano nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599 bis cod. proc. pen. 4. La decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro quattromila per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu