CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20674/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 12 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado, resa dal tribunale di Avellino in data 10/10/2012, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di usura a lui ascritto al capo 1, condannandolo alla sanzione ritenuta di giustizia. 1. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che lamenta le violazioni della legge penale e processuale ed i vizi di motivazione in appresso indicati: 1.1. violazione della legge penale incriminatrice, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per carenza degli elementi costitutivi del reato di usura in concorso contestata; in particolare, per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di usura, atteso che l'interesse praticato, calcolato in relazione alla durata del rapporto obbligatorio, non può ritenersi superiore al tasso soglia; 1.2. vizi di motivazione, per erroneità, contraddittorietà e mera apparenza, in ordine alla valutazione della prova, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte richiamato in toto la motivazione della sentenza di primo grado, senza esercitare alcun vaglio critico sui criteri di valutazione della prova dichiarativa; 1.3. ancora, inosservanza della legge penale processuale, quanto alla regola di giudizio dettata al comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen., che impone il superamento del dubbio ragionevole nell'accertamento della responsabilità; 1.4. il medesimo vizio è dedotto anche in ordine al giudizio di attendibilità della fonte dichiarativa rappresentata dalla persona offesa, quanto mai imprecisa e approssimativa nel riferire i fatti descritti in imputazione ed in nulla corroborata da altri elementi di riscontro; 1.5. motivazione omessa o erronea in ordine al medesimo tema della attendibilità della fonte dichiarativa; 1.6. errato richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado; 1.7. omessa o carente motivazione in ordine ai criteri utilizzati per confermare la valutazione di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Con il ricorso viene innanzitutto dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione. 2.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). 2.2. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. 2.3. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). 3. Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso, declinato in una pluralità apparente di motivi che in realtà sottendono tutti la medesima censura: l'affermazione della responsabilità fondata sulla valorizzazione incauta della fonte dichiarativa, non confortata da altri elementi conducenti verso l'imputato. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, ha riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] (confortato nella narrazione anche dal coniuge e dal figlio) aveva genuinamente offerto al vaglio giurisdizionale una situazione di fatto incontrovertibile, formata dalla certa sottoscrizione di una moltitudine di assegni offerti in pagamento frazionato del debito contratto, tramite l'imputato, con il soggetto finanziatore. Il superamento del tasso soglia è stato accertato con perizia e, sul punto, i motivi di ricorso nulla di specifico oppongono alla dettagliata relazione del tecnico incaricato. Per il resto, i motivi tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va - come detto - dichiarata manifestamente infondata. Aspecifici sono pure i motivi seguenti, neppure esplicitamente dedotti innanzi alla Corte di merito, con i motivi di gravame. Nel merito della doglianza, si osserva come la Corte territoriale abbia comunque argomentato in ordine al carattere usurario della pattuizione di interessi ed al ruolo svolto in concreto dal ricorrente che, oltre ad aver favorito il primo contatto finanziario della vittima di usura con il finanziatore, ha altresì in prima persona incassato e ricevuto assegni, curato i rapporti con il finanziatore, assicurando l'adempimento del debitore, la cui condizione di sofferenza economica personale e imprenditoriale gli era ben nota, così certamente riempiendo di contenuto effettivo ed efficace l'apporto concorsuale al perfezionamento ed alla consumazione della fattispecie. Rispondono infatti a titolo di concorso nel reato di usura persino i terzi che, ancorché estranei all'accordo originario (è non è questo il caso oggetto di ricorso), intervengono nel corso del rapporto obbligatorio dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario preteso (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887; più recentemente, Sez. 2, n. 3731 del 12/11/2021, dep. 2022, Magliozzi, n.m., in motivazione § 3). Quanto ad attendibilità del narrato, è stato pure nel merito evidenziato, che la fonte dichiarativa è rimasta asseverata da una moltitudine di elementi di conforto, dalla documentazione sequestrata, agli assegni, alle dichiarazioni dei familiari del debitore alle conversazioni intercettate tra i due imputati. Il che rende contezza di una valutazione complessivamente esaustiva, che ha esaltato la irragionevolezza di ogni ipotesi alternativa alla responsabilità dell'imputato per il fatto contestato. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nel